Art. 19. (Ruoli unici nazionali)
Con una legge-quadro sul pubblico impiego verra' costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.
Con una legge-quadro sul pubblico impiego verra' costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.