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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – IS, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1247/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina depositata in data 19.5.23 emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento nr. 29520200005534450000 di € 3.674,16 , notificata il 16/02/2022, relativa a diversi tributi dei quali la ricorrente contestava la TARES/TARI iscritta a ruolo dal Comune di Messina per gli anni dal 2013 al 2017.
Nella sentenza impugnata si legge;
. . Il ricorso va pertanto accolto parzialmente con riferimento alla TARI anni 2013- 2017 e confermata la cartella per il bollo auto 2017 . Infine è onere dell'Ente convenuto chiamare in causa l'Ente Impositore."
La contribuente aveva eccepito in primo grado la nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento 311137/2018 ad esso propedeutico, precisando che, in data 12.2.19, la stessa aveva ricevuto un avviso pagamento TARI anni pregressi (prodotto in atti) che faceva riferimento ad altro avviso di accertamento (n. 1755/2018) rispetto a quello indicato nella cartella impugnata. Infine, la ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme intimate.
MOTIVI DI APPELLO DI ADER
1) Come ai evince dalla documentazione allegata in atti, l'avviso di accertamento n. 1755/2018 presupposto alla cartella impugnata è stato regolarmente notificato il 27.04.218 (si allega avviso di accertamento n.
1755/2018 con prova di regolare notifica – all. 2). Tale produzione documentale risulta ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs 546/92 che consente, nel rito tributario, la produzione di documenti nuovi in appello (in tal senso, da ultimo, si veda sentenza della Corte di Cassazione n. 8089 del 21/03/2023). La regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata rende inammissibili le contestazioni in ordine alla pretesa impositiva (ivi comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza eventualmente maturate alla data di notifica dell'avviso di accertamento) che si sarebbero dovute sollevare impugnando il suddetto avviso di accertamento entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. La cartella di pagamento impugnata si riferisce ad un atto conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notifica
(l'avviso di accertamento, per l'appunto); pertanto, la suddetta cartella risulta adeguatamente motivata per relationem, senza che si renda necessaria una descrizione dettagliata degli addebiti in quanto già contenuta nell'avviso di accertamento precedentemente notificato.
2) Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal contribuente, non risulta maturato il termine decadenziale quinquennale (di cui all'art. 1 comma 163 della L. 296/2006) considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2018 (con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017) né, tantomeno, risulta spirato il termine decadenziale triennale, atteso che, al caso di specie, non si applica l'art. 25, comma 1 lett. c del
DPR 602/73, erroneamente invocato da controparte (applicabile in materia di tributi erariali quali IRPEF, IVA etc.) bensì l'art. 1 comma 163 della L. 296/2006 in base al quale: “ Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Al riguardo si rileva che, essendo stato notificato l'avviso di accertamento il 27.4.18, il termine per la notifica della cartella sarebbe spirato il 31.12.21; pertanto, essendo stata notificata la cartella il 16.02.22, non risulta decorso il termine decadenziale considerata la sospensione nel periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.8.21, per effetto degli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
Controdeduzioni dell'appellata
La sig.ra Resistente_1 intende contestare l'appello della IS in quanto infondato in fatto e in diritto e intende proporre appello incidentale avverso la sentenza perché la sig.ra Resistente_1 non ha mai contestato la cartella in relazione al bollo auto 2017. Ribadisce che il presupposto avviso di accertamento n. 1755/2018 che sarebbe stato notificato il 27.04.218 non è stato mai ricevuto. In effetti l'atto prodromico che costituisce la base sostanziale da cui deriva la pretesa esattiva, non risulta essere stato notificato alla parte ricorrente. Pertanto,
l'assenza della prova della notifica dell'atto presupposto , cui l'atto impugnato si riferisce comporta la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente laddove , richiamando l'art. 3 della legge n. 241/1990 , impone l'obbligo della motivazione degli atti amministrativi e tributari , in cui devono essere esplicitate le ragioni di fatto e di diritto dell'atto esattivo” (cfr. p. 2 della sentenza). Per l'effetto nessuna prova è stata fornita dalla IS sull'esistenza della prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella.
APPELLO INCIDENTALE
La Corte ha erroneamente inteso che la sig.ra Resistente_1 abbia impugnato la cartella in relazione al bollo auto 2017 mentre la ricorrente ha espressamente escluso ogni contestazione in relazione alla tassa automobilistica 2017. E infatti, la sig.ra Resistente_1 a p. 3 del ricorso scrive: “La sig.ra Resistente_1 intende opporre la cartella in relazione alla tassa rifiuti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto” (cfr. ultima frase della narrativa,
p. 3 del ricorso). In particolare, il ricorso non riporta nessun motivo di contestazione contro il bollo auto 2017 nemmeno in relazione alla prescrizione. L'erronea convinzione del primo Collegio ha tuttavia comportato la soccombenza parziale della sig.ra Resistente_1 e la compensazione parziale delle spese di lite. Ne consegue che la sig.ra Resistente_1 intende appellare la sentenza, in via incidentale, nella parte in cui ha assunto, in fatto, la contestazione della cartella anche in relazione al bollo auto 2017 e, in diritto, nella parte in cui la sentenza ha confermato la cartella per il bollo auto 2017 con soccombenza parziale della ricorrente e la compensazione parziale delle spese del giudizio. Per l'effetto, le spese del giudizio di primo grado andavano riconosciute e liquidate per intero senza compensazione con condanna dell'Agenzia delle entrate IS al pagamento dell'intero.
La parte appellata produceva ulteriore memoria a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
La produzione offerta in secondo grado da parte di ADER non è congrua poiché la cartella impugnata fa riferimento all'avviso di accertamento n. 311137/2018 notificato il 12 febbraio 2019. Ma IS, che ha asserito di essere in possesso della prova documentale, ha prodotto l'avviso di accertamento che è relativo alle medesime annualità ma è contrassegnato dal n. 1755/2018 e notificato a mani proprie dell'appellata il 27.4.2018.
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 311137/2018, asseritamente notificato il 12 febbraio 2019 e richiamato dalla cartella di pagamento in relazione alla TARI 2013-2017 rimane privo di riscontro probatorio. E' fondato invece l'appello incidentale in quanto in nessuna parte del ricorso di primo grado risulta impugnato il bollo auto 2017.Pertanto è errata l'affermazione dei giudici di primo grado nella parte in cui
“Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29520200005534450/00 relativa alla Tari per gli anni 2013-2017 e bollo auto 2017” e in punto di diritto nella parte in cui la Corte statuisce: “mentre la cartella va confermata con riferimento al bollo auto 2017” e “Le spese vanno compensate per metà” (cfr. pp.
2-3 della sentenza).
Infine, la sig.ra Resistente_1 a p. 3 del ricorso scrive: “La sig.ra Costa intende opporre la cartella in relazione alla tassa rifiuti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto” (cfr. ultima frase della narrativa, p. 3 del ricorso). Ulteriori elementi a sostegno della mancata contestazione della debenza del bollo auto 2017 si evincono dalla nota di iscrizione a ruolo che riporta solo la TARI 2013-2017 e dal calcolo del contributo unificato che riporta solo la TARI (euro 1.874,00).
Pertanto va riformata la sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio che si quantificano in ulteriori € 350,00 a favore dell'appellata, mentre la parte appellante va condannata anche alle spese del presente grado di giudizio
Non risulta agli atti ammissione al patrocinio a spese dello stato, bensì solo l'istanza di ammissione del
18.1.24 il cui esito non risulta agli atti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale.
Per l'effetto, condanna DE alle ulteriori spese di primo grado quantificate in € 350,00 e alle spese di secondo grado che si quantificano in € 1.000,00, oltre accessori di legge
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1247/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005534450000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – IS, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1247/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina depositata in data 19.5.23 emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento nr. 29520200005534450000 di € 3.674,16 , notificata il 16/02/2022, relativa a diversi tributi dei quali la ricorrente contestava la TARES/TARI iscritta a ruolo dal Comune di Messina per gli anni dal 2013 al 2017.
Nella sentenza impugnata si legge;
. . Il ricorso va pertanto accolto parzialmente con riferimento alla TARI anni 2013- 2017 e confermata la cartella per il bollo auto 2017 . Infine è onere dell'Ente convenuto chiamare in causa l'Ente Impositore."
La contribuente aveva eccepito in primo grado la nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento 311137/2018 ad esso propedeutico, precisando che, in data 12.2.19, la stessa aveva ricevuto un avviso pagamento TARI anni pregressi (prodotto in atti) che faceva riferimento ad altro avviso di accertamento (n. 1755/2018) rispetto a quello indicato nella cartella impugnata. Infine, la ricorrente eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme intimate.
MOTIVI DI APPELLO DI ADER
1) Come ai evince dalla documentazione allegata in atti, l'avviso di accertamento n. 1755/2018 presupposto alla cartella impugnata è stato regolarmente notificato il 27.04.218 (si allega avviso di accertamento n.
1755/2018 con prova di regolare notifica – all. 2). Tale produzione documentale risulta ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs 546/92 che consente, nel rito tributario, la produzione di documenti nuovi in appello (in tal senso, da ultimo, si veda sentenza della Corte di Cassazione n. 8089 del 21/03/2023). La regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata rende inammissibili le contestazioni in ordine alla pretesa impositiva (ivi comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza eventualmente maturate alla data di notifica dell'avviso di accertamento) che si sarebbero dovute sollevare impugnando il suddetto avviso di accertamento entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. La cartella di pagamento impugnata si riferisce ad un atto conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notifica
(l'avviso di accertamento, per l'appunto); pertanto, la suddetta cartella risulta adeguatamente motivata per relationem, senza che si renda necessaria una descrizione dettagliata degli addebiti in quanto già contenuta nell'avviso di accertamento precedentemente notificato.
2) Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal contribuente, non risulta maturato il termine decadenziale quinquennale (di cui all'art. 1 comma 163 della L. 296/2006) considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2018 (con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017) né, tantomeno, risulta spirato il termine decadenziale triennale, atteso che, al caso di specie, non si applica l'art. 25, comma 1 lett. c del
DPR 602/73, erroneamente invocato da controparte (applicabile in materia di tributi erariali quali IRPEF, IVA etc.) bensì l'art. 1 comma 163 della L. 296/2006 in base al quale: “ Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Al riguardo si rileva che, essendo stato notificato l'avviso di accertamento il 27.4.18, il termine per la notifica della cartella sarebbe spirato il 31.12.21; pertanto, essendo stata notificata la cartella il 16.02.22, non risulta decorso il termine decadenziale considerata la sospensione nel periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.8.21, per effetto degli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
Controdeduzioni dell'appellata
La sig.ra Resistente_1 intende contestare l'appello della IS in quanto infondato in fatto e in diritto e intende proporre appello incidentale avverso la sentenza perché la sig.ra Resistente_1 non ha mai contestato la cartella in relazione al bollo auto 2017. Ribadisce che il presupposto avviso di accertamento n. 1755/2018 che sarebbe stato notificato il 27.04.218 non è stato mai ricevuto. In effetti l'atto prodromico che costituisce la base sostanziale da cui deriva la pretesa esattiva, non risulta essere stato notificato alla parte ricorrente. Pertanto,
l'assenza della prova della notifica dell'atto presupposto , cui l'atto impugnato si riferisce comporta la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente laddove , richiamando l'art. 3 della legge n. 241/1990 , impone l'obbligo della motivazione degli atti amministrativi e tributari , in cui devono essere esplicitate le ragioni di fatto e di diritto dell'atto esattivo” (cfr. p. 2 della sentenza). Per l'effetto nessuna prova è stata fornita dalla IS sull'esistenza della prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella.
APPELLO INCIDENTALE
La Corte ha erroneamente inteso che la sig.ra Resistente_1 abbia impugnato la cartella in relazione al bollo auto 2017 mentre la ricorrente ha espressamente escluso ogni contestazione in relazione alla tassa automobilistica 2017. E infatti, la sig.ra Resistente_1 a p. 3 del ricorso scrive: “La sig.ra Resistente_1 intende opporre la cartella in relazione alla tassa rifiuti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto” (cfr. ultima frase della narrativa,
p. 3 del ricorso). In particolare, il ricorso non riporta nessun motivo di contestazione contro il bollo auto 2017 nemmeno in relazione alla prescrizione. L'erronea convinzione del primo Collegio ha tuttavia comportato la soccombenza parziale della sig.ra Resistente_1 e la compensazione parziale delle spese di lite. Ne consegue che la sig.ra Resistente_1 intende appellare la sentenza, in via incidentale, nella parte in cui ha assunto, in fatto, la contestazione della cartella anche in relazione al bollo auto 2017 e, in diritto, nella parte in cui la sentenza ha confermato la cartella per il bollo auto 2017 con soccombenza parziale della ricorrente e la compensazione parziale delle spese del giudizio. Per l'effetto, le spese del giudizio di primo grado andavano riconosciute e liquidate per intero senza compensazione con condanna dell'Agenzia delle entrate IS al pagamento dell'intero.
La parte appellata produceva ulteriore memoria a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
La produzione offerta in secondo grado da parte di ADER non è congrua poiché la cartella impugnata fa riferimento all'avviso di accertamento n. 311137/2018 notificato il 12 febbraio 2019. Ma IS, che ha asserito di essere in possesso della prova documentale, ha prodotto l'avviso di accertamento che è relativo alle medesime annualità ma è contrassegnato dal n. 1755/2018 e notificato a mani proprie dell'appellata il 27.4.2018.
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 311137/2018, asseritamente notificato il 12 febbraio 2019 e richiamato dalla cartella di pagamento in relazione alla TARI 2013-2017 rimane privo di riscontro probatorio. E' fondato invece l'appello incidentale in quanto in nessuna parte del ricorso di primo grado risulta impugnato il bollo auto 2017.Pertanto è errata l'affermazione dei giudici di primo grado nella parte in cui
“Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29520200005534450/00 relativa alla Tari per gli anni 2013-2017 e bollo auto 2017” e in punto di diritto nella parte in cui la Corte statuisce: “mentre la cartella va confermata con riferimento al bollo auto 2017” e “Le spese vanno compensate per metà” (cfr. pp.
2-3 della sentenza).
Infine, la sig.ra Resistente_1 a p. 3 del ricorso scrive: “La sig.ra Costa intende opporre la cartella in relazione alla tassa rifiuti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto” (cfr. ultima frase della narrativa, p. 3 del ricorso). Ulteriori elementi a sostegno della mancata contestazione della debenza del bollo auto 2017 si evincono dalla nota di iscrizione a ruolo che riporta solo la TARI 2013-2017 e dal calcolo del contributo unificato che riporta solo la TARI (euro 1.874,00).
Pertanto va riformata la sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio che si quantificano in ulteriori € 350,00 a favore dell'appellata, mentre la parte appellante va condannata anche alle spese del presente grado di giudizio
Non risulta agli atti ammissione al patrocinio a spese dello stato, bensì solo l'istanza di ammissione del
18.1.24 il cui esito non risulta agli atti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale.
Per l'effetto, condanna DE alle ulteriori spese di primo grado quantificate in € 350,00 e alle spese di secondo grado che si quantificano in € 1.000,00, oltre accessori di legge
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE