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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3122/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Fiordaliso n. 15, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede n. 155, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pannuzzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.07.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, con rinuncia dei termini di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato: che , ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in Ragusa in data 08.10.2011, con il sig. , trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n.90, parte II, Serie A, Anno 2011, e dal quale è nata la figlia minore in data 22.01.2012 di anni 13; Persona_1 che ha esposto di essersi separata dal marito giusta sentenza n. 349/2020 pubbl. il 27/04/2020, resa inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con il medesimo, peraltro resosi totalmente irreperibile sin dall'intervenuta separazione tra i coniugi, senza mai esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia né in alcun modo adempiendo al mantenimento della stessa, e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che ha dedotto, invero, circa le gravi inadempienze persitentemente poste in essere dallo stesso nei riguardi della minore e sotto il profilo morale, totalmente disattendendo ogni onere di cura, educazione e frequentazione con la ragazzina, e sotto il profilo materiale, in nulla contribuendo al relativo mantenimento;
che, ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ragusa con il sig. , alle medesime condizioni già stabilite in sede di separazione sia CP_1 circa l'affidamento esclusivo ivi disposto della figlia minore , alla medesima, ma con richiesta, Per_1 altresì di revoca della responsabilità genitoriale in capo al padre (peraltro implicitamente rinunciata all'udienza di comparizione dei coniugi) sia relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili;
che all'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473-bis. 22 c.p.c. dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27.02.2025, in assenza di qualsivolgia sopravvenuta circostanza rispetto a quanto in precedenza regolamentato relativamente alla minore , e stante la richiesta di parte ricorrente di Per_1 fissarsi udienza di decisione, vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, la causa è stata rinviata, all'udienza di discussione e decisione del
02.07.2025, da tenersi in modalità cartolare, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio; che il resistente è rimasto contumace;
che sono stati trasmessi gli atti al P.M. in data 03.07.2025;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno risulta dimostrato dalla prodotta copia sentenza n. 349/2020 pubbl. il 27/04/2020, resa inter partes dal
Tribunale di Ragusa;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente resosi totalmente irreperibile già da molteplici anni, oltre che totalmente indadempiente circa gli oneri ed obblighi posti a suo carico nei confronti della figlia minore , sintomi univoci Per_1 della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente alla minore , oggi di anni 13, nell'immutato quadro probatorio in atti, nei Per_1 limiti di quanto dedotto dalla sola ricorrente, ma già rimasto, in precedenza, accertato in seno al giudizio di separazione, definitosi con sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello di Catania, all'esito della relativa impugnazione in appello, da parte del padre, e stante il permenere delle gravi inadempienze poste in essere dal padre, in danno alla figlia, - tale da ritenersi che un affidamento condiviso esporrebbe a potenziale pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di Per_1 decisioni nel suo interesse, e in ambito scolastico e in ambito medico, essendo il padre di fatto, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della stessa, secondo un piano genitoriale da condividere - non può che confermarsi l'affidamento esclusivo di alla madre Per_1
, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la figlia in via esclusiva. Parte_1 che analogamente, in difetto di un mutamento di fatto, circa la condotta condotta omissiva del padre relativamente ad ogni tipo di frequentazione e/o contatto tra il medesimo e la figlia, e ritenuta, altresì, l'età adolescenziale, ad oggi posseduta da , appare oppportuno rimettere e subordinare Per_1 al consenso della madre e della figlia stessa, la frequentazione con il padre, ad oggi, del resto, resosi irreperibile, e ciò al al fine di non alterare l'equilibrio e la serenità oggi sussitente in capo alla minore;
che relativamente ai profili patrimoniali, ritenuto come, sebbene allo stato non è dato conoscere l'effettiva ed attuale capacità redddituale e patrimoniale del padre resistente, in ogni caso, entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli rilevando esclusivamente la generica capacità lavorativa di ciascun genitore e la potenzialità reddituale, a prescindere dall'eventuale stato di disoccupazione nel quale momentaneamente il genitore stesso può incorrere, ( Tribunale Roma sez. I, 07/07/2017; Tribunale Lanciano, 24/11/2011; Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, n.28870), e che la somma sino ad oggi disposta in capo al padre, a titolo di mantenimento della figlia minore , rappresenta il minimo riconoscibile per far fronte alle Per_1 esigenze di una adolescente di anni 13, può confermarsi, anche in questa sede, l'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma di euro 200,00 mensili ad a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore , al netto dell'assegno unico erogato dall'INPS, da percepirsi in via esclusiva da parte della madre ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente le compensa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ragusa in data 08.10.2011, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al Parte_1 CP_1
n.90, parte II, Serie A, Anno 2011;
Dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata il [...] alla madre;
Per_1
Regolamenta le modalità ed il diritto di visita del padre in uno alla minore per come in parte motiva;
Dispone che corrisponda ad la somma mensile di euro 200,00 a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli Indici Istat, al netto, come per legge, dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3122/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Fiordaliso n. 15, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede n. 155, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pannuzzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.07.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, con rinuncia dei termini di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato: che , ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto in Ragusa in data 08.10.2011, con il sig. , trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n.90, parte II, Serie A, Anno 2011, e dal quale è nata la figlia minore in data 22.01.2012 di anni 13; Persona_1 che ha esposto di essersi separata dal marito giusta sentenza n. 349/2020 pubbl. il 27/04/2020, resa inter partes dal Tribunale di Ragusa e di non essersi più riconciliata con il medesimo, peraltro resosi totalmente irreperibile sin dall'intervenuta separazione tra i coniugi, senza mai esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia né in alcun modo adempiendo al mantenimento della stessa, e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che ha dedotto, invero, circa le gravi inadempienze persitentemente poste in essere dallo stesso nei riguardi della minore e sotto il profilo morale, totalmente disattendendo ogni onere di cura, educazione e frequentazione con la ragazzina, e sotto il profilo materiale, in nulla contribuendo al relativo mantenimento;
che, ha chiesto, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ragusa con il sig. , alle medesime condizioni già stabilite in sede di separazione sia CP_1 circa l'affidamento esclusivo ivi disposto della figlia minore , alla medesima, ma con richiesta, Per_1 altresì di revoca della responsabilità genitoriale in capo al padre (peraltro implicitamente rinunciata all'udienza di comparizione dei coniugi) sia relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili;
che all'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473-bis. 22 c.p.c. dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27.02.2025, in assenza di qualsivolgia sopravvenuta circostanza rispetto a quanto in precedenza regolamentato relativamente alla minore , e stante la richiesta di parte ricorrente di Per_1 fissarsi udienza di decisione, vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, la causa è stata rinviata, all'udienza di discussione e decisione del
02.07.2025, da tenersi in modalità cartolare, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio; che il resistente è rimasto contumace;
che sono stati trasmessi gli atti al P.M. in data 03.07.2025;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno risulta dimostrato dalla prodotta copia sentenza n. 349/2020 pubbl. il 27/04/2020, resa inter partes dal
Tribunale di Ragusa;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente resosi totalmente irreperibile già da molteplici anni, oltre che totalmente indadempiente circa gli oneri ed obblighi posti a suo carico nei confronti della figlia minore , sintomi univoci Per_1 della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente alla minore , oggi di anni 13, nell'immutato quadro probatorio in atti, nei Per_1 limiti di quanto dedotto dalla sola ricorrente, ma già rimasto, in precedenza, accertato in seno al giudizio di separazione, definitosi con sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello di Catania, all'esito della relativa impugnazione in appello, da parte del padre, e stante il permenere delle gravi inadempienze poste in essere dal padre, in danno alla figlia, - tale da ritenersi che un affidamento condiviso esporrebbe a potenziale pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di Per_1 decisioni nel suo interesse, e in ambito scolastico e in ambito medico, essendo il padre di fatto, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della stessa, secondo un piano genitoriale da condividere - non può che confermarsi l'affidamento esclusivo di alla madre Per_1
, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire la figlia in via esclusiva. Parte_1 che analogamente, in difetto di un mutamento di fatto, circa la condotta condotta omissiva del padre relativamente ad ogni tipo di frequentazione e/o contatto tra il medesimo e la figlia, e ritenuta, altresì, l'età adolescenziale, ad oggi posseduta da , appare oppportuno rimettere e subordinare Per_1 al consenso della madre e della figlia stessa, la frequentazione con il padre, ad oggi, del resto, resosi irreperibile, e ciò al al fine di non alterare l'equilibrio e la serenità oggi sussitente in capo alla minore;
che relativamente ai profili patrimoniali, ritenuto come, sebbene allo stato non è dato conoscere l'effettiva ed attuale capacità redddituale e patrimoniale del padre resistente, in ogni caso, entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli rilevando esclusivamente la generica capacità lavorativa di ciascun genitore e la potenzialità reddituale, a prescindere dall'eventuale stato di disoccupazione nel quale momentaneamente il genitore stesso può incorrere, ( Tribunale Roma sez. I, 07/07/2017; Tribunale Lanciano, 24/11/2011; Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, n.28870), e che la somma sino ad oggi disposta in capo al padre, a titolo di mantenimento della figlia minore , rappresenta il minimo riconoscibile per far fronte alle Per_1 esigenze di una adolescente di anni 13, può confermarsi, anche in questa sede, l'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma di euro 200,00 mensili ad a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore , al netto dell'assegno unico erogato dall'INPS, da percepirsi in via esclusiva da parte della madre ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente le compensa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ragusa in data 08.10.2011, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al Parte_1 CP_1
n.90, parte II, Serie A, Anno 2011;
Dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata il [...] alla madre;
Per_1
Regolamenta le modalità ed il diritto di visita del padre in uno alla minore per come in parte motiva;
Dispone che corrisponda ad la somma mensile di euro 200,00 a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli Indici Istat, al netto, come per legge, dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti