TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1755
TAR
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
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TAR
Decreto cautelare 2 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa considerazione della natura di associazione di promozione sociale e errata qualificazione delle tende e dei servizi igienici

    La corte ha ritenuto che la precarietà di un manufatto non dipenda dalla sua facile rimovibilità ma dalla temporaneità della funzione. Le opere non appaiono finalizzate a soddisfare esigenze temporanee né qualificabili come opere ludiche. L'art. 71 della L. 117/2017 non consente la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo. La recinzione è stata ritenuta non conforme al titolo edilizio.

  • Rigettato
    Violazione di norme in materia di beni culturali e paesaggio

    La corte ha ritenuto che l'area ricada nella fascia di rispetto del corso d'acqua Rio Vallone, incluso nel reticolo idrico principale di competenza regionale, come risulta dal PGT e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Questi strumenti hanno efficacia erga omnes e non sono derogabili dai piani attuativi. La contrarietà delle opere alla disciplina urbanistica e paesaggistica vigente è sufficiente a legittimare il diniego di sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento Edilizio comunale ed eccesso di potere

    La corte ha ritenuto che la parte ricorrente si sia limitata a negare il contrasto della recinzione con il Regolamento Edilizio, senza contestare la non conformità rispetto al titolo edilizio (forma, dimensioni e colore), fatto che deve ritenersi provato. L'omessa contestazione assorbe le ulteriori censure relative alla recinzione.

  • Improcedibile
    Formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria

    Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte della successiva adozione di un provvedimento espresso di diniego della medesima istanza.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 71 D.Lgs. 117/2017 e incompatibilità dell'attività con la destinazione d'uso

    L'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è costitutiva e non meramente dichiarativa. L'associazione non era iscritta al momento della realizzazione delle opere o della presentazione dell'istanza. Inoltre, l'attività svolta dall'associazione, di natura economica (erogazione di servizi dietro remunerazione), non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 71 D.Lgs. 117/2017. L'attività ludico-ricreativa non è compatibile con la destinazione d'uso residenziale, ma rientra nella zona "F5" (attrezzature collettive private).

  • Rigettato
    Violazione paesaggistica

    L'area ricade nella fascia di rispetto del corso d'acqua Rio Vallone, vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), D.Lgs. 42/2004, come risulta da PGT e PTCP. La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità richiede la dimostrazione della doppia conformità alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione dell'istanza.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento amministrativo e eccesso di potere

    La corte ha ritenuto che la verifica di conformità edilizia e urbanistica ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 postula l'osservanza di tutte le discipline normative settoriali, comprese quelle in materia di prevenzione incendi, sicurezza strutturale, requisiti igienico-sanitari e accessibilità.

  • Rigettato
    Incompetenza relativa o sviamento di potere

    La verifica di conformità edilizia e urbanistica ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 postula la necessaria osservanza di tutte le discipline normative settoriali, comprese le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza strutturale, requisiti igienico-sanitari e accessibilità per persone con disabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1755
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1755
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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