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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FE, Presidente DI GIOACCHINO NN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5175/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Società_1 Società_1 Snc - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7021500335 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Funzionaria dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 3 Roma, impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n.4631 del 3.10.2023 depositata in data 8.5.2024, resa dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Roma sez.22 con la quale, previa riunione, veniva parzialmente accolto il ricorso proposto, avverso l'avviso di accertamento n. TK7021500335 e gli avvisi di accertamento n.
Resistente_1 Nominativo_1TK7011500358 e n. TK7011500355 emessi nei confronti dei soci e Nominativo_1.
Con distinti ricorsi la società ed i soci impugnavano i citati avvisi di accertamento rappresentando che al momento della chiusura del PVC non era decorso il termine per inviare il mod. UNICO SP per il 2018, inviato con prot. n. 09323518514 - 0000001 del 28/11/2019, che i recuperi dovevano essere circostanziati alla predetta dichiarazione e che l'Ufficio, per tale motivo, non avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione del PVC. Chiedevano altresì il riconoscimento di alcuni dei costi ritenuti indebitamente dedotti nel corso della verifica.
La Corte di Giustizia di primo Grado, ha accolto in parte il ricorso compensando le spese, così motivando: “…In punto irregolare tenuta delle scritture contabili con le modalità oltre sopra descritte, parte Ricorrente contesta l'intempestività delle riprese dell'Ufficio, effettuate quando i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2018, erano ancora aperti. Riprese recepite nell'atto qui impugnato, che veniva emesso a carico della Resistente_1 Società_1 Resistente_1" Service SNC", in persona del legale rappresentante , Resistente_1 Nominativo_1nonchè del medesimo Sig. e della Sig. quali soci della predetta Snc, sulla base della verifica della GdF conclusasi con il p.v.c. in data 30.05.2019, trasfuso nell'avviso di accertamento avente ad oggetto riprese a titolo di imposte sul reddito, IRAP, IVA, oltre contestuale irrogazione sanzioni.
Pacifica la irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e la carenza di precisa documentazione di supporto al fine del riconoscimento di maggiori costi. Neppure con la produzione del ricorso e delle ulteriori memorie, parte Ricorrente colma la lacuna.
Oltre all'avviso impugnato la Società_2 produce:
Società_3-Copia della scrittura privata intercorsa, in data 18.11.2014, tra il maggior cliente " Società_3 Società_2 Srl" e la società , di cui peraltro produce solo le pgg. 2-3-12-13 da cui comunque risulta l'impegno della ricorrente snc a fornire il prodotto "franco destino" e comprensivo di montaggio;
-Copia schede carburanti riferite ai mezzi acquisiti in comodato d'uso, ritenendo corretto il principio che, pur in presenza di irregolarità, in caso di ripresa col metodo induttivo/analitico-induttivo, sia corretto, nella determinazione del quantum, riconoscere come deducibile l'onere collegato a costi e/o spese che, per addivenire a quel risultato, necessariamente sono state sostenute. Al reddito accertato vanno sottratte le spese di carburante-automezzi nell'importo evidenziato di €. 65.254,00.
Si osserva che l'Ufficio espressamente eccepisce la mancata produzione documentale di contratto registrato in ordine al riconoscimento, tra i costi deducibili, delle spese carburanti ed oneri collegati alla manutenzione, assicurazione, ecc. degli automezzi -peraltro di proprietà della socia al 49% della snc, nonchè coniuge dell'altro socio al 51% della medesima snc- Resistente_1 Società_1concessi in comodato d'uso gratuito in favore Service SNC. La posizione di resistenza dell'Ufficio sulla valenza del contratto si fonda esclusivamente sulla sua forma di semplice scrittura privata che, pur datata 03.01.2016 potrebbe esser stata predisposta e sottoscritta in qualsiasi momento precedente il 29.04.2019, data della effettiva registrazione, tra l'altro effettuata solo in costanza di verifica da parte della GdF. L'Ufficio non avanza alcun altro tipo di eccezione o considerazione in merito.
Per altro verso si rileva che l'Ufficio stesso riconosce validità al contratto stipulato dalla Società ricorrente con il suo cliente più importante "Società_3", contratto anch'esso non registrato ed avente valenza di semplice scrittuta privata.
Si osserva che, allorchè sussistono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e l'Ufficio ricorre all'accertamento induttivo o analitico-induttivo, oltre alla quantificazione dei maggiori ricavi, è corretto riconoscere la sopportazione di costi ritenuti indispensabili / necessari alla creazione del prodotto finale.
Criterio applicabile anche nel caso di specie, dove risulta -fatto, come visto, non messo in dubbio neppure dall'Ufficio- che gran parte dell'attività viene necessariamente svolta sul luogo di destinazione, di consegna, di installazione, ecc.
Per tali ragioni la Ricorrente indubbiamente sopporta oneri relativi all'uso di automezzi di cui è corretto tenere conto e di cui è prodotta evidenza nella scheda carburante. Quanto al loro ammontare, nulla osserva l'Ufficio.
Si riconosce pertanto la deducibilità delle spese esposte a titolo di carburante-automezzi nell'importo di €. 65.254,00.
Non sufficientemente documentate appaiono, e sono respinte, le richieste di riconoscimento di ulteriori costi.
Consegue la rideterminazione delle sanzioni, che andranno correttamente applicate sia nei confronti della società che dei singoli soci..”
Con atto di appello oggi all'esame di questa commissione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 Roma eccepisce: - l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio, in violazione dell'ex art. 1 comma 186 e 194 della L. 197/2022 e 46 del D. Lgs. 546/1992, in relazione alle controversie con RGR n. 14069/2022(avviso di accertamento n. TK7011500358/2022 in capo
Resistente_1al socio sig. ) e n. 14071/2022 (avviso di accertamento n. TK7011500355/2022 in capo alla socia sig.ra Nominativo_1);
-censura altresì la sentenza ex artt. 2697 del c.c., 39 e 40 del DPR 600/1970, 5, 19, 24 e 25 del
D. Lgs. 446/1997 e del DPR 917/1986 nella parte in cui, in modo del tutto immotivato, ha valorizzato i soli mastrini depositati da parte privata relativi ai costi relativi agli autoveicoli, in assenza della documentazione a supporto. La mancanza di data certa del contratto di comodato registrato in anno successivo a quello in contestazione, preclude, in ogni caso, che i costi relativi alle spese degli autoveicoli in esso evidenziati possano essere dedotti da parte privata. Conclude per la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio. Vinte le spese.
Non si costituisce nel grado parte appellata.
All'esito della odierna discussione, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa evidenziato l'erroneo rilievo all'operato dei giudici di primo grado che non avrebbero richiesto la cessata materia in conseguenza dell'avvenuto deposito in data 5.4.2024 delle domande di definizione agevolata presentata dai soci.
Non si comprende come il primo collegio avrebbe potuto prendere in considerazione la detta documentazione, atteso che la decisione dei primi giudici è stata assunta nell'udienza del
3.10.2023, ben prima del citato deposito.
La Corte ha comunque accertato il deposito delle richieste di estinzione della lite a seguito di definizione art.1 commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, avanzate dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma III, irritualmente effettuato in data 5.4.24 nei fascicoli RGR
Nominativo_1 Resistente_114071/22( ) e RGR 14069/22( ). Il secondo motivo risulta infondato.
L'Ufficio sostiene che in assenza di produzione documentale di un contratto registrato che avvalori la deduzione e ne determini l'inclusione, tra i costi deducibili, delle spese di carburante e di quelle correlate alla manutenzione degli automezzi, non possa riconoscersi agli stessi l'inerenza, intesa come correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile. Ritiene, pertanto, non idoneo allo scopo, il contratto di comodato d'uso tra la società ricorrente e la socia sig.ra Nominativo_1, sottoscritto nel 2026 ma registrato in epoca successiva (2019) riferito agli automezzi utilizzati dalla società.
L'assunto dell'Ufficio non può ritenersi condiviso in ragione del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di inerenza dei costi deducibili laddove assume che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale oggetto dell'impresa nel suo complesso, escludendo solamente quei costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio d'impresa. (Cass. 8700/25, Cass.
8704725, Cass. 9132/25, Cass. 9568/25).
Va disatteso, quindi, qualsiasi ragionamento che leghi la qualifica di costo inerente solo se riferibile a un'attività da cui derivano ricavi o altri proventi positivi di reddito, codificata dall' art. 109, comma 5, del TUIR, da collocarsi solo in riferimento dell'imputazione temporale dei costi inerenti.
Nessuna contestazione è stata mossa riguardo al quantum degli oneri relativi all'uso degli automezzi (carburante, assicurazioni, manutenzione), anche in riferimento alla loro imputazione temporale nell'esercizio accertato.
Per altro verso, viene in rilievo la riconosciuta validità del contratto stipulato con la
Società_3 ritenuto dallo stesso Ufficio il maggior cliente della società che, va ricordato, svolge attività di produzione di mobili e, più nello specifico, installazione e montaggio di mobili.
L'attività svolta necessitava (e necessita) di sopralluoghi, installazioni, montaggi, pose in opera che rendevano indiscutibilmente necessario l'uso di automezzi con conseguente sostenimento dei relativi costi. Ciò posto, la Corte ritiene che la società appellata abbia assolto il proprio onere probatorio, per quanto in atti, sin dal primo grado, depositando il contratto di comodato e le schede carburanti che giustificano, in relazione all'anno accertato, quelle spese giornaliere per l'uso di alcuni automezzi, necessari per i dovuti spostamenti. Ed allora, non pare opponibile alle argomentazioni svolte dalla società la sollevata eccezione dell'Ufficio, riferita alla tardiva registrazione del comodato gratuito rispetto al periodo pregresso. Tanto perché, l'utilizzo degli automezzi, seppure in forma gratuita, contribuisce al complessivo svolgimento dell'attività imprenditoriale finalizzata alla produzione del relativo reddito.
Di contro l'Ufficio, riguardo all'uso degli automezzi (di proprietà di una socia nonché moglie dell'altro socio), non ha fornito prova di un diverso utilizzo degli stessi, tale da rendere, di fatto, incompatibile lo svolgimento dell'attività svolta dall'appellata.
In conclusione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio in relazione agli avvisi di accertamento n. TK7011500358 e n. TK7011500355 emessi nei confronti dei soci, signori
Resistente_1 Nominativo_1 e Silvana, per intervenuta definizione agevolata art.1 commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, rigetta nel resto.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in relazione agli avvisi di accertamento n. TK7011500358 e n. TK7011500355, rigetta nel resto. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice Tributario rel.est. La Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FE, Presidente DI GIOACCHINO NN, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5175/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Società_1 Società_1 Snc - P.IVA_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7021500335 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Funzionaria dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 3 Roma, impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n.4631 del 3.10.2023 depositata in data 8.5.2024, resa dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Roma sez.22 con la quale, previa riunione, veniva parzialmente accolto il ricorso proposto, avverso l'avviso di accertamento n. TK7021500335 e gli avvisi di accertamento n.
Resistente_1 Nominativo_1TK7011500358 e n. TK7011500355 emessi nei confronti dei soci e Nominativo_1.
Con distinti ricorsi la società ed i soci impugnavano i citati avvisi di accertamento rappresentando che al momento della chiusura del PVC non era decorso il termine per inviare il mod. UNICO SP per il 2018, inviato con prot. n. 09323518514 - 0000001 del 28/11/2019, che i recuperi dovevano essere circostanziati alla predetta dichiarazione e che l'Ufficio, per tale motivo, non avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione del PVC. Chiedevano altresì il riconoscimento di alcuni dei costi ritenuti indebitamente dedotti nel corso della verifica.
La Corte di Giustizia di primo Grado, ha accolto in parte il ricorso compensando le spese, così motivando: “…In punto irregolare tenuta delle scritture contabili con le modalità oltre sopra descritte, parte Ricorrente contesta l'intempestività delle riprese dell'Ufficio, effettuate quando i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2018, erano ancora aperti. Riprese recepite nell'atto qui impugnato, che veniva emesso a carico della Resistente_1 Società_1 Resistente_1" Service SNC", in persona del legale rappresentante , Resistente_1 Nominativo_1nonchè del medesimo Sig. e della Sig. quali soci della predetta Snc, sulla base della verifica della GdF conclusasi con il p.v.c. in data 30.05.2019, trasfuso nell'avviso di accertamento avente ad oggetto riprese a titolo di imposte sul reddito, IRAP, IVA, oltre contestuale irrogazione sanzioni.
Pacifica la irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e la carenza di precisa documentazione di supporto al fine del riconoscimento di maggiori costi. Neppure con la produzione del ricorso e delle ulteriori memorie, parte Ricorrente colma la lacuna.
Oltre all'avviso impugnato la Società_2 produce:
Società_3-Copia della scrittura privata intercorsa, in data 18.11.2014, tra il maggior cliente " Società_3 Società_2 Srl" e la società , di cui peraltro produce solo le pgg. 2-3-12-13 da cui comunque risulta l'impegno della ricorrente snc a fornire il prodotto "franco destino" e comprensivo di montaggio;
-Copia schede carburanti riferite ai mezzi acquisiti in comodato d'uso, ritenendo corretto il principio che, pur in presenza di irregolarità, in caso di ripresa col metodo induttivo/analitico-induttivo, sia corretto, nella determinazione del quantum, riconoscere come deducibile l'onere collegato a costi e/o spese che, per addivenire a quel risultato, necessariamente sono state sostenute. Al reddito accertato vanno sottratte le spese di carburante-automezzi nell'importo evidenziato di €. 65.254,00.
Si osserva che l'Ufficio espressamente eccepisce la mancata produzione documentale di contratto registrato in ordine al riconoscimento, tra i costi deducibili, delle spese carburanti ed oneri collegati alla manutenzione, assicurazione, ecc. degli automezzi -peraltro di proprietà della socia al 49% della snc, nonchè coniuge dell'altro socio al 51% della medesima snc- Resistente_1 Società_1concessi in comodato d'uso gratuito in favore Service SNC. La posizione di resistenza dell'Ufficio sulla valenza del contratto si fonda esclusivamente sulla sua forma di semplice scrittura privata che, pur datata 03.01.2016 potrebbe esser stata predisposta e sottoscritta in qualsiasi momento precedente il 29.04.2019, data della effettiva registrazione, tra l'altro effettuata solo in costanza di verifica da parte della GdF. L'Ufficio non avanza alcun altro tipo di eccezione o considerazione in merito.
Per altro verso si rileva che l'Ufficio stesso riconosce validità al contratto stipulato dalla Società ricorrente con il suo cliente più importante "Società_3", contratto anch'esso non registrato ed avente valenza di semplice scrittuta privata.
Si osserva che, allorchè sussistono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e l'Ufficio ricorre all'accertamento induttivo o analitico-induttivo, oltre alla quantificazione dei maggiori ricavi, è corretto riconoscere la sopportazione di costi ritenuti indispensabili / necessari alla creazione del prodotto finale.
Criterio applicabile anche nel caso di specie, dove risulta -fatto, come visto, non messo in dubbio neppure dall'Ufficio- che gran parte dell'attività viene necessariamente svolta sul luogo di destinazione, di consegna, di installazione, ecc.
Per tali ragioni la Ricorrente indubbiamente sopporta oneri relativi all'uso di automezzi di cui è corretto tenere conto e di cui è prodotta evidenza nella scheda carburante. Quanto al loro ammontare, nulla osserva l'Ufficio.
Si riconosce pertanto la deducibilità delle spese esposte a titolo di carburante-automezzi nell'importo di €. 65.254,00.
Non sufficientemente documentate appaiono, e sono respinte, le richieste di riconoscimento di ulteriori costi.
Consegue la rideterminazione delle sanzioni, che andranno correttamente applicate sia nei confronti della società che dei singoli soci..”
Con atto di appello oggi all'esame di questa commissione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 Roma eccepisce: - l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio, in violazione dell'ex art. 1 comma 186 e 194 della L. 197/2022 e 46 del D. Lgs. 546/1992, in relazione alle controversie con RGR n. 14069/2022(avviso di accertamento n. TK7011500358/2022 in capo
Resistente_1al socio sig. ) e n. 14071/2022 (avviso di accertamento n. TK7011500355/2022 in capo alla socia sig.ra Nominativo_1);
-censura altresì la sentenza ex artt. 2697 del c.c., 39 e 40 del DPR 600/1970, 5, 19, 24 e 25 del
D. Lgs. 446/1997 e del DPR 917/1986 nella parte in cui, in modo del tutto immotivato, ha valorizzato i soli mastrini depositati da parte privata relativi ai costi relativi agli autoveicoli, in assenza della documentazione a supporto. La mancanza di data certa del contratto di comodato registrato in anno successivo a quello in contestazione, preclude, in ogni caso, che i costi relativi alle spese degli autoveicoli in esso evidenziati possano essere dedotti da parte privata. Conclude per la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio. Vinte le spese.
Non si costituisce nel grado parte appellata.
All'esito della odierna discussione, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in premessa evidenziato l'erroneo rilievo all'operato dei giudici di primo grado che non avrebbero richiesto la cessata materia in conseguenza dell'avvenuto deposito in data 5.4.2024 delle domande di definizione agevolata presentata dai soci.
Non si comprende come il primo collegio avrebbe potuto prendere in considerazione la detta documentazione, atteso che la decisione dei primi giudici è stata assunta nell'udienza del
3.10.2023, ben prima del citato deposito.
La Corte ha comunque accertato il deposito delle richieste di estinzione della lite a seguito di definizione art.1 commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, avanzate dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma III, irritualmente effettuato in data 5.4.24 nei fascicoli RGR
Nominativo_1 Resistente_114071/22( ) e RGR 14069/22( ). Il secondo motivo risulta infondato.
L'Ufficio sostiene che in assenza di produzione documentale di un contratto registrato che avvalori la deduzione e ne determini l'inclusione, tra i costi deducibili, delle spese di carburante e di quelle correlate alla manutenzione degli automezzi, non possa riconoscersi agli stessi l'inerenza, intesa come correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile. Ritiene, pertanto, non idoneo allo scopo, il contratto di comodato d'uso tra la società ricorrente e la socia sig.ra Nominativo_1, sottoscritto nel 2026 ma registrato in epoca successiva (2019) riferito agli automezzi utilizzati dalla società.
L'assunto dell'Ufficio non può ritenersi condiviso in ragione del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di inerenza dei costi deducibili laddove assume che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale oggetto dell'impresa nel suo complesso, escludendo solamente quei costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio d'impresa. (Cass. 8700/25, Cass.
8704725, Cass. 9132/25, Cass. 9568/25).
Va disatteso, quindi, qualsiasi ragionamento che leghi la qualifica di costo inerente solo se riferibile a un'attività da cui derivano ricavi o altri proventi positivi di reddito, codificata dall' art. 109, comma 5, del TUIR, da collocarsi solo in riferimento dell'imputazione temporale dei costi inerenti.
Nessuna contestazione è stata mossa riguardo al quantum degli oneri relativi all'uso degli automezzi (carburante, assicurazioni, manutenzione), anche in riferimento alla loro imputazione temporale nell'esercizio accertato.
Per altro verso, viene in rilievo la riconosciuta validità del contratto stipulato con la
Società_3 ritenuto dallo stesso Ufficio il maggior cliente della società che, va ricordato, svolge attività di produzione di mobili e, più nello specifico, installazione e montaggio di mobili.
L'attività svolta necessitava (e necessita) di sopralluoghi, installazioni, montaggi, pose in opera che rendevano indiscutibilmente necessario l'uso di automezzi con conseguente sostenimento dei relativi costi. Ciò posto, la Corte ritiene che la società appellata abbia assolto il proprio onere probatorio, per quanto in atti, sin dal primo grado, depositando il contratto di comodato e le schede carburanti che giustificano, in relazione all'anno accertato, quelle spese giornaliere per l'uso di alcuni automezzi, necessari per i dovuti spostamenti. Ed allora, non pare opponibile alle argomentazioni svolte dalla società la sollevata eccezione dell'Ufficio, riferita alla tardiva registrazione del comodato gratuito rispetto al periodo pregresso. Tanto perché, l'utilizzo degli automezzi, seppure in forma gratuita, contribuisce al complessivo svolgimento dell'attività imprenditoriale finalizzata alla produzione del relativo reddito.
Di contro l'Ufficio, riguardo all'uso degli automezzi (di proprietà di una socia nonché moglie dell'altro socio), non ha fornito prova di un diverso utilizzo degli stessi, tale da rendere, di fatto, incompatibile lo svolgimento dell'attività svolta dall'appellata.
In conclusione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio in relazione agli avvisi di accertamento n. TK7011500358 e n. TK7011500355 emessi nei confronti dei soci, signori
Resistente_1 Nominativo_1 e Silvana, per intervenuta definizione agevolata art.1 commi 186-203 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, rigetta nel resto.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in relazione agli avvisi di accertamento n. TK7011500358 e n. TK7011500355, rigetta nel resto. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice Tributario rel.est. La Presidente