CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993, Rv. 194731-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2024, n. 16514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16514 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: T. G. nato a [...] omissis avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16514 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha revocato la sospensione condizionale concessa a T.G. con la sentenza emessa in data 26/05/2014 dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermata dalla Corte di appello di Salerno e divenuta definitiva in data 10/03/2017, per non avere il condannato ottemperato all'ordine di demolizione dell'opera abusiva nel termine di due anni dalla irrevocabilità della sentenza, come accertato dalla Polizia Municipale di Scafati in data 04/10/2022. All'udienza del 03/10/2023, peraltro, il giudice respingeva la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, presentata in udienza dal difensore sollecitando anche la nomina di un perito per valutare l'incapacità mentale e fisica del soggetto e la sua capacità di stare in giudizio, rilevando che questi non aveva mai manifestato la volontà di presenziare all'udienza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso' T.G. I, per mezzo del suo difensore avv. Massimo Autieri, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e il vizio motivazionale, in relazione al rigetto della richiesta di rinvio e della richiesta di nominare un perito. Il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento è errata, perché la documentazione medica depositata attesta le gravi patologie mentali e fisiche dell'imputato, molto anziano e soggetto al rischio di perdere la vita qualora si allontani dalla sua abitazione. Il giudice doveva, perciò, valutare la capacità del condannato di partecipare coscientemente al processo, dovendo questo essere sospeso, ai sensi dell'art. 70 e ss. cod.proc.pen., qualora si accerti, effettivamente, tale incapacità. La motivazione del rigetto, poi, risulta contraddittoria e illogica, perché sembra non tenere conto della predetta documentazione medica, attestante l'incapacità mentale del ricorrente. Infatti l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una sua manifestazione della volontà di partecipare all'udienza presuppone la piena capacità di intendere e volere dello stesso, mentre è attestato che egli non possiede tale capacità, ed è pertanto impossibilitato anche a rendere la dichiarazione richiesta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto. 2 \rè>/' 2. Questa Corte ha stabilito che, nel procedimento di esecuzione, così come in quello di sorveglianza;
«non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente» (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299). Tale principio si fonda sulla norma di cui all'art. 666, comma 4, cod.proc.pen., che ritiene necessaria soltanto la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. Il diritto dell'interessato a presenziare all'udienza viene perciò subordinato ad una sua preventiva richiesta di essere ascoltato, richiesta che deve provenire dal soggetto stesso, e non può essere ritenuta implicitamente contenuta nell'istanza di rinvio presentata dal suo difensore (vedi Sez. 1, n. 46808 deF 06/11/2012, Rv. 253884). 2.1. Altro principio che regola il procedimento di esecuzione è quello della inapplicabilità della norma di cui all'art. 71 cod.proc.pen., essendo stato stabilito che «La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod.proc.pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod.proc.pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato» (Sez. 1, n. 22749 del 09/03/2007, Rv. 236770; vedi anche Sez. 1, n. 1868 del 29/04/1993, Rv. 194239). In applicazione dei predetti principi, pertanto, il Tribunale di Nocera Inferiore non era tenuto a rinviare il procedimento camerale di esecuzione, ed è errata anche l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sua asserita incapacità di partecipare coscientemente al processo deve essere accertata al fine di applicare le norme di cui agli artt. 70 e ss. cod.proc.pen. 3. L'art. 666, comma 8, cod.proc.pen.,, stabilisce però che, se il soggetto sottoposto a procedimento di esecuzione è infermo di mente, egli viene assistito dal tutore o, se ne è privo, da un curatore provvisorio nominato dal giudice dell'esecuzione. Questa norma impone, dunque, di verificare la eventuale infermità di mente del soggetto, qualora vi siano fondati dubbi sulla sua capacità mentale, conseguendo a tale accertamento l'instaurazione di una procedura diversa, che gli assicuri una idonea tutela nonostante l'assenza delle sue valide e complete facoltà mentali (Sez. 1, n. 1643 dell 21/04/1993, Rv. 194731). Nel presente caso il difensore aveva in precedenza depositato al giudice dell'esecuzione vari documenti medici, non indicativi di una patologia mentale tale da inficiare le capacità del suo assistito. All'udienza del 03/10/2023, però, 3 ha depositato un certificato, rilasciato in data 26/09/2023, in cui un neurologo attesta uno stato di «grave demenza senile» del ricorrente, condizione che frequentemente incide sulla capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Questa certificazione, depositata al fine di formulare una richiesta di perizia, imponeva una attenta valutazione del suo contenuto, quanto alla sua idoneità a far sorgere un dubbio circa la sussistenza di uno stato di infermità mentale dell'esecutato, e, in caso di esito positivo di tale valutazione, imponeva la verifica, se necessario mediante perizia, di tale condizione, dal momento che un simile accertamento impone di procedere, nel giudizio di esecuzione, con le modalità stabilite dall'art. 666, comma 8, cod.proc.pen. L'omessa valutazione di tale certificazione, da parte del giudice dell'esecuzione, e il conseguente diniego di disporre una perizia mentale sull'esecutato, finalizzata ad accertare la sua eventuale infermità mentale, è pertanto ingiustificato ed erroneo in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi anche senza la presenza dell'interessato, questi, se infermo di mente, deve essere assistito e tutelato nei termini previsti dalla norma citata, a pena di nullità dell'intera procedura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ric:orso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone l'oscuramento dei suoi dati personali, a tutela del suo diritto alla riservatezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16514 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha revocato la sospensione condizionale concessa a T.G. con la sentenza emessa in data 26/05/2014 dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermata dalla Corte di appello di Salerno e divenuta definitiva in data 10/03/2017, per non avere il condannato ottemperato all'ordine di demolizione dell'opera abusiva nel termine di due anni dalla irrevocabilità della sentenza, come accertato dalla Polizia Municipale di Scafati in data 04/10/2022. All'udienza del 03/10/2023, peraltro, il giudice respingeva la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, presentata in udienza dal difensore sollecitando anche la nomina di un perito per valutare l'incapacità mentale e fisica del soggetto e la sua capacità di stare in giudizio, rilevando che questi non aveva mai manifestato la volontà di presenziare all'udienza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso' T.G. I, per mezzo del suo difensore avv. Massimo Autieri, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e il vizio motivazionale, in relazione al rigetto della richiesta di rinvio e della richiesta di nominare un perito. Il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento è errata, perché la documentazione medica depositata attesta le gravi patologie mentali e fisiche dell'imputato, molto anziano e soggetto al rischio di perdere la vita qualora si allontani dalla sua abitazione. Il giudice doveva, perciò, valutare la capacità del condannato di partecipare coscientemente al processo, dovendo questo essere sospeso, ai sensi dell'art. 70 e ss. cod.proc.pen., qualora si accerti, effettivamente, tale incapacità. La motivazione del rigetto, poi, risulta contraddittoria e illogica, perché sembra non tenere conto della predetta documentazione medica, attestante l'incapacità mentale del ricorrente. Infatti l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una sua manifestazione della volontà di partecipare all'udienza presuppone la piena capacità di intendere e volere dello stesso, mentre è attestato che egli non possiede tale capacità, ed è pertanto impossibilitato anche a rendere la dichiarazione richiesta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto. 2 \rè>/' 2. Questa Corte ha stabilito che, nel procedimento di esecuzione, così come in quello di sorveglianza;
«non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente» (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299). Tale principio si fonda sulla norma di cui all'art. 666, comma 4, cod.proc.pen., che ritiene necessaria soltanto la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. Il diritto dell'interessato a presenziare all'udienza viene perciò subordinato ad una sua preventiva richiesta di essere ascoltato, richiesta che deve provenire dal soggetto stesso, e non può essere ritenuta implicitamente contenuta nell'istanza di rinvio presentata dal suo difensore (vedi Sez. 1, n. 46808 deF 06/11/2012, Rv. 253884). 2.1. Altro principio che regola il procedimento di esecuzione è quello della inapplicabilità della norma di cui all'art. 71 cod.proc.pen., essendo stato stabilito che «La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod.proc.pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod.proc.pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato» (Sez. 1, n. 22749 del 09/03/2007, Rv. 236770; vedi anche Sez. 1, n. 1868 del 29/04/1993, Rv. 194239). In applicazione dei predetti principi, pertanto, il Tribunale di Nocera Inferiore non era tenuto a rinviare il procedimento camerale di esecuzione, ed è errata anche l'affermazione del ricorrente, secondo cui la sua asserita incapacità di partecipare coscientemente al processo deve essere accertata al fine di applicare le norme di cui agli artt. 70 e ss. cod.proc.pen. 3. L'art. 666, comma 8, cod.proc.pen.,, stabilisce però che, se il soggetto sottoposto a procedimento di esecuzione è infermo di mente, egli viene assistito dal tutore o, se ne è privo, da un curatore provvisorio nominato dal giudice dell'esecuzione. Questa norma impone, dunque, di verificare la eventuale infermità di mente del soggetto, qualora vi siano fondati dubbi sulla sua capacità mentale, conseguendo a tale accertamento l'instaurazione di una procedura diversa, che gli assicuri una idonea tutela nonostante l'assenza delle sue valide e complete facoltà mentali (Sez. 1, n. 1643 dell 21/04/1993, Rv. 194731). Nel presente caso il difensore aveva in precedenza depositato al giudice dell'esecuzione vari documenti medici, non indicativi di una patologia mentale tale da inficiare le capacità del suo assistito. All'udienza del 03/10/2023, però, 3 ha depositato un certificato, rilasciato in data 26/09/2023, in cui un neurologo attesta uno stato di «grave demenza senile» del ricorrente, condizione che frequentemente incide sulla capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Questa certificazione, depositata al fine di formulare una richiesta di perizia, imponeva una attenta valutazione del suo contenuto, quanto alla sua idoneità a far sorgere un dubbio circa la sussistenza di uno stato di infermità mentale dell'esecutato, e, in caso di esito positivo di tale valutazione, imponeva la verifica, se necessario mediante perizia, di tale condizione, dal momento che un simile accertamento impone di procedere, nel giudizio di esecuzione, con le modalità stabilite dall'art. 666, comma 8, cod.proc.pen. L'omessa valutazione di tale certificazione, da parte del giudice dell'esecuzione, e il conseguente diniego di disporre una perizia mentale sull'esecutato, finalizzata ad accertare la sua eventuale infermità mentale, è pertanto ingiustificato ed erroneo in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi anche senza la presenza dell'interessato, questi, se infermo di mente, deve essere assistito e tutelato nei termini previsti dalla norma citata, a pena di nullità dell'intera procedura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ric:orso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone l'oscuramento dei suoi dati personali, a tutela del suo diritto alla riservatezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente