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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE OL, RE
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6457/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da ricorrente_1l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1. - 00601890718
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 14 novembre 2022 alla società resistente_1 . in qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità del Comune di Latina, la ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. ing. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.455/02/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
22 ottobre 2021 e depositata il 19 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 78C/2020 avente per oggetto l'omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 di Imposta Comunale sulla Pubblicità, relativamente all'esposizione pubblicitaria sulla Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2, di n. 2 cartelli di 18 mq cadauno, e sulla Indirizzo_3 angolo Indirizzo_2, di n. 2 cartelli di 12 mq cadauno per complessivi €. 8.720,00 di cui € 4.384,00 a titolo di imposta ed € euro 4.834.00 a titolo di sanzione per omessa dichiarazione.
Deduce la contribuente che a detta della società accertatrice, l'imposta dovuta e conseguentemente l'omessa dichiarazione sarebbero riferite al mezzo pubblicitario “carrefour market sotto costo + prodotti”, esposto nelle località indicate nella tabella allegata all'avviso di accertamento.
Precisa l'appellante che alla fine dell'anno 2020 aveva concluso con la Società_1 s.r.l. un contratto pubblicitario con il quale la seconda si impegnava ad applicare sugli spazi in sua gestione, gli stampati pubblicitari rimessi dalla ricorrente_1, al costo ed al periodo di godimento ivi stabiliti. Deduce in fine che in ordine agli spazi utilizzati da ricorrente_1 la Società_1 S.r.l.s., e per essa la società_2 S.r.l.s, all'inizio dell'anno 2020, aveva regolarmente provveduto ad inviare alla resistente_1 la rituale dichiarazione ICP.
Nel giudizio di prime cure la società ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto erroneamente ritenuto soggetto passivo d'imposta ex art.8 D. Lgs. n.503/1993 per gli impianti pubblicitari gestiti dalla società Società_1.
Nel giudizio di prime cure si costituiva la resistente_1 sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso condannando la ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.000,00 omnicomprensive.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova premettere, al fine del decidere, che il provvedimento gravato è stato emesso per omessa o infedele dichiarazione da parte del contribuente, in relazione ad una serie di mezzi pubblicitari, espressamente indicati nella tabella allegata all'avviso di accertamento, in epigrafe indicato.
Occorre rilevare che il messaggio pubblicitario imputabile alla odierna ricorrente risulta allocato in cornici pubblicitarie mai autorizzate dall'amministrazione comunale di Latina e, dunque, risulta necessariamente da considerarsi abusivo, e che, riguardo alle medesime, mai nessun versamento risulta esser stato effettuato relativamente all'anno 2020 finanche da soggetti terzi. Priva di pregio deve considerarsi, infine, asserita assenza di soggettività passiva della società ricorrente, dovendosi per contro ritenere assoggettati ad imposta, vieppiù in assenza di alcun titolo autorizzatorio in ordine alla installazione degli impianti, i soggetti suscettibili di acquisire un beneficio o un vantaggio dallo svolgimento dell'attività pubblicitaria, nel caso di specie ictu oculi individuabile in capo alla odierna ricorrente.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Errata e falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs 507/93 – omessa valutazione delle prove.
In particolare eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ritiene l'odierna appellante assoggettabile al pagamento dell'imposta, in quanto soggetto suscettibile di acquisire un beneficio o un vantaggio dallo svolgimento dell'attività pubblicitaria.
2) Errata e falsa applicazione degli artt. 8 e 23 del D.Lgs 507/93 – errata valutazione delle prove.
In particolare eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui è stato sottoposto a sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 2. del D.Lgs 507/93, anche il soggetto pubblicizzato alla sanzione per omessa dichiarazione di cui al successivo art. 8 IV co.- Deduce l'appellante che le sanzioni che riguardano la violazione di obblighi di denuncia (la denuncia di inizio e la denuncia di cessazione dell'attività), a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993 incombono solo ed unicamente sul soggetto passivo dell'imposizione (cioè su colui che dispone del mezzo attraverso cui il messaggio è veicolato) e non possono ritenersi estesi all'obbligato solidale.
3) Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Eccepisce l'appellante l'erroneità della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in quanto la resistente resistente_1 non si è costituita in giudizio a mezzo di un legale, ma a mezzo il proprio Funzionario Responsabile Dott.ssa Difensore_2.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 dicembre 2022.
In data 14 febbraio 2023 si costituisce in giudizio la società resistente_1 . eccependo l'infondatezza dell'appello.
In particolare deduce la resistente che i mezzi pubblicitari oggetto di imposizione sono rappresentati da cartelli del formato posters, di 12 mq e 18 mq, apposti su cornici non autorizzate dal Comune di Latina all'esposizione pubblicitaria e pertanto abusive, e che risulta del tutto irrilevante il contratto stipulato con la società Società_1 s.r.l., trattandosi con tutta evidenza, di un accordo tra le parti, che nulla attiene con la pretesa tributaria.
Evidenzia inoltre che la dichiarazione in ordine all'esposizione pubblicitaria (allegato n.3 della produzione della ricorrente_1 nel giudizio di prime cure) è stata effettuata mediante una terza altra società, la società_2, priva dell'attestazione di pagamento in mancanza della quale la pratica inerente la dichiarazione non può essere istruita.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Le eccezioni sollevate dall'appellante sono infondate.
Occorre premettere che l'appellante non ha dimostrato né di aver presentato la dovuta dichiarazione né ha fornito prova del pagamento del tributo. Né tantomeno ha fornito prova della presentazione della dichiarazione o dell'avvenuto pagamento effettuato dalla Società_1 S.r.l.s. o dalla società_2 S.r.l.s..
Pertanto, come correttamente evidenziato anche dai primi Giudici, il messaggio pubblicitario allocato in cornici non autorizzate non può che considerarsi abusivo.
Chiarita l'irregolarità dell'attività pubblicitaria svolta, occorre ricordare che il presupposto impositivo, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, è la “diffusione di messaggi effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile”.
Inoltre il successivo comma 2 della medesima disposizione recita: “ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.
Ne consegue che anche in mancanza di titolo autorizzativo è comunque dovuto il pagamento del tributo anche perché in caso contrario si favorirebbe l'attività abusiva a scapito di quella regolare.
Accertata la debenza del tributo appaiono evidentemente infondate le censure inerenti il difetto di legittimazione passiva del produttore delle merci pubblicizzate e la solidarietà dell'obbligazione tributaria.
Difatti in base all'art. 6 del D.Lgs n. 507/93, "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".
La lettura esegetica delle disposizioni sopra riportate non lascia spazio a diverse interpretazioni. Sul punto pertanto questa Corte non ritiene che vi sia motivo di discostarsi dalla decisione dei primi Giudici che, anzi, si condivide pienamente essendo peraltro resa nello stesso solco della prevalente giurisprudenza di legittimità ed in particolare la pronuncia della Corte di cassazione n.23007 del 30.10.2019, un apoftegma sull'argomento.
Con il terzo motivo di appello è stata eccepita l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. ovvero l'erroneità della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in favore della resistente resistente_1 in quanto non costituitasi in giudizio a mezzo di un legale, ma a mezzo di un proprio funzionario.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata.
Tranne casi sporadici ed isolati, la disciplina sul processo tributario ha sempre previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale a dire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica, anche nei casi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutesi, alla sola modalità di determinazione dei compensi. Difatti la lettura esegetica della disposizione contenuta nell'art.15, comma 2-sexies, del D.Lgs n.546/92 non lascia spazio a diverse interpretazioni disciplinando proprio il caso in cui l'agente della riscossione e l'Ente impositore per la difesa nel processo tributario si siano avvalsi dell'assistenza di propri funzionari.
A tal riguardo codesta Corte ben conosce il pronunciamento di segno opposto della Corte di Cassazione n.
27444/2020 che tuttavia si ritiene di non condividere ritenendo invece ben più convincente l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione e ribadito con le pronunzie n.4473 del 19.02.2021 e n.27634 del 11.10.2021 che invece si condividono pienamente.
A tal riguardo si precisa che la pronuncia n.27444/2020 non aveva per oggetto la materia tributaria ma l'opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da Azienda
Sanitaria, per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini.
Nella pronuncia la Corte di Cassazione richiamava espressamente la normativa stabilita “nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l'amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio 'personalmente', costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall'art. 23, comma 4”, riconoscendo come rimborsabili, ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. 'generali' o 'vive', ove documentati e richiesti” (Cass. n.27444/2020) materia assolutamente diversa dal contenzioso tributario.
La normativa tributaria invece si fonda su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l'art. 15 D.lgs.
546/92, anche nelle precedenti formulazioni, ha sempre normativamente previsto la ripetibilità delle spese di lite spese, anche nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.
A tal riguardo va ricordato che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi fino alla disposizione attualmente vigente (introdotta dal D.lgs. 24 settembre
2015, n. 156, con decorrenza 01.01.2016) che testualmente all'art.15, comma 2sexies recita: “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
È quindi evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia e regole proprie.
Da quanto argomentato, si ritiene che la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, impedisce a codesta Corte di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi assistita da un proprio funzionario e non da un professionista esterno.
L'eccezione è pertanto rigettata.
L'appello è dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.200,00 oltre accessori di legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE OL, RE
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6457/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da ricorrente_1l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1. - 00601890718
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 14 novembre 2022 alla società resistente_1 . in qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità del Comune di Latina, la ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. ing. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.455/02/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
22 ottobre 2021 e depositata il 19 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 78C/2020 avente per oggetto l'omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 di Imposta Comunale sulla Pubblicità, relativamente all'esposizione pubblicitaria sulla Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2, di n. 2 cartelli di 18 mq cadauno, e sulla Indirizzo_3 angolo Indirizzo_2, di n. 2 cartelli di 12 mq cadauno per complessivi €. 8.720,00 di cui € 4.384,00 a titolo di imposta ed € euro 4.834.00 a titolo di sanzione per omessa dichiarazione.
Deduce la contribuente che a detta della società accertatrice, l'imposta dovuta e conseguentemente l'omessa dichiarazione sarebbero riferite al mezzo pubblicitario “carrefour market sotto costo + prodotti”, esposto nelle località indicate nella tabella allegata all'avviso di accertamento.
Precisa l'appellante che alla fine dell'anno 2020 aveva concluso con la Società_1 s.r.l. un contratto pubblicitario con il quale la seconda si impegnava ad applicare sugli spazi in sua gestione, gli stampati pubblicitari rimessi dalla ricorrente_1, al costo ed al periodo di godimento ivi stabiliti. Deduce in fine che in ordine agli spazi utilizzati da ricorrente_1 la Società_1 S.r.l.s., e per essa la società_2 S.r.l.s, all'inizio dell'anno 2020, aveva regolarmente provveduto ad inviare alla resistente_1 la rituale dichiarazione ICP.
Nel giudizio di prime cure la società ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto erroneamente ritenuto soggetto passivo d'imposta ex art.8 D. Lgs. n.503/1993 per gli impianti pubblicitari gestiti dalla società Società_1.
Nel giudizio di prime cure si costituiva la resistente_1 sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso condannando la ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.000,00 omnicomprensive.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova premettere, al fine del decidere, che il provvedimento gravato è stato emesso per omessa o infedele dichiarazione da parte del contribuente, in relazione ad una serie di mezzi pubblicitari, espressamente indicati nella tabella allegata all'avviso di accertamento, in epigrafe indicato.
Occorre rilevare che il messaggio pubblicitario imputabile alla odierna ricorrente risulta allocato in cornici pubblicitarie mai autorizzate dall'amministrazione comunale di Latina e, dunque, risulta necessariamente da considerarsi abusivo, e che, riguardo alle medesime, mai nessun versamento risulta esser stato effettuato relativamente all'anno 2020 finanche da soggetti terzi. Priva di pregio deve considerarsi, infine, asserita assenza di soggettività passiva della società ricorrente, dovendosi per contro ritenere assoggettati ad imposta, vieppiù in assenza di alcun titolo autorizzatorio in ordine alla installazione degli impianti, i soggetti suscettibili di acquisire un beneficio o un vantaggio dallo svolgimento dell'attività pubblicitaria, nel caso di specie ictu oculi individuabile in capo alla odierna ricorrente.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto”.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Errata e falsa applicazione dell'art. 6 del D.Lgs 507/93 – omessa valutazione delle prove.
In particolare eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ritiene l'odierna appellante assoggettabile al pagamento dell'imposta, in quanto soggetto suscettibile di acquisire un beneficio o un vantaggio dallo svolgimento dell'attività pubblicitaria.
2) Errata e falsa applicazione degli artt. 8 e 23 del D.Lgs 507/93 – errata valutazione delle prove.
In particolare eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui è stato sottoposto a sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 2. del D.Lgs 507/93, anche il soggetto pubblicizzato alla sanzione per omessa dichiarazione di cui al successivo art. 8 IV co.- Deduce l'appellante che le sanzioni che riguardano la violazione di obblighi di denuncia (la denuncia di inizio e la denuncia di cessazione dell'attività), a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993 incombono solo ed unicamente sul soggetto passivo dell'imposizione (cioè su colui che dispone del mezzo attraverso cui il messaggio è veicolato) e non possono ritenersi estesi all'obbligato solidale.
3) Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Eccepisce l'appellante l'erroneità della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in quanto la resistente resistente_1 non si è costituita in giudizio a mezzo di un legale, ma a mezzo il proprio Funzionario Responsabile Dott.ssa Difensore_2.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 dicembre 2022.
In data 14 febbraio 2023 si costituisce in giudizio la società resistente_1 . eccependo l'infondatezza dell'appello.
In particolare deduce la resistente che i mezzi pubblicitari oggetto di imposizione sono rappresentati da cartelli del formato posters, di 12 mq e 18 mq, apposti su cornici non autorizzate dal Comune di Latina all'esposizione pubblicitaria e pertanto abusive, e che risulta del tutto irrilevante il contratto stipulato con la società Società_1 s.r.l., trattandosi con tutta evidenza, di un accordo tra le parti, che nulla attiene con la pretesa tributaria.
Evidenzia inoltre che la dichiarazione in ordine all'esposizione pubblicitaria (allegato n.3 della produzione della ricorrente_1 nel giudizio di prime cure) è stata effettuata mediante una terza altra società, la società_2, priva dell'attestazione di pagamento in mancanza della quale la pratica inerente la dichiarazione non può essere istruita.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Le eccezioni sollevate dall'appellante sono infondate.
Occorre premettere che l'appellante non ha dimostrato né di aver presentato la dovuta dichiarazione né ha fornito prova del pagamento del tributo. Né tantomeno ha fornito prova della presentazione della dichiarazione o dell'avvenuto pagamento effettuato dalla Società_1 S.r.l.s. o dalla società_2 S.r.l.s..
Pertanto, come correttamente evidenziato anche dai primi Giudici, il messaggio pubblicitario allocato in cornici non autorizzate non può che considerarsi abusivo.
Chiarita l'irregolarità dell'attività pubblicitaria svolta, occorre ricordare che il presupposto impositivo, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, è la “diffusione di messaggi effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile”.
Inoltre il successivo comma 2 della medesima disposizione recita: “ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.
Ne consegue che anche in mancanza di titolo autorizzativo è comunque dovuto il pagamento del tributo anche perché in caso contrario si favorirebbe l'attività abusiva a scapito di quella regolare.
Accertata la debenza del tributo appaiono evidentemente infondate le censure inerenti il difetto di legittimazione passiva del produttore delle merci pubblicizzate e la solidarietà dell'obbligazione tributaria.
Difatti in base all'art. 6 del D.Lgs n. 507/93, "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".
La lettura esegetica delle disposizioni sopra riportate non lascia spazio a diverse interpretazioni. Sul punto pertanto questa Corte non ritiene che vi sia motivo di discostarsi dalla decisione dei primi Giudici che, anzi, si condivide pienamente essendo peraltro resa nello stesso solco della prevalente giurisprudenza di legittimità ed in particolare la pronuncia della Corte di cassazione n.23007 del 30.10.2019, un apoftegma sull'argomento.
Con il terzo motivo di appello è stata eccepita l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. ovvero l'erroneità della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in favore della resistente resistente_1 in quanto non costituitasi in giudizio a mezzo di un legale, ma a mezzo di un proprio funzionario.
Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata.
Tranne casi sporadici ed isolati, la disciplina sul processo tributario ha sempre previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale a dire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica, anche nei casi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutesi, alla sola modalità di determinazione dei compensi. Difatti la lettura esegetica della disposizione contenuta nell'art.15, comma 2-sexies, del D.Lgs n.546/92 non lascia spazio a diverse interpretazioni disciplinando proprio il caso in cui l'agente della riscossione e l'Ente impositore per la difesa nel processo tributario si siano avvalsi dell'assistenza di propri funzionari.
A tal riguardo codesta Corte ben conosce il pronunciamento di segno opposto della Corte di Cassazione n.
27444/2020 che tuttavia si ritiene di non condividere ritenendo invece ben più convincente l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione e ribadito con le pronunzie n.4473 del 19.02.2021 e n.27634 del 11.10.2021 che invece si condividono pienamente.
A tal riguardo si precisa che la pronuncia n.27444/2020 non aveva per oggetto la materia tributaria ma l'opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da Azienda
Sanitaria, per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini.
Nella pronuncia la Corte di Cassazione richiamava espressamente la normativa stabilita “nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l'amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio 'personalmente', costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall'art. 23, comma 4”, riconoscendo come rimborsabili, ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. 'generali' o 'vive', ove documentati e richiesti” (Cass. n.27444/2020) materia assolutamente diversa dal contenzioso tributario.
La normativa tributaria invece si fonda su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l'art. 15 D.lgs.
546/92, anche nelle precedenti formulazioni, ha sempre normativamente previsto la ripetibilità delle spese di lite spese, anche nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.
A tal riguardo va ricordato che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi fino alla disposizione attualmente vigente (introdotta dal D.lgs. 24 settembre
2015, n. 156, con decorrenza 01.01.2016) che testualmente all'art.15, comma 2sexies recita: “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
È quindi evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia e regole proprie.
Da quanto argomentato, si ritiene che la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, impedisce a codesta Corte di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi assistita da un proprio funzionario e non da un professionista esterno.
L'eccezione è pertanto rigettata.
L'appello è dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.200,00 oltre accessori di legge