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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
JA ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento (non conosciuto) con cui – come emerso dalla relazione della Questura di Firenze depositata il 31.12.2024 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel giudizio proposto dal ricorrente ex art. 116 c.p.a. avanti al T.A.R. Toscana n.r.g. 1786/2024 – la suddetta Questura ha proceduto, in data 16.02.2023, all’archiviazione del permesso di soggiorno nr. I16876608 emesso in favore del ricorrente in data 25.11.2021 (con scadenza 3.11.2022), nonché – se e in quanto occorrer possa – della suddetta relazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RE CI.
Preso atto della nota difensiva del 26 settembre 2025 con cui parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND CI, Presidente
RE CI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CI | ND CI |
IL SEGRETARIO