Art. 3.
La concessione di importazione temporanea relativa, alle ferroleghe al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1290 , convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93 , e cosi' modificata: e ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed ingetti".
La concessione di importazione temporanea relativa, alle ferroleghe al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1290 , convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93 , e cosi' modificata: e ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed ingetti".