TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 26733/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed Parte_1
iscritto al numero 750 nel R.d.P.G. della Prefettura –U.T.d.G. ( Parte_2
C.F ) in persona del suo legale rapp.te p.t., , rapp.ta e difesa cong.te e P.IVA_1
disg.te dagli Avv.ti Simona Di Martino e Ludovico Bruno presso il cui studio elett.te dom.la in alla Via Riviera di Chiaia n.180; Pt_2
ATTRICE
CONTRO
( già (C.F. e P.Iva Controparte_1 Controparte_2
) , in persona del suo procuratore speciale Avv.to , P.IVA_2 CP_3
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo Sersale e Diego Improta ed elettt.te dom.ta presso il loro studio in alla Via Carducci nr. 19; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. e P. Iva ) in Controparte_4 P.IVA_3
1 persona del Direttore Generale e speciale Procuratore Ing. ed elett.te Controparte_5
dom.ta in alla Via Mergellina nr. 23 presso lo studio dell'Avv.to Bartolomeo Pt_2
della Morte che la rapp.ta e difende;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Controparte_6
avv.to Davide Diani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in alla Pt_2
Piazza Municipio Palazzo San Giacomo presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., (c. f.. ) , in persona del CP_7 P.IVA_4
legale rappte p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Nicolella presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Gino Doria nr.75 ; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. P. Iva Controparte_8
Contr
) in proprio e nella qualità di mandataria delle imprese dell' inea 6 P.IVA_5
, , e in persona del Presidente p.t., CP_10 CP_11 Controparte_12
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Salvi e Fabio Gagliardi presso il cui studio è elett.te dom.ta in alla Via A. d'Isernia nr.16; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. ) , in persona dei legali rapp.ti p.t., Controparte_13 P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Santa Lucia nr. 173; Pt_2
Chiamata in garanzia
NONCHE'
2 (c.f. Controparte_14
) incorporante per fusione transfrontaliera la società P.IVA_7 [...]
,, in persona del Procuratore Speciale Avv. Controparte_15 Controparte_16
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Faustino Manfredonia e Claudio
[...]
Manfredonia ed elett.te dom.ta in alla Via M. Cervantes n.64 presso il loro Pt_2
studio;
Chiamata in garanzia
E
( C.F. ) in persona del legale Controparte_17 P.IVA_8
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Migliarotti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in alla Via dei Mille n.16; Pt_2
Chiamata in garanzia
NONCHE'
( C.F. ) e CP_18 P.IVA_9 Controparte_19
( C.F. in persona dei rispettivi Presidenti e legali rapp.ti p.t., rapp.te e P.IVA_10
difese dall'Avv. Claudia De Marchi del Foro di Milano ed elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv Aniello De Ruberto in alla Via Santa Lucia n.15; Pt_2
Chiamata in garanzia
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 17.03.25 , da Hitachi
Rail STS s.pp.a. in data 10.03.25, da M.N. Metropolitana di AP s..p.a. in data
15.03.25, da in data 16.03.25, da in data 17.03.25, da CP_6 Parte_2 CP_7
in data 18.03.25, da in data 13.03.25, da Controparte_8 CP_13
in data 13.03.25, da RC LI scarl in data 12.03.25, da CP_14 CP_18
e in data 17.03.25. . CP_19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
3 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.21, l'attrice in epigrafe deduceva: di essere proprietaria dell'edificio sito in alla Via Riviera di Chiaia Pt_2
n.109 ; che sarebbe emersa la presenza di acqua nei seminterrati, alla quota di mt.3,40
, rispetto a quella della navata, locali sottostanti il salone parrocchiale, la sala riunioni e l'altare; che l'acqua giungerebbe ad altezze ormai stabili comprese tra i 5 e i 15 cm su tutte le superfici orizzontali cosicché i predetti locali sarebbero stati inondati da acque chiare e limpide, rendendoli inagibili;
che, per l'effetto, anche le murature , sino a quelle del piano superiore , starebbero subendo un progressivo e diffuso stato di degrado a causa della risalita dell'umidità; che sulla scorta della perizia tecnica a firma dell'Ing. l'allagamento sarebbe provocato , in parte, dalla Persona_1
esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana di AP (linea 6) che avrebbero provocato una significativa alterazione della configurazione geologica e della falda idrica;
in parte dall'evento del 4.03.2013 quando si verificò il cedimento parziale dell'immobile contiguo posto al civico n.72 di Via Riviera di Chiaia e dai conseguenti interventi di ripascimento dei terreni allentati mediante iniezioni di miscele consolidate chimico- cementizie di terreno sciolto , tali da determinare l'ulteriore alterazione dell'equilibrio del moto filtrante;
che in ragione della persistenza del fenomeno la promuoveva nei confronti dei soggetti Parte_1
coinvolti nella esecuzione della Linea 6 un'azione ai sensi degli artt.696 e 696 bis c.p.c. finalizzata all'accertamento della causa del fenomeno e alla rimozione della stessa, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi e il Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
che a seguito del reclamo da parte della OC , il Tribunale qualificata la domanda quale ricorso ex art.696 bis c.p.c. dichiarava inammissibile il reclamo;
che, in punto di giurisdizione, le predette decisioni sarebbero palesemente errate;
che, in punto di an debeatur , il danno subito andrebbe ricondotto alla esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana di AP (linea 6) sia all'evento del 4.03.2013 : ne conseguirebbe la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei lavori, incluso il anche nella veste di proprietario Controparte_6
4 delle aree interessate dai lavori.
Tanto premesso, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_6
la la la
[...] Controparte_20 Controparte_1 Controparte_13
la la in
[...] Controparte_21 Controparte_8
proprio e quale mandataria dell'ATI Linea 6 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ a) in consequenzialità logico-giuridica dei fatti esposti, (accertare) il diritto dell'attore , ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. o, in via gradata , dell'art.2043
c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali , anche futuri subiti e subendi in conseguenza dei fatti esposti, e , per l'effetto, condannare , eventualmente se di pronta soluzione, anche in forma generica, ex art.278 c.p.c. , disponendo se del caso la prosecuzione del processo per l'effettiva determinazione degli stessi , i convenuti . in solido fra loro, anche ai sensi dell'art.2055 c.c. o concorrente, ovvero chi di esso ritenuto responsabile al pagamento di quanto innanzi per le voci e le causali indicate in narrativa e , nella denegata ipotesi non fosse ritenuta soddisfabile , per i lavori a farsi, la domanda di esecuzione in forma specifica , riconoscere il diritto , con correlata statuizione di condanna , a conseguire anche per questa voce il risarcimento per equivalente il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del attore a Parte_3
conseguire il rimborso di tutti gli oneri economici medio tempore sostenuti per le spese tecniche e legali necessarie per l'assistenza e la consulenza , così come tutti i costi e spese sostenute per gli interventi urgenti di messa in sicurezza temporanea o di ripristino del fabbricato e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, anche ex art.2055 c.c. o concorrente, ovvero chi di esso ritenuto responsabile , al relativo pagamento oltre interessi di mora fino al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi ivi inclusi ,previa riforma, per l'accertamento tecnico preventivo possibili di essere riformati ( si confronti Cass. civ. n.23976/2019)”.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem oltre che perché proposta dinanzi al Giudice ordinario invece che
5 dinanzi al giudice amministrativo . Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione ex artt.41 c.p.a. e 2947 c.c. , il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda come risultante anche dai precedenti accertamenti tecnici .
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la domanda inammissibile , improcedibile, il difetto di giurisdizione ,la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e la sua infondatezza con conseguente rigetto. In via gradata, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, chiedeva condannarsi la in Controparte_8
Controp proprio e quale mandataria dell'ATI Linea 6 costituita con le mandanti e a manlevare e tenerla indenne da qualsiasi CP_11 Controparte_23
pregiudizio che potesse derivare dal giudizio con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva il difetto di Controparte_24
giurisdizione, del G.O. in favore della giurisdizione del G.A., il proprio difetto di legittimazione passiva , la prescrizione dell'azione , l'infondatezza della domanda. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata da e Metropolitana Milanese tenute in Controparte_25
solido con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva la improcedibilità, Controparte_6
l'inammissibilità , la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto
Si costituiva in giudizio ,in persona del Direttore Generale e legale CP_7
rapp.te p.t., che deduceva il difetto di giurisdizione chiedendo l'estromissione dal giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'infondatezza della domanda.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi le sole società esecutrici dei lavori consegnatarie e custodi delle aree di cantiere e nella denegata ipotesi di condanna di essa convenuta in solido con le predette società, chiedeva di essere manlevata da . Controparte_13
Si costituiva, inoltre, la in persona del Controparte_8
6 legale rapp.te p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI Linea 6, CP_26
e , eccependo il difetto di giurisdizione del
[...] CP_11 Controparte_12
giudice ordinario, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, inoltre, che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_13
domanda proposta dalla attrice direttamente nei suoi confronti ex art.2055 c.c..
Deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda attorea non essendovi alcun nesso causale tra i danni lamentati dalla attrice e i lavori eseguiti per la Linea 6 della
Metropolitana di Pt_2
Si costituiva anche , in persona del suo procuratore Controparte_14
speciale, chiamata in causa da che eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1
il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda .
Si costituiva, inoltre chiamata in causa da Controparte_27 [...]
che deduceva il difetto di giurisdizione del g.o. , la prescrizione e Controparte_8
decadenza dalla azione nonché l'infondatezza nel merito della domanda . Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di per e di Controparte_28 Pt_2
società CP_18
Si costituivano in giudizio dette società che deducevano la propria estraneità rispetto ai fatti dedotti dalla attrice nonché la totale infondatezza della domanda proposta nei loro confronti da RC LI Scarl.
All'esito della instaurazione del contraddittorio e del deposito delle memorie, veniva nominato il TU Ing. , al fine di accertare l'eventuale derivazione Persona_2
causale tra i danni lamentati dalla attrice e i lavori di realizzazione della metropolitana con accertamento delle relative responsabilità.
Depositata la TU , la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.03.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e va rigettata.
Invero, la presente controversia riguarda un danno che sarebbe derivato dalla
7 realizzazione dell'opera pubblica con violazione del principio del neminem laedere.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo affermato che la P.A. ha l'obbligo di osservare non solo le norme legislative e regolamentari , ma anche quelle tecniche, di prudenza e di diligenza (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
7.09.2016 nr. 17673).
Non v'è dubbio, pertanto, che sussista la giurisdizione del giudice ordinario posto che, nel caso in esame si chiede di sindacare un comportamento della pubblica amministrazione e non anche l'uso del suo potere discrezionale .
Infatti, sia con l'azione ex artt.696 e 696 bis c.p.c. nonché con il presente giudizio di merito ,l'attrice non ha dedotto l'illegittimità di provvedimenti amministrativi ma ha ricondotto il petitum nelle conseguenze derivanti dalla violazione del principio del neminem laedere poiché, dalla costruzione dell'opera pubblica, avrebbe subito un danno al proprio patrimonio ed ha perciò chiesto che la causa e l'entità di tali danni fossero accertati e riparati dai responsabili.
La domanda, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Invero, il TU nominato Ing. la cui consulenza appare improntata Persona_2
a corretti canoni logici e tecnico giuridici e le cui conclusioni si ritiene di far proprie, ha accertato l'insussistenza di qualsivoglia collegamento causale tra i danni lamentati dalla di e l'esecuzione delle opere relative alla Linea 6 della Parte_1 Parte_1
M. N. sia prima che successivamente al crollo verificatosi in data 4.03.2013 .
A tal proposito , il ctu ha affermato : “ ….in realtà è stato più volte osservato che la maggior parte dei locali seminterrati prospicienti la Riviera di Chiaia ( vuoi in quanto ricavati mediante scavo successivo alla realizzazione dei fabbricati in elevazione, vuoi perché preesistenti alla radicala trasformazione di quella che anticamente, era la spiaggia della Chiaia), sono stati nel tempo dotati di pompe di aggottamento proprio perché fondando su un livello posto a pochi centimetri dal livello medio di falda, sono soggetti a periodici allagamenti connessi alle naturali escursioni della falda stessa , dovute a oscillazioni della temperatura e delle precipitazioni connesse all'alternarsi delle stagioni. Tale situazione è stata oggetto , anche di analoghi procedimenti così come ampiamente documentati e riportati nei
8 precedenti paragrafi . Pertanto si ribadisce che la presenza della galleria della Linea
6 e delle opere ad essa connesse , come “ostacolo” o “barriera” che dir si voglia al regolare andamento delle isofreatiche nella porzione costiera è praticamente ininfluente in quanto occupa spazialmente solo un terzo del battente d'acqua sino al substrato tufaceo e l'acqua può continuare agevolmente a defluire al di sopra e al di sotto della galleria. Così come anche riportato nelle precedenti vertenze giudiziarie dai TU incaricati, le rilevate oscillazioni del livello di falda , presentano cicli con un picco minimo e massimo che non sono in alcuna relazione con le operazioni di scavo effettuate ma che risentono, con i previsti tempi di corrivazione, delle correlate oscillazioni della temperatura e delle precipitazioni dovute all'alternarsi delle stagioni. Inoltre, gli ostacoli citati, quali gallerie di linea , pozzi di stazioni, pozzi di ventilazione, rinascimenti, opere di consolidamento, sono ininfluenti sull'andamento della falda in quanto il livello di falda , misurato prima dell'inizio dei lavori di scavo
, è risultato praticamente invariato alla fine delle operazioni. Per quanto esposto si ribadisce la assoluta assenza di variazioni del livello di falda determinato dagli ostacoli indotti dalla presenza della galleria. In conseguenza di quanto sopra lo scrivente ritiene che non sussiste alcun nesso causale tra i lavori e le opere eseguite sul pozzo di Stazione anche a seguito dell'evento del 4.03.2013 e delle CP_17
successive opere di consolidamento e le condizioni dell'immobile di cui trattasi.
Pertanto, i danni riscontrati sono ascrivibili a pregresse condizioni del cespite e, in ogni caso, privi di ogni collegamento rispetto ai predetti eventi” (cfr. pag. 35 e ss ctu).
Tali conclusioni, supportate dalle verifiche eseguite dal ctu anche sulla scorta dei rilievi offerti dai piezometri installati in loco e corroborate da analoghe indagini tecniche precedentemente effettuate con riferimento ad immobili vicini alla sede parrocchiale , inducono dunque ad escludere ogni collegamento tra i danni lamentati e la esecuzione dei lavori relativi alla linea metropolitana .
La domanda, pertanto, non può essere accolta .
Ogni altra questione rimane assorbita dalla ragione più liquida.
9 In specie, non occorre esaminare le domande di manleva che sono assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia( indeterminabile- complessità bassa) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Le spese dei procedimenti di Atp e di reclamo rimangono definitivamente a carico dell'attrice , posta la sua soccombenza.
Le spese sostenute dai chiamati in causa nel procedimento per Atp, sono poste a carico dell'attrice atteso che la stessa ha provveduto alla loro citazione diretta nel presente giudizio di merito.
Parimenti le spese sostenute dalle chiamate in causa nel presente giudizio
[...]
e sono poste a carico Controparte_29 Controparte_14
dell'attrice.
Invero, com'è noto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio (da ultimo con sent..del 7.03.24 n.6144) “ il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza , quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali , sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto , deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate , a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso rimane , invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante , rivelatasi manifestamente infondata
10 o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- rigetta la domanda proposta da , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t.;
- condanna l'attrice , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona del Sindaco Controparte_6
p.t. che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale Controparte_20
rapp.te p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale rapp.te p.t. che Controparte_1
liquida in euro 3809,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_8
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di che liquida in euro 3809,00 per compensi CP_7
professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
-condanna l'attrice , in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite sostenute dalle terze chiamate in causa che liquida in favore di in Controparte_30
persona del suo procuratore speciale, in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge,in favore di in persona Controparte_27
del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge e in favore di e CP_18 Controparte_19
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e
[...]
rimb. forf. come per legge;
11 - pone definitivamente le spese del procedimento per Atp, del giudizio di reclamo e le spese della TU , come da decreto di liquidazione in atti, a carico dell'attrice soccombente.
Così deciso in AP il 10.09.25 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 26733/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed Parte_1
iscritto al numero 750 nel R.d.P.G. della Prefettura –U.T.d.G. ( Parte_2
C.F ) in persona del suo legale rapp.te p.t., , rapp.ta e difesa cong.te e P.IVA_1
disg.te dagli Avv.ti Simona Di Martino e Ludovico Bruno presso il cui studio elett.te dom.la in alla Via Riviera di Chiaia n.180; Pt_2
ATTRICE
CONTRO
( già (C.F. e P.Iva Controparte_1 Controparte_2
) , in persona del suo procuratore speciale Avv.to , P.IVA_2 CP_3
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo Sersale e Diego Improta ed elettt.te dom.ta presso il loro studio in alla Via Carducci nr. 19; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. e P. Iva ) in Controparte_4 P.IVA_3
1 persona del Direttore Generale e speciale Procuratore Ing. ed elett.te Controparte_5
dom.ta in alla Via Mergellina nr. 23 presso lo studio dell'Avv.to Bartolomeo Pt_2
della Morte che la rapp.ta e difende;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Controparte_6
avv.to Davide Diani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in alla Pt_2
Piazza Municipio Palazzo San Giacomo presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale;
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., (c. f.. ) , in persona del CP_7 P.IVA_4
legale rappte p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Nicolella presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Gino Doria nr.75 ; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. P. Iva Controparte_8
Contr
) in proprio e nella qualità di mandataria delle imprese dell' inea 6 P.IVA_5
, , e in persona del Presidente p.t., CP_10 CP_11 Controparte_12
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Salvi e Fabio Gagliardi presso il cui studio è elett.te dom.ta in alla Via A. d'Isernia nr.16; Pt_2
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. ) , in persona dei legali rapp.ti p.t., Controparte_13 P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Santa Lucia nr. 173; Pt_2
Chiamata in garanzia
NONCHE'
2 (c.f. Controparte_14
) incorporante per fusione transfrontaliera la società P.IVA_7 [...]
,, in persona del Procuratore Speciale Avv. Controparte_15 Controparte_16
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Faustino Manfredonia e Claudio
[...]
Manfredonia ed elett.te dom.ta in alla Via M. Cervantes n.64 presso il loro Pt_2
studio;
Chiamata in garanzia
E
( C.F. ) in persona del legale Controparte_17 P.IVA_8
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Migliarotti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in alla Via dei Mille n.16; Pt_2
Chiamata in garanzia
NONCHE'
( C.F. ) e CP_18 P.IVA_9 Controparte_19
( C.F. in persona dei rispettivi Presidenti e legali rapp.ti p.t., rapp.te e P.IVA_10
difese dall'Avv. Claudia De Marchi del Foro di Milano ed elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv Aniello De Ruberto in alla Via Santa Lucia n.15; Pt_2
Chiamata in garanzia
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 17.03.25 , da Hitachi
Rail STS s.pp.a. in data 10.03.25, da M.N. Metropolitana di AP s..p.a. in data
15.03.25, da in data 16.03.25, da in data 17.03.25, da CP_6 Parte_2 CP_7
in data 18.03.25, da in data 13.03.25, da Controparte_8 CP_13
in data 13.03.25, da RC LI scarl in data 12.03.25, da CP_14 CP_18
e in data 17.03.25. . CP_19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
3 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.21, l'attrice in epigrafe deduceva: di essere proprietaria dell'edificio sito in alla Via Riviera di Chiaia Pt_2
n.109 ; che sarebbe emersa la presenza di acqua nei seminterrati, alla quota di mt.3,40
, rispetto a quella della navata, locali sottostanti il salone parrocchiale, la sala riunioni e l'altare; che l'acqua giungerebbe ad altezze ormai stabili comprese tra i 5 e i 15 cm su tutte le superfici orizzontali cosicché i predetti locali sarebbero stati inondati da acque chiare e limpide, rendendoli inagibili;
che, per l'effetto, anche le murature , sino a quelle del piano superiore , starebbero subendo un progressivo e diffuso stato di degrado a causa della risalita dell'umidità; che sulla scorta della perizia tecnica a firma dell'Ing. l'allagamento sarebbe provocato , in parte, dalla Persona_1
esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana di AP (linea 6) che avrebbero provocato una significativa alterazione della configurazione geologica e della falda idrica;
in parte dall'evento del 4.03.2013 quando si verificò il cedimento parziale dell'immobile contiguo posto al civico n.72 di Via Riviera di Chiaia e dai conseguenti interventi di ripascimento dei terreni allentati mediante iniezioni di miscele consolidate chimico- cementizie di terreno sciolto , tali da determinare l'ulteriore alterazione dell'equilibrio del moto filtrante;
che in ragione della persistenza del fenomeno la promuoveva nei confronti dei soggetti Parte_1
coinvolti nella esecuzione della Linea 6 un'azione ai sensi degli artt.696 e 696 bis c.p.c. finalizzata all'accertamento della causa del fenomeno e alla rimozione della stessa, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi e il Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
che a seguito del reclamo da parte della OC , il Tribunale qualificata la domanda quale ricorso ex art.696 bis c.p.c. dichiarava inammissibile il reclamo;
che, in punto di giurisdizione, le predette decisioni sarebbero palesemente errate;
che, in punto di an debeatur , il danno subito andrebbe ricondotto alla esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana di AP (linea 6) sia all'evento del 4.03.2013 : ne conseguirebbe la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei lavori, incluso il anche nella veste di proprietario Controparte_6
4 delle aree interessate dai lavori.
Tanto premesso, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_6
la la la
[...] Controparte_20 Controparte_1 Controparte_13
la la in
[...] Controparte_21 Controparte_8
proprio e quale mandataria dell'ATI Linea 6 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ a) in consequenzialità logico-giuridica dei fatti esposti, (accertare) il diritto dell'attore , ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. o, in via gradata , dell'art.2043
c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali , anche futuri subiti e subendi in conseguenza dei fatti esposti, e , per l'effetto, condannare , eventualmente se di pronta soluzione, anche in forma generica, ex art.278 c.p.c. , disponendo se del caso la prosecuzione del processo per l'effettiva determinazione degli stessi , i convenuti . in solido fra loro, anche ai sensi dell'art.2055 c.c. o concorrente, ovvero chi di esso ritenuto responsabile al pagamento di quanto innanzi per le voci e le causali indicate in narrativa e , nella denegata ipotesi non fosse ritenuta soddisfabile , per i lavori a farsi, la domanda di esecuzione in forma specifica , riconoscere il diritto , con correlata statuizione di condanna , a conseguire anche per questa voce il risarcimento per equivalente il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del attore a Parte_3
conseguire il rimborso di tutti gli oneri economici medio tempore sostenuti per le spese tecniche e legali necessarie per l'assistenza e la consulenza , così come tutti i costi e spese sostenute per gli interventi urgenti di messa in sicurezza temporanea o di ripristino del fabbricato e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, anche ex art.2055 c.c. o concorrente, ovvero chi di esso ritenuto responsabile , al relativo pagamento oltre interessi di mora fino al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi ivi inclusi ,previa riforma, per l'accertamento tecnico preventivo possibili di essere riformati ( si confronti Cass. civ. n.23976/2019)”.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem oltre che perché proposta dinanzi al Giudice ordinario invece che
5 dinanzi al giudice amministrativo . Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione ex artt.41 c.p.a. e 2947 c.c. , il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda come risultante anche dai precedenti accertamenti tecnici .
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la domanda inammissibile , improcedibile, il difetto di giurisdizione ,la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e la sua infondatezza con conseguente rigetto. In via gradata, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda, chiedeva condannarsi la in Controparte_8
Controp proprio e quale mandataria dell'ATI Linea 6 costituita con le mandanti e a manlevare e tenerla indenne da qualsiasi CP_11 Controparte_23
pregiudizio che potesse derivare dal giudizio con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, la che eccepiva il difetto di Controparte_24
giurisdizione, del G.O. in favore della giurisdizione del G.A., il proprio difetto di legittimazione passiva , la prescrizione dell'azione , l'infondatezza della domanda. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata da e Metropolitana Milanese tenute in Controparte_25
solido con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva la improcedibilità, Controparte_6
l'inammissibilità , la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto
Si costituiva in giudizio ,in persona del Direttore Generale e legale CP_7
rapp.te p.t., che deduceva il difetto di giurisdizione chiedendo l'estromissione dal giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'infondatezza della domanda.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi le sole società esecutrici dei lavori consegnatarie e custodi delle aree di cantiere e nella denegata ipotesi di condanna di essa convenuta in solido con le predette società, chiedeva di essere manlevata da . Controparte_13
Si costituiva, inoltre, la in persona del Controparte_8
6 legale rapp.te p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI Linea 6, CP_26
e , eccependo il difetto di giurisdizione del
[...] CP_11 Controparte_12
giudice ordinario, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, inoltre, che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_13
domanda proposta dalla attrice direttamente nei suoi confronti ex art.2055 c.c..
Deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda attorea non essendovi alcun nesso causale tra i danni lamentati dalla attrice e i lavori eseguiti per la Linea 6 della
Metropolitana di Pt_2
Si costituiva anche , in persona del suo procuratore Controparte_14
speciale, chiamata in causa da che eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1
il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda .
Si costituiva, inoltre chiamata in causa da Controparte_27 [...]
che deduceva il difetto di giurisdizione del g.o. , la prescrizione e Controparte_8
decadenza dalla azione nonché l'infondatezza nel merito della domanda . Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di per e di Controparte_28 Pt_2
società CP_18
Si costituivano in giudizio dette società che deducevano la propria estraneità rispetto ai fatti dedotti dalla attrice nonché la totale infondatezza della domanda proposta nei loro confronti da RC LI Scarl.
All'esito della instaurazione del contraddittorio e del deposito delle memorie, veniva nominato il TU Ing. , al fine di accertare l'eventuale derivazione Persona_2
causale tra i danni lamentati dalla attrice e i lavori di realizzazione della metropolitana con accertamento delle relative responsabilità.
Depositata la TU , la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.03.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e va rigettata.
Invero, la presente controversia riguarda un danno che sarebbe derivato dalla
7 realizzazione dell'opera pubblica con violazione del principio del neminem laedere.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo affermato che la P.A. ha l'obbligo di osservare non solo le norme legislative e regolamentari , ma anche quelle tecniche, di prudenza e di diligenza (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
7.09.2016 nr. 17673).
Non v'è dubbio, pertanto, che sussista la giurisdizione del giudice ordinario posto che, nel caso in esame si chiede di sindacare un comportamento della pubblica amministrazione e non anche l'uso del suo potere discrezionale .
Infatti, sia con l'azione ex artt.696 e 696 bis c.p.c. nonché con il presente giudizio di merito ,l'attrice non ha dedotto l'illegittimità di provvedimenti amministrativi ma ha ricondotto il petitum nelle conseguenze derivanti dalla violazione del principio del neminem laedere poiché, dalla costruzione dell'opera pubblica, avrebbe subito un danno al proprio patrimonio ed ha perciò chiesto che la causa e l'entità di tali danni fossero accertati e riparati dai responsabili.
La domanda, tuttavia, è infondata e va rigettata.
Invero, il TU nominato Ing. la cui consulenza appare improntata Persona_2
a corretti canoni logici e tecnico giuridici e le cui conclusioni si ritiene di far proprie, ha accertato l'insussistenza di qualsivoglia collegamento causale tra i danni lamentati dalla di e l'esecuzione delle opere relative alla Linea 6 della Parte_1 Parte_1
M. N. sia prima che successivamente al crollo verificatosi in data 4.03.2013 .
A tal proposito , il ctu ha affermato : “ ….in realtà è stato più volte osservato che la maggior parte dei locali seminterrati prospicienti la Riviera di Chiaia ( vuoi in quanto ricavati mediante scavo successivo alla realizzazione dei fabbricati in elevazione, vuoi perché preesistenti alla radicala trasformazione di quella che anticamente, era la spiaggia della Chiaia), sono stati nel tempo dotati di pompe di aggottamento proprio perché fondando su un livello posto a pochi centimetri dal livello medio di falda, sono soggetti a periodici allagamenti connessi alle naturali escursioni della falda stessa , dovute a oscillazioni della temperatura e delle precipitazioni connesse all'alternarsi delle stagioni. Tale situazione è stata oggetto , anche di analoghi procedimenti così come ampiamente documentati e riportati nei
8 precedenti paragrafi . Pertanto si ribadisce che la presenza della galleria della Linea
6 e delle opere ad essa connesse , come “ostacolo” o “barriera” che dir si voglia al regolare andamento delle isofreatiche nella porzione costiera è praticamente ininfluente in quanto occupa spazialmente solo un terzo del battente d'acqua sino al substrato tufaceo e l'acqua può continuare agevolmente a defluire al di sopra e al di sotto della galleria. Così come anche riportato nelle precedenti vertenze giudiziarie dai TU incaricati, le rilevate oscillazioni del livello di falda , presentano cicli con un picco minimo e massimo che non sono in alcuna relazione con le operazioni di scavo effettuate ma che risentono, con i previsti tempi di corrivazione, delle correlate oscillazioni della temperatura e delle precipitazioni dovute all'alternarsi delle stagioni. Inoltre, gli ostacoli citati, quali gallerie di linea , pozzi di stazioni, pozzi di ventilazione, rinascimenti, opere di consolidamento, sono ininfluenti sull'andamento della falda in quanto il livello di falda , misurato prima dell'inizio dei lavori di scavo
, è risultato praticamente invariato alla fine delle operazioni. Per quanto esposto si ribadisce la assoluta assenza di variazioni del livello di falda determinato dagli ostacoli indotti dalla presenza della galleria. In conseguenza di quanto sopra lo scrivente ritiene che non sussiste alcun nesso causale tra i lavori e le opere eseguite sul pozzo di Stazione anche a seguito dell'evento del 4.03.2013 e delle CP_17
successive opere di consolidamento e le condizioni dell'immobile di cui trattasi.
Pertanto, i danni riscontrati sono ascrivibili a pregresse condizioni del cespite e, in ogni caso, privi di ogni collegamento rispetto ai predetti eventi” (cfr. pag. 35 e ss ctu).
Tali conclusioni, supportate dalle verifiche eseguite dal ctu anche sulla scorta dei rilievi offerti dai piezometri installati in loco e corroborate da analoghe indagini tecniche precedentemente effettuate con riferimento ad immobili vicini alla sede parrocchiale , inducono dunque ad escludere ogni collegamento tra i danni lamentati e la esecuzione dei lavori relativi alla linea metropolitana .
La domanda, pertanto, non può essere accolta .
Ogni altra questione rimane assorbita dalla ragione più liquida.
9 In specie, non occorre esaminare le domande di manleva che sono assorbite dal rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia( indeterminabile- complessità bassa) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Le spese dei procedimenti di Atp e di reclamo rimangono definitivamente a carico dell'attrice , posta la sua soccombenza.
Le spese sostenute dai chiamati in causa nel procedimento per Atp, sono poste a carico dell'attrice atteso che la stessa ha provveduto alla loro citazione diretta nel presente giudizio di merito.
Parimenti le spese sostenute dalle chiamate in causa nel presente giudizio
[...]
e sono poste a carico Controparte_29 Controparte_14
dell'attrice.
Invero, com'è noto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio (da ultimo con sent..del 7.03.24 n.6144) “ il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza , quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali , sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto , deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate , a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso rimane , invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante , rivelatasi manifestamente infondata
10 o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- rigetta la domanda proposta da , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t.;
- condanna l'attrice , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona del Sindaco Controparte_6
p.t. che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale Controparte_20
rapp.te p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale rapp.te p.t. che Controparte_1
liquida in euro 3809,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_8
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge, in favore di che liquida in euro 3809,00 per compensi CP_7
professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
-condanna l'attrice , in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite sostenute dalle terze chiamate in causa che liquida in favore di in Controparte_30
persona del suo procuratore speciale, in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge,in favore di in persona Controparte_27
del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge e in favore di e CP_18 Controparte_19
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e
[...]
rimb. forf. come per legge;
11 - pone definitivamente le spese del procedimento per Atp, del giudizio di reclamo e le spese della TU , come da decreto di liquidazione in atti, a carico dell'attrice soccombente.
Così deciso in AP il 10.09.25 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
12