TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 328
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La normativa sul reddito di cittadinanza prevede che la prosecuzione del beneficio fino al 31.12.2023 fosse subordinata alla presa in carico da parte dei servizi sociali entro il 30.11.2023. Poiché tale presa in carico non è avvenuta entro il termine, la situazione soggettiva azionata non è più collegata all'esercizio di un potere amministrativo esaurito, ma assume la natura di diritto soggettivo, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 328
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 328
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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