Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 8
CGT2
Sentenza 4 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica delle fatture prodromiche

    La Corte ha ritenuto che l'affermazione dell'appellante relativa alla regolare emissione e notifica delle fatture non è stata supportata da alcuna documentazione, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione del contribuente sulla mancata ricezione delle fatture propedeutiche e dichiarato il decorso del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali, basandosi sulla mancata prova della notifica delle fatture prodromiche da parte dell'appellante.

  • Rigettato
    Riforma del capo della sentenza relativo alle spese

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado, seguendo il principio della soccombenza.

  • Accolto
    Infondatezza dell'appello

    La Corte ha rigettato l'appello ritenendolo infondato, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 8
    Data del deposito : 4 gennaio 2026

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