Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l'annullamento:
- del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del Comune di Torre Annunziata emesso il -OMISSIS- e notificato a mezzo PEC in pari data con cui i Servizi sociali - Ambito 30 - del Comune di Torre Annunziata rendevano valutazione negativa in merito alla richiesta dei ricorrenti alla prosecuzione del percepimento del reddito di cittadinanza sino al 31/12/2023;
- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NZ SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 23.04.2025 e depositato il 14.05.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che i coniugi ricorrenti erano stati titolari di prestazione di reddito di cittadinanza con decorrenza dall’08.03.2019;
- che, in applicazione della normativa sopravvenuta, l’erogazione del reddito era stata sospesa a decorrere dal 27.07.2023;
- che la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, componente del nucleo familiare, era invalida in misura del 50% con decorrenza dall’anno 2007, e che la stessa aveva dichiarato al C.P.I. di Pompei di non essere tenuta all’obbligo di stipula del patto per il lavoro trovandosi nella condizione di persona con disabilità;
- che il Comune di Torre Annunziata non provvedeva a valutare i ricorrenti ai fini dell’eventuale presa in carico degli stessi entro il termine previsto dalla legge;
- di avere quindi introdotto un giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata (Sezione lavoro) al fine di ottenere che al Comune di Torre Annunziata fosse ordinato di esperire gli opportuni adempimenti per inserire gli stessi ricorrenti nella piattaforma “GEPI” e valutare il ripristino della prestazione di reddito di cittadinanza;
- che, con sentenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale ordinario accogliendo la domanda, condannava il Comune di Torre Annunziata ad emettere gli opportuni provvedimenti al fine di inserire i ricorrenti nella piattaforma “GEPI”, così da essere sottoposti alla valutazione dei servizi sociali per l’eventuale presa in carico e ripristino della provvidenza sospesa, entro il limite massimo di legge;
- che, a seguito di tale pronuncia giudiziale, il Comune di Torre Annunziata incaricava i servizi sociali (Ambito 30) di effettuare la verifica del nucleo familiare per valutare la sussistenza dei requisiti per beneficiare della proroga del reddito di cittadinanza;
- che, con provvedimento n. -OMISSIS- del 25.02.2025, i servizi sociali del Comune di Torre Annunziata formulavano parere negativo circa la sussistenza dei requisiti per la prosecuzione al percepimento del reddito di cittadinanza fino al 31.12.2023, motivando che « dalla valutazione effettuata mediante colloquio, si è rilevato che sia alla data di richiesta della stessa avvenuta in data 10/11/2023 sia alla data di verifica, il nucleo familiare non risultava né in carico al Servizio Sociale Territoriale ne’ vi era presa in carico da parte del SSN e, pertanto, il nucleo familiare non presentava i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione richiesta »;
- che, al momento della presentazione del ricorso, l’INPS non risultava avere adottato alcuna comunicazione o provvedimento relativo alla prosecuzione del beneficio;
- che la condotta dell’Amministrazione comunale, consistente nell’adozione di una valutazione negativa, aveva contribuito a impedire la positiva definizione del procedimento amministrativo volto all’accertamento del diritto alla prosecuzione della prestazione di reddito di cittadinanza.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 313 e ss., L. 197/2022 così come modificata dalla L. n. 85/2023; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e sviamento ”.
2.2. “ Difetto assoluto di istruttoria e violazione dei principi di buona amministrazione. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 97 Cost. ”.
3. In data 26.06.2025 si costituiva in giudizio e si opponeva all’accoglimento del ricorso il Comune di Torre annunziata, che, con memoria depositata il 27.11.2025, eccepiva l’attuale carenza di interesse all’impugnativa proposta.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, dato l’avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3 c.p.a., circa possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e riservato per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
È opportuno evidenziare, preliminarmente, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, « A norma dell'articolo 386 del Cpc, la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed il suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene, non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione, bensì alla stregua del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata » (Cassazione civile, sez. un., 20/05/2024, n. 13992).
Pertanto, la prospettazione compiuta dalla parte ricorrente, nel chiedere la « la positiva definizione del procedimento amministrativo volto all’accertamento del diritto alla prosecuzione della prestazione », non è vincolante al fine di individuare la giurisdizione. Tuttavia può rappresentare un indice utile alla qualificazione della domanda.
Nel caso di specie, la prospettazione della parte ricorrente si rivela coerente con la natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 313, L. n. 197/2022, « Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. (…) ».
Secondo la disposizione in esame, quindi, la misura del reddito di cittadinanza poteva essere riconosciuta fino al 31.12.2023, a condizione che, entro il 30.11.2023, i servizi sociali avessero preso in carico il percettore e comunicato all’INPS l’avvenuta presa in carico.
Emerge da tale normativa che l’esistenza del diritto in questione è subordinata ad un fatto oggettivo, consistente nell’avvenuta presa in carico (e nella conseguente comunicazione all’INPS) da parte dei servizi sociali, entro una certa data.
Pertanto, pur potendo esservi stato, eventualmente, un potere valutativo dell’amministrazione nel decidere se prendere in carico o meno i soggetti interessati, la legge impone un termine oltre il quale i presupposti del diritto non sono più subordinati all’esercizio di alcun potere valutativo, dovendosi semplicemente verificare se la presa in carico sia avvenuta o meno.
Nel caso di specie, si legge nell’atto impugnato: « Con la presente si relaziona relativamente alla pratica RDC in oggetto intestata alla signora -OMISSIS- -OMISSIS- (…).
Si rappresenta che il Servizio Scrivente non ha effettuato le dovute procedure di competenza, ovvero l’analisi preliminare e la conseguente stipula del patto di inclusione, in quanto la pratica della signora -OMISSIS- -OMISSIS- non era presente tra l’elenco di percettori all’interno della piattaforma GEPI gestita dai Servizi Sociali, ma bensì nell’elenco gestito dal Centro per l’Impiego. (…)
In data 30.01.2025 il Servizio Sociale ha provveduto ad effettuare la valutazione del nucleo familiare in ottemperanza al disposto della sentenza di cui sopra al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della misura di contrasto alla povertà come descritta in sentenza.
Dalla valutazione effettuata mediante colloquio si è rilevato che sia alla data di richiesta della stessa avvenuta in data 10.11.2023 sia alla data attuale, il nucleo familiare non risultava né risulta in carico al Servizio Sociale Territoriale ed al contempo non vi era, e non vi è, alcuna presa in carico da parte del Sistema Sanitario Nazionale.
Rilevato quanto sopra, il nucleo non presentava né presenta i requisiti richiesti ai sensi della normativa di riferimento per beneficiare del beneficio economico richiesto ».
Non vi è dubbio quindi, in punto di fatto, che -OMISSIS- -OMISSIS- non fu presa in carico dai servizi sociali del Comune di Torre Annunziata entro il termine di legge del 30.11.2023.
Ne consegue che – essendo scaduto, al momento della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, il termine entro il quale l’amministrazione comunale avrebbe potuto valutare se prendere in carico la parte ricorrente – la situazione soggettiva azionata in giudizio non è più collegata all’esercizio di un eventuale potere amministrativo, ormai comunque esaurito, ed assume quindi, in astratto, la natura del diritto soggettivo, piuttosto che quella dell’interesse legittimo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
In tal senso del resto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sebbene riferita alla legge regionale in materia di reddito di cittadinanza, piuttosto che a quella statale) secondo cui « La legge regionale prevede esplicitamente che si tratta di una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale (…) e che, in particolare, hanno diritto all’erogazione monetaria, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti che, ricorrendo le condizioni previste, "ne fanno richiesta" (art. 3, comma 1). Si configura, dunque, un diritto soggettivo che trova la sua fonte direttamente nella legge e non presuppone alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, alla quale si richiede, esclusivamente, la verifica delle condizioni reddituali - in base a modalità generali di calcolo del reddito fissate da apposito regolamento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta - e la selezione degli aventi diritto, da parte dei Comuni, sulla base delle domande ricevute (art. 3, comma 3, e art. 6, comma 1). E ciò comporta, di conseguenza, che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie, come quella in esame, sulla esistenza del diritto e sulla spettanza del beneficio (…) » (Cassazione civile, Sez. un., 09/08/2010, n.18480; negli stessi termini, Sez. un., n. 12644 del 05/06/2014).
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo piuttosto la giurisdizione del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (e salva la facoltà della parte ricorrente di proporre, dinanzi al giudice titolare della giurisdizione, un’eventuale azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione che non avesse, per ipotesi, effettuato le dovute procedure di competenza entro il termine di legge), saranno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
6. La particolarità della controversia e degli interessi coinvolti giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM AS Di LI, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
NZ SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SC | LM AS Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.