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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di SC IN, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72/2021 R.G. proposta da
(C.F. ), con sede legale in Isernia, Parte_1 P.IVA_1 via Libero Testa n.235.16, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio,
contro
(C.F. - P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino,
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 315/2020, emesso in data 23 - 30 novembre 2020 dal tribunale di Isernia nella procedura RG 903/2020, è stato ingiunto alla il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 6.335,79, oltre interessi e spese, credito derivante da forniture di energia elettrica e gas. ha proposto opposizione con atto di citazione per l'udienza Parte_1 del 21 luglio 2021 contestando la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizi di allegazione e contestando l'inesistenza di un valido contratto. si è costituita evidenziando la correttezza dell'operato, CP_1 eccependo preliminarmente la mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla normativa di settore, sostenendo che tale omissione integrava una condizione di improcedibilità della domanda giudiziale e producendo documentazione.
Sulla base delle sole prove orali, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia al termine per il deposito di difese ex art. 190 c.p.c.
A fondamento della domanda ha allegato il mancato Controparte_1 pagamento di fatture. In fase monitoria tanto l'esposizione delle ragioni di fatto della domanda quanto la produzione documentale è stata quanto meno sciatta. Nel ricorso non è indicata neppure la natura della fornitura e la produzione documentale diretta a provare il credito è essenzialmente caratterizzata da due documenti, il primo contenente la copia delle fatture
(documento 3), un file di 107 pagine non indicizzato, e il secondo la copia dei contratti (documento n. 6), file composto di 69 pagine non indicizzate contenenti una congerie di contratti riconducibili alla Parte_1
In particolare l'allegazione contenuta nel decreto ingiuntivo è estremamente generica tanto nella precisazione del credito azionato (- l'utente finale si è reso inadempiente non provvedendo al saldo delle fatture che si producono quale doc. n. 3, risultando così complessivamente debitore per Euro 6.335,79, oltre interessi dalla scadenza della singola fattura al saldo effettivo) quanto nell'indicazione della fonte contrattuale da cui origina l'ingiunzione oggi opposta (- le fatture di cui si chiede l'ingiunzione di pagamento sono state emesse in virtù del contratto che l'odierna ricorrente erogava a
cod. fisc. /p.iva (di seguito breviter anche solo Parte_1 P.IVA_1
“l'utente finale” o “il debitore moroso”), con residenza/sede in VIA LIBERO TESTA, 235, cap
86170, ISERNIA (IS) presso: il [POD / PDR] n.IT001E69553151 (si produce copia del contratto di fornitura quale doc. n. 6);).
La genericità dell'allegazione è aggravata dalla produzione tra i documenti di due files composti da una accozzaglia di fatture (documento 3) e contratti
(documento 6). Tali documenti sembrerebbero tutti riconducibili alla società opponente, ma sono completamente privi di un indice esplicativo o anche solo una tabella indicante le fatture non pagate e i relativi importi così da consentire all'opponente una puntuale contestazione.
In termini astratti occorre osservare che presupposto della puntualità della contestazione, specifico onere dell'opponente - convenuto in senso sostanziale, è la specificità della domanda.
Ma, a fronte di un'allegazione imprecisa, l'eccezione non ha alcuna
2 possibilità di essere specifica.
L'onere di allegazione, così come l'onere di contestazione, attengono alla delimitazione del thema decidendum e sono governati dal principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (principio largamente affermato in diritto del lavoro e recepito nel processo civile attraverso l'art. 115 c.p.c.). Ne consegue che i fatti posti a base delle rispettive domande devono essere specificamente indicati per consentire alla controparte di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere agli oneri di contestazione e probatori sui fatti ritualmente e tempestivamente allegati. In tal senso è stato affermato che “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2016, n. 21075, rv. 642939-01).
In altri termini, con il taglio più specifico doveroso da parte del giudice di merito, “la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione” (Tribunale di Latina, sent. n. 1594/2019).
Nella fattispecie deve evidenziarsi che l'atto introduttivo del giudizio era il ricorso per decreto ingiuntivo. In tale atto, per la determinazione del credito, dopo una scarna allegazione, il ricorrente si limita al richiamo a circa duecento pagine di documenti contenenti uno un gran numero di contratti, l'altro un altrettanto imprecisato numero di fatture.
3 In un tale caos neppure è esigibile la valutazione se le fatture indicate nell'estratto conto autenticato dal notaio sono state tutte effettivamente prodotte (al di là del limitato valore probatorio della fattura) né se i contratti prodotti sono quelli in esecuzione dei quali sono state somministrate le forniture oggetto della domanda.
Obbiettivamente le pochissime righe di allegazione contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo non consentivano un'espressione della contestazione più compiuta di quella, altrettanto generica, svolta dall'opponente.
Deve a questo punto evidenziarsi che nel presente giudizio l'onere della prova resta integralmente a carico di parte creditrice, che non può limitarsi alla semplice eccezione di inadempimento, ma deve fornire gli elementi per consentire al debitore di verificare la corretta ricostruzione del rapporto. Per fare ciò occorre un'allegazione specifica, la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto (regolarmente avvenuta), ma anche della documentazione attraverso la quale al debitore è data la possibilità di verificare l'andamento del conto corrente.
Per rientrare nel merito: in questo caos di documenti, la ricorrente allega l'inadempimento unicamente in relazione alla fornitura contraddistinta da: il
[POD / PDR] n.IT001E69553151 (senza avere neppure la cura di spiegare cosa significa la sigla POD / PDR). Quindi fornisce una serie di fatture (doc. 3)
e un estratto conto autenticato da notaio. Il notaio autentica così estratto conto delle fatture relative alla fornitura codice POD n.IT001E69553151.
Nel tentativo di comprendere il merito della controversia, questo giudice è andato a consultare l'elenco delle fatture scoprendo così che la seconda fattura, a pag. 11 del file allegato sub 3 al decreto ingiuntivo è relativa a una diversa fornitura, via Moricone SNC, Rocchetta A Volturno IS, Codice POD
IT001E61250766.
Ma questa stessa fattura è inserita nell'elenco autenticato dal notaio, relativo al solo POD n.IT001E69553151.
Manca dunque ogni allegazione in relazione alla fornitura in via Moricone
SNC, Rocchetta A Volturno IS, Codice POD IT001E61250766 e il notaio ha
4 certificato un estratto conto che non risponde alla verifica dei fatti.
Concludendo, di fronte a una esposizione così scarna e una produzione così caotica il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Viene tuttavia in rilievo la contestazione formulata dall'opponente:
Infatti, le fatture n. 2933591773 dell'importo di Euro 1.697,67, n. 3062483589 dell'importo di Euro 405,71, n. 3062483579 dell'importo di Euro 157,54 sarebbero relative ad una presunta erogazione dei servizi presso la struttura di
San Pietro Avellana. Tuttavia mai alcuna erogazione di energia è avvenuta anche perché mai alcun contratto è stato stipulato con la opponente. Anche per le altre fatture nulla è dovuto atteso la erroneità della pretesa economica in quanto frutto di conteggi di consumi solo apparentemente rilevati.
Ciò premesso, l'unico punto che appare con chiarezza dagli atti del giudizio è che parte del credito azionato, l'unica in relazione alla quale la creditrice ha allegato le ragioni del credito, è riconducibile a una fornitura (non è chiaro se di gas o di energia elettrica) a San Pietro Avellana.
Occorre a questo punto evidenziare che il ricorso per decreto ingiuntivo riferisce l'inadempimento alla fornitura identificata come POD n.
IT001E69553151 (per chiarezza di esposizione è doveroso specificare che lo stesso POD è indicato in alcune delle fatture prodotte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Si tratta dello stesso codice identificativo indicato nel documento prodotto in allegato alla comparsa di risposta (documento n. 6) e consistente nella richiesta di subentro nella fornitura individuata al citato POD
n.IT001E69553151.
Nella comparsa di risposta, a pagina 10, l'opposta riferisce la fornitura individuata dal POD n.IT001E69553151 all'utenza in San Pietro Avellana, via
Capo Di Vandra n. 64 in relazione alla quale la difesa dell' contesta CP_1
l'opposizione, affermando: tuttavia, come da doc. n. 6, che si deposita a tacitazione delle eccezioni avversarie, la signora , in qualità di CP_2
Amministratore della in data 8 luglio 2016 ha richiesto Controparte_3 alla società opposta la voltura della predetta utenza. Dall'analisi del documento doc. 6 si evince chiaramente che la signora ha sottoscritto CP_2
5 il modulo di voltura per il pod. n. IT001E69553151 in virtù di un contratto di affitto di , della durata di sei anni, registrato presso l'Agenzia Parte_2 delle Entrate di Isernia
Emerge così che in San Pietro Avellana la legale rappresentante della l'8 luglio 2016 aveva chiesto la voltura di un'utenza, Parte_1 subentrando nei contratti di somministrazione. Il documento n. 6 allegato alla comparsa di risposta consente di verificare le affermazioni della opposta riconducendo la prestazione offerta con il contratto di somministrazione alla fornitura oggetto di contestazione.
In altri termini l'opponete ha prodotto il contratto, dunque la prova della fonte dell'obbligazione, e allegato l'inadempimento, onerando l'opponente della prova del fatto impeditivo modificativo o estintivo dell'obbligazione a mente del secondo comma dell'art. 2697 c.c.
L'opponente ha precisato quali sono le fatture riferite a tale fornitura (“le fatture n. 2933591773 dell'importo di Euro 1.697,67, n. 3062483589 dell'importo di Euro 405,71, n. 3062483579 dell'importo di Euro 157,54”) fondando l'opposizione sull'assenza del contratto.
Ma l ha provato l'esistenza del contratto e allegato l'inadempimento. CP_1
Sarebbe stato dunque onere dell'opponente, ai sensi dell'art. 2697, co. 2,
c.c., provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda può essere accolta nei limiti di € 2.260,92 (1.697,67 + 405,71 + 157,54) oltre interessi legali, come da richiesta (“oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo”).
In considerazione della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento solo parziale della domanda, considerata la reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di SC
IN, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
6 iscritta al RG 72/2021 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 315/2020, emesso in data 30 novembre 2020 dal tribunale di Isernia nella procedura RG 903/2020; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.260,92 oltre interessi dalla scadenza CP_1 delle singole fatture al saldo effettivo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 dicembre 2025
Il Giudice onorario
SC IN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di SC IN, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72/2021 R.G. proposta da
(C.F. ), con sede legale in Isernia, Parte_1 P.IVA_1 via Libero Testa n.235.16, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio,
contro
(C.F. - P.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino,
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 315/2020, emesso in data 23 - 30 novembre 2020 dal tribunale di Isernia nella procedura RG 903/2020, è stato ingiunto alla il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 6.335,79, oltre interessi e spese, credito derivante da forniture di energia elettrica e gas. ha proposto opposizione con atto di citazione per l'udienza Parte_1 del 21 luglio 2021 contestando la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizi di allegazione e contestando l'inesistenza di un valido contratto. si è costituita evidenziando la correttezza dell'operato, CP_1 eccependo preliminarmente la mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla normativa di settore, sostenendo che tale omissione integrava una condizione di improcedibilità della domanda giudiziale e producendo documentazione.
Sulla base delle sole prove orali, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia al termine per il deposito di difese ex art. 190 c.p.c.
A fondamento della domanda ha allegato il mancato Controparte_1 pagamento di fatture. In fase monitoria tanto l'esposizione delle ragioni di fatto della domanda quanto la produzione documentale è stata quanto meno sciatta. Nel ricorso non è indicata neppure la natura della fornitura e la produzione documentale diretta a provare il credito è essenzialmente caratterizzata da due documenti, il primo contenente la copia delle fatture
(documento 3), un file di 107 pagine non indicizzato, e il secondo la copia dei contratti (documento n. 6), file composto di 69 pagine non indicizzate contenenti una congerie di contratti riconducibili alla Parte_1
In particolare l'allegazione contenuta nel decreto ingiuntivo è estremamente generica tanto nella precisazione del credito azionato (- l'utente finale si è reso inadempiente non provvedendo al saldo delle fatture che si producono quale doc. n. 3, risultando così complessivamente debitore per Euro 6.335,79, oltre interessi dalla scadenza della singola fattura al saldo effettivo) quanto nell'indicazione della fonte contrattuale da cui origina l'ingiunzione oggi opposta (- le fatture di cui si chiede l'ingiunzione di pagamento sono state emesse in virtù del contratto che l'odierna ricorrente erogava a
cod. fisc. /p.iva (di seguito breviter anche solo Parte_1 P.IVA_1
“l'utente finale” o “il debitore moroso”), con residenza/sede in VIA LIBERO TESTA, 235, cap
86170, ISERNIA (IS) presso: il [POD / PDR] n.IT001E69553151 (si produce copia del contratto di fornitura quale doc. n. 6);).
La genericità dell'allegazione è aggravata dalla produzione tra i documenti di due files composti da una accozzaglia di fatture (documento 3) e contratti
(documento 6). Tali documenti sembrerebbero tutti riconducibili alla società opponente, ma sono completamente privi di un indice esplicativo o anche solo una tabella indicante le fatture non pagate e i relativi importi così da consentire all'opponente una puntuale contestazione.
In termini astratti occorre osservare che presupposto della puntualità della contestazione, specifico onere dell'opponente - convenuto in senso sostanziale, è la specificità della domanda.
Ma, a fronte di un'allegazione imprecisa, l'eccezione non ha alcuna
2 possibilità di essere specifica.
L'onere di allegazione, così come l'onere di contestazione, attengono alla delimitazione del thema decidendum e sono governati dal principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (principio largamente affermato in diritto del lavoro e recepito nel processo civile attraverso l'art. 115 c.p.c.). Ne consegue che i fatti posti a base delle rispettive domande devono essere specificamente indicati per consentire alla controparte di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere agli oneri di contestazione e probatori sui fatti ritualmente e tempestivamente allegati. In tal senso è stato affermato che “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2016, n. 21075, rv. 642939-01).
In altri termini, con il taglio più specifico doveroso da parte del giudice di merito, “la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione” (Tribunale di Latina, sent. n. 1594/2019).
Nella fattispecie deve evidenziarsi che l'atto introduttivo del giudizio era il ricorso per decreto ingiuntivo. In tale atto, per la determinazione del credito, dopo una scarna allegazione, il ricorrente si limita al richiamo a circa duecento pagine di documenti contenenti uno un gran numero di contratti, l'altro un altrettanto imprecisato numero di fatture.
3 In un tale caos neppure è esigibile la valutazione se le fatture indicate nell'estratto conto autenticato dal notaio sono state tutte effettivamente prodotte (al di là del limitato valore probatorio della fattura) né se i contratti prodotti sono quelli in esecuzione dei quali sono state somministrate le forniture oggetto della domanda.
Obbiettivamente le pochissime righe di allegazione contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo non consentivano un'espressione della contestazione più compiuta di quella, altrettanto generica, svolta dall'opponente.
Deve a questo punto evidenziarsi che nel presente giudizio l'onere della prova resta integralmente a carico di parte creditrice, che non può limitarsi alla semplice eccezione di inadempimento, ma deve fornire gli elementi per consentire al debitore di verificare la corretta ricostruzione del rapporto. Per fare ciò occorre un'allegazione specifica, la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto (regolarmente avvenuta), ma anche della documentazione attraverso la quale al debitore è data la possibilità di verificare l'andamento del conto corrente.
Per rientrare nel merito: in questo caos di documenti, la ricorrente allega l'inadempimento unicamente in relazione alla fornitura contraddistinta da: il
[POD / PDR] n.IT001E69553151 (senza avere neppure la cura di spiegare cosa significa la sigla POD / PDR). Quindi fornisce una serie di fatture (doc. 3)
e un estratto conto autenticato da notaio. Il notaio autentica così estratto conto delle fatture relative alla fornitura codice POD n.IT001E69553151.
Nel tentativo di comprendere il merito della controversia, questo giudice è andato a consultare l'elenco delle fatture scoprendo così che la seconda fattura, a pag. 11 del file allegato sub 3 al decreto ingiuntivo è relativa a una diversa fornitura, via Moricone SNC, Rocchetta A Volturno IS, Codice POD
IT001E61250766.
Ma questa stessa fattura è inserita nell'elenco autenticato dal notaio, relativo al solo POD n.IT001E69553151.
Manca dunque ogni allegazione in relazione alla fornitura in via Moricone
SNC, Rocchetta A Volturno IS, Codice POD IT001E61250766 e il notaio ha
4 certificato un estratto conto che non risponde alla verifica dei fatti.
Concludendo, di fronte a una esposizione così scarna e una produzione così caotica il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Viene tuttavia in rilievo la contestazione formulata dall'opponente:
Infatti, le fatture n. 2933591773 dell'importo di Euro 1.697,67, n. 3062483589 dell'importo di Euro 405,71, n. 3062483579 dell'importo di Euro 157,54 sarebbero relative ad una presunta erogazione dei servizi presso la struttura di
San Pietro Avellana. Tuttavia mai alcuna erogazione di energia è avvenuta anche perché mai alcun contratto è stato stipulato con la opponente. Anche per le altre fatture nulla è dovuto atteso la erroneità della pretesa economica in quanto frutto di conteggi di consumi solo apparentemente rilevati.
Ciò premesso, l'unico punto che appare con chiarezza dagli atti del giudizio è che parte del credito azionato, l'unica in relazione alla quale la creditrice ha allegato le ragioni del credito, è riconducibile a una fornitura (non è chiaro se di gas o di energia elettrica) a San Pietro Avellana.
Occorre a questo punto evidenziare che il ricorso per decreto ingiuntivo riferisce l'inadempimento alla fornitura identificata come POD n.
IT001E69553151 (per chiarezza di esposizione è doveroso specificare che lo stesso POD è indicato in alcune delle fatture prodotte in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Si tratta dello stesso codice identificativo indicato nel documento prodotto in allegato alla comparsa di risposta (documento n. 6) e consistente nella richiesta di subentro nella fornitura individuata al citato POD
n.IT001E69553151.
Nella comparsa di risposta, a pagina 10, l'opposta riferisce la fornitura individuata dal POD n.IT001E69553151 all'utenza in San Pietro Avellana, via
Capo Di Vandra n. 64 in relazione alla quale la difesa dell' contesta CP_1
l'opposizione, affermando: tuttavia, come da doc. n. 6, che si deposita a tacitazione delle eccezioni avversarie, la signora , in qualità di CP_2
Amministratore della in data 8 luglio 2016 ha richiesto Controparte_3 alla società opposta la voltura della predetta utenza. Dall'analisi del documento doc. 6 si evince chiaramente che la signora ha sottoscritto CP_2
5 il modulo di voltura per il pod. n. IT001E69553151 in virtù di un contratto di affitto di , della durata di sei anni, registrato presso l'Agenzia Parte_2 delle Entrate di Isernia
Emerge così che in San Pietro Avellana la legale rappresentante della l'8 luglio 2016 aveva chiesto la voltura di un'utenza, Parte_1 subentrando nei contratti di somministrazione. Il documento n. 6 allegato alla comparsa di risposta consente di verificare le affermazioni della opposta riconducendo la prestazione offerta con il contratto di somministrazione alla fornitura oggetto di contestazione.
In altri termini l'opponete ha prodotto il contratto, dunque la prova della fonte dell'obbligazione, e allegato l'inadempimento, onerando l'opponente della prova del fatto impeditivo modificativo o estintivo dell'obbligazione a mente del secondo comma dell'art. 2697 c.c.
L'opponente ha precisato quali sono le fatture riferite a tale fornitura (“le fatture n. 2933591773 dell'importo di Euro 1.697,67, n. 3062483589 dell'importo di Euro 405,71, n. 3062483579 dell'importo di Euro 157,54”) fondando l'opposizione sull'assenza del contratto.
Ma l ha provato l'esistenza del contratto e allegato l'inadempimento. CP_1
Sarebbe stato dunque onere dell'opponente, ai sensi dell'art. 2697, co. 2,
c.c., provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda può essere accolta nei limiti di € 2.260,92 (1.697,67 + 405,71 + 157,54) oltre interessi legali, come da richiesta (“oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo”).
In considerazione della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento solo parziale della domanda, considerata la reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di SC
IN, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
6 iscritta al RG 72/2021 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 315/2020, emesso in data 30 novembre 2020 dal tribunale di Isernia nella procedura RG 903/2020; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.260,92 oltre interessi dalla scadenza CP_1 delle singole fatture al saldo effettivo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 27 dicembre 2025
Il Giudice onorario
SC IN
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