Articolo 22 della Legge 26 aprile 1983, n. 130
Articolo 21Articolo 23
Versione
30 aprile 1983
Art. 22.
Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonche' agli interventi previsti dall' articolo 14 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e' autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia al Parlamento entro il 31 dicembre 1983 una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo. A tal fine l'amministrazione regionale e' tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.
Entrata in vigore il 30 aprile 1983
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