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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa RI Viola, all'udienza del 21.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dalla parte resistente, nonché dall' CP_1
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2574/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato
TRA
(c.f.: ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Rosario La Marca e Roberta Boccia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il 25.09.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De Angelis ed Controparte_2 elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2022 la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Sig.ra domiciliata in Palma Campania alla via Cinquevie di Selve n.20; Controparte_2 di aver iniziato a lavorare dal 01.03.2009, senza alcuna formalizzazione dl rapporto di lavoro, sino al
31.12.2024; ha precisato di essere stata formalmente inquadrata in data 31.01.2011, esclusivamente per la
Pag. 1 di 6 regolarizzazione del permesso di soggiorno;
di aver svolto mansioni di collaboratrice domestica, provvedendo alle pulizie di casa, fare spesa, nonché eseguire pagamenti presso uffici pubblici e privati;
che le mansioni svolte rientrano nel livello B del c.c.n.l. “Lavoro Domestico”; che la prestazione lavorativa
è stata svolta sotto la direzione e potere gerarchico e disciplinare della Sig.ra di aver lavorato per CP_2 sei giorni a settimana, con orario medio dalle ore 13.00 alle ore 16.00; di essere stata licenziata oralmente in data 01.01.2015; di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 150,00; di non aver mai ricevuto per tutto il rapporto lavorativo una regolare retribuzione mensile parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro straordinario svolto, la tredicesima, la quattordicesima, le ferie non godute e il t.f.r.; che non sono stati versati contributi assicurativi e previdenziali.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della parte resistente, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato dal 01.03.2009 al 31.12.2014 e svolgimento di mansioni rientranti nel livello B del
CCNL “Lavoro Domestico”, al pagamento della complessiva somma di euro 27.773,81, di cui € 2.411,90 a titolo di trattamento di fine rapporto, come analiticamente indicata nei conteggi allegati all'atto introduttivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al versamento dei contributi. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettati da parte ricorrente. In particolare, ha dedotto che tra le parti non è mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che dal 2009 al 2014 la parte ricorrente ha svolto attività di barista presso un circolo sociale ricreativo “Circolo Bocciofilo Michelangelo”.
All'udienza del 22.02.2024 è stato ordinato alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con CP_ l' quale litisconsorte necessario, con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (Cass., nr. 8956/2020). CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi.
Letti gli atti, ammessa dallo scrivente la prova testimoniale richiesta dalle parti, svolta l'attività istruttoria dal Giudice onorario, che, come da Decreto Presidenziale, ha rimesso gli atti allo scrivente per la decisione, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In limine litis, va evidenziato che la richiesta di nulla osta al lavoro domestico (cfr. all. prod, tel ric.) non fornisce la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Ed invero, la parte ricorrente non ha depositato alcun documento in atti (ad esempio, estratto conto previdenziale) dal
Pag. 2 di 6 quale poter desumere che dopo tale richiesta sia stato di fatto istaurato un rapporto lavorativo.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Assumono pertanto rilievo le risultanze della prova testimoniale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la ricorrente in quanto è mia Testimone_1 moglie;
all'atto della vicenda non eravamo ancora sposati. Conosco in quanto frequentavo spesso il bar e Controparte_2 lì la incontravo, essendo moglie del titolare del Bar. Mia moglie, la ricorrente, lavorava al bar;
quando era chiuso dalle
13.00 alle 16.00 lei si recava presso l'abitazione della resistente, al piano superiore, per assisterla. L'appartamento dove andava a fare le pulizie si trovava dietro al bar, al piano superiore. Ciò si è verificato dal 2009 al 2014; andava dalla resistente, dalle 13.00 alle 16.00; dal lunedì al sabato. La signora dava le direttive a mia moglie;
la Controparte_2 stessa la pagava, con 150 euro al mese. Le attività che mia moglie effettuava erano stirare, lavare la casa lavare le finestre, andare a fare la spesa, portare la legna in casa. Queste cose le posso dire in quanto, oltre a dirmelo lei stessa, la ricorrente, poiché in quel periodo la corteggiavo, la vedevo lavare le finestre fuori al balcone, spazzare fuori al balcone;
la vedevo anche quando le casse d'acqua sopra. Non aveva ferie e andava al lavoro anche quando aveva la febbre. Non ha percepito nulla quando è andata via dal lavoro, e ciò mi è stato riferito da mia moglie direttamente. Il bar e la casa si trovavano nei pressi dell'incrocio di Ho iniziato a corteggiare mia moglie dal 2009 e mi sono sposato con lei nel 2016. Parte_2
Frequentavo spesso il bar, anche perché corteggiavo la ricorrente. La vedevo quando passavo con la macchina, o quando mi fumavo una sigaretta;
la vedevo anche preparare la legna per il signor marito della resistente. Posso dire Persona_1 che una volta la resistente ha dato alla ricorrente la sua paga davanti a me, al bar. Sono in separazione dei beni con mia moglie» (Verbale d'udienza del 30.01.2025).
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la ricorrente perché Testimone_2 frequentavo il bar – di cui non ricordo il nome - in cui essa lavorava. Preciso che il locale era un circolo nel quale si giocava
a carte, a bocce… Ho visto la ricorrente al circolo dal 2009 fino al 2014. Andava spesso al circolo con mio nonno in
Pag. 3 di 6 quanto egli spesso andava lì per giocare a carte. Preciso che frequentava questo circolo all'incirca 4/5 volte a settimane: poteva capitare anche con maggiore frequenza. Conosco di vista la resistente sig.ra , essendo Controparte_2 proprietaria del bar. So che la ricorrente, oltre a lavorare al bar/circolo, lavorava anche personalmente per la resistente, presso la sua abitazione, che si trova alle spalle del bar;
posso dire ciò in quanto l'ho vista. L'abitazione è della moglie e del marito. Ho visto che la ricorrente puliva i balconi di questa abitazione, scaricava la legna per il camino, portava le casse
d'acqua sopra. Erano sempre la proprietaria e il marito a dirle di svolgere questi compiti. Per il resto non CP_2 ricordo che facesse in quanto sono trascorsi molti anni. Queste attività presso l'abitazione della resistente, la ricorrente le ha svolte dal 200 fino all'incirca al 2015, anche se non ricordo con precisione il periodo. Non so se la ricorrente percepisse delle somme per queste attività, né per il lavoro che svolgeva il bar. Io ero solo un frequentatore del circolo. In riferimento al punto
c) del ricorso posso dire che la ricorrente lavorava dalle 13.00 alle 16.00, per sei giorni settimanali. Lo so perché andavo lì con mio nonno. Io vedevo la resistente sul balcone, in quanto, essendo la casa della resistente di fronte al bar, quando d'estate mi sedevo ai tavolini all'esterno del locale, la vedevo. La vedevo dall'esterno del circolo» (Verbale d'udienza del
26.06.2025).
Le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere provata la tesi dell'istante relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente per l'intero periodo dedotto e con le modalità indicate in ricorso.
Entrambi i testi escussi hanno confermato che la ricorrente prestava attività presso il bar della resistente, ma le affermazioni rese in merito a un'ulteriore collaborazione domestica presso l'abitazione della medesima, durante le ore di chiusura del bar, si sono rilevate del tutto generiche.
Il teste , coniuge della ricorrente, si è limitato a dichiarare genericamente che “ciò si è verificato Tes_1 dal 2009 al 2014”, mentre il teste ha riferito di non ricordare con precisione il periodo, Tes_2 limitandosi a confermare la presenza della ricorrente nel bar. Senza dubbio tali dichiarazioni sono inidonee a fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato atteso che nessuno dei due testi ha fornito un elemento certo sulle modalità di conoscenza dell'inizio e della fine del rapporto lavorativo, considerato soprattutto che il primo teste ha dichiarato che tala circostanza è stata appresa de relato dalla stessa parte ricorrente.
Le testimonianze non possono rivestire alcun valore probatorio con riferimento agli orari di lavoro e ai giorni lavorati. Entrambi i testi hanno confermato gli orari indicati in ricorso e, tuttavia, il teste Tes_1 ha dichiarato di conoscere gli orari e giorni soltanto perché appresi dalla stessa parte ricorrente, mentre la testimonianza del teste appare alquanto inverosimile, poiché inizialmente afferma di essere Tes_2 un semplice frequentatore del circolo e successivamente di aver visto la ricorrente svolgere attività nelle ore di chiusura del circolo.
Entrambi i testi hanno riferito che la ricorrente si occupava della pulizia della casa, ma anche sotto tale aspetto si ritiene che le testimonianze non siano idonee a fornire la prova della subordinazione.
Il teste ha dichiarato: «Le attività che mia moglie effettuava erano stirare, lavare la casa lavare le finestre, Tes_1
Pag. 4 di 6 andare a fare la spesa, portare la legna in casa….queste cose le posso dire in quanto, oltre a dirmelo lei stessa, la ricorrente, poiché in quel periodo la corteggiavo, la vedevo lavare le finestre fuori al balcone, spazzare fuori al balcone;
la vedevo anche quando le casse d'acqua sopra» Tale dichiarazione è innegabilmente il frutto di quanto riferitogli dalla stessa ricorrente, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla rilevanza processuale. Si è, infatti, in presenza di una testimonianza de relato actoris la cui rilevanza, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata sul punto, “è sostanzialmente nulla”. Il teste invece, ha dichiarato: Tes_2
«Ho visto che la ricorrente puliva i balconi di questa abitazione, scaricava la legna per il camino, portava le casse d'acqua sopra». La conoscenza dei testi risulta essere vaga in quanto è limitata “alle occasioni” in cui la ricorrente si recava fuori al balcone per pulirlo e comunque, per quanto già detto sopra, inverosimile in quanto trattasi di attività svolte eventualmente durante l'orario di chiusura del circolo (il teste ha dichiarato di essere un frequentatore abituale).
Vaghe sono anche le testimonianze circa l'eventuale potere disciplinare e direttivo esercitato dalla
Sig.ra I testi hanno riferito che le direttive venivano impartite dalla sig.ra ma non hanno CP_2 CP_2 dichiarato di essere presenti nel momento in cui tali direttive venivano impartite.
Quanto alla retribuzione, il teste ha dichiarato: «la Signora la paga con 150 euro Tes_1 Controparte_2 al mese…posso dire che una volta la resistente ha dato alla ricorrente la sua paga davanti a me, al bar». Tale dichiarazione risulta generica ed occasionale in quanto la circostanza che il teste abbia visto la Sig.ra pagare la ricorrente è limitata ad “una sola volta al bar”, per di più nulla aggiungendo circa la causa CP_2 del pagamento in considerazione della circostanza che entrambi i testi hanno dichiarato che l'istante svolgeva attività lavorativa all'interno del bar. Al riguardo, invece, nulla ha riferito il teste Tes_2
Infine, quanto alla cessazione del rapporto di lavoro nulla è emerso dalla attività istruttoria.
Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalla dichiarazione dei testi di parte resistente, , escusso all'udienza del 30.01.2025 e Testimone_3
, escusso all'udienza del 17.04.2025, conformemente al principio di acquisizione Testimone_4 probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Entrambi hanno dichiarato di conoscere la ricorrente in quanto lavorava presso il circolo “bocciofila”
e nulla hanno dichiarato circa il dedotto periodo di rapporto a nero.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè di aver lavorato con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della Sig.ra senza regolare contratto dal 01.03.2009 al 31.12.2014. Controparte_2
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda deve essere rigettata.
Quanto al governo delle spese di lite, la complessità dell'onere probatorio per la parte che agisce nelle fattispecie come quelle per cui è causa costituisce grave ragione atta a giustificare la compensazione.
Pag. 5 di 6 Compensate anche nei confronti dell' atteso l'intervento in giudizio per ordine del giudice e CP_1 tenuto conto della “serialità” del contenuto della memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
RI Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
SI COMUNICHI.
Nola, 21.10.2025 Il Giudice
dott.ssa RI Viola
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