Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 66
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate non fosse congrua, poiché la cartella impugnata faceva riferimento all'avviso di accertamento n. 311137/2018 notificato il 12 febbraio 2019, mentre l'Agenzia ha prodotto l'avviso n. 1755/2018 notificato il 27.4.2018. Pertanto, l'avviso di accertamento n. 311137/2018 rimane privo di riscontro probatorio.

  • Accolto
    Mancata contestazione del bollo auto 2017 in primo grado

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello incidentale, poiché in nessuna parte del ricorso di primo grado risulta impugnato il bollo auto 2017. Pertanto, è errata l'affermazione dei giudici di primo grado nella parte in cui hanno indicato la contestazione del bollo auto 2017 e la conseguente soccombenza parziale della ricorrente e compensazione delle spese.

  • Accolto
    Riforma spese di lite a seguito accoglimento appello incidentale

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio, quantificando ulteriori € 350,00 a favore dell'appellata per il primo grado e condannando la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 66
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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