CGT2
Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7004/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 975/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293770 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via principale e nel merito ritenere e dichiarare che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 293770/19 è pienamente valida ed efficace essendo preceduta dalla notifica delle fatture prodromiche;
2) per l'effetto, riformare integralmente la pronuncia appellata dichiarando dovuto il credito intimato, non soggetto all'operatività della prescrizione;
3) riformare il capo della sentenza di primo grado che condanna la Società d'Ambito al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio disponendo la condanna del contribuente o, in subordine, la compensazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: - Rigettare integralmente, con ogni statuizione, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 1 S.p.A. in liquidazione in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, in quanto pienamente legittima;
- Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Ricorrente_1 1 s.p.a. in liquidazione ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 975/2021, emessa in data 15/03/2021, depositata in data 22/03/2021
e non notificata, per mezzo della quale la Sezione 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto dall signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293770 TIA n. 293770 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.374,60 a titolo di T.
I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), sanzioni, interessi e spese di notifica relativamente agli anni 2008/2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellato controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che l'Ricorrente_1 1 S.p.A., pur ritualmente citata (atteso che la notifica del ricorso si era perfezionata il 26 novembre 2019, cinquantanovesimo giorno a far data da quella dell'atto impugnato, eseguita il 28 settembre 2019), non si era costituita in giudizio, ha accolto l'eccezione del ricorrente il quale affermava di non avere mai ricevuto le tredici fatture propedeutiche all'intimazione di pagamento impugnata, ed ha conseguentemente dichiarato il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali, consumatosi il 31 dicembre 2018.
Oggi costituendosi in appello Ricorrente_1 1 s.p.a. afferma - ma non comprova con alcuna documentazione a supporto della propria posizione difensiva - che tutte le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento erano state regolarmente emesse dall'Ente e notificate al contribuente, entro i termini di legge. L'appellante afferma, inoltre, di essere in grado di produrre le fatture emesse e copia conforme delle relate di notifica relative alle raccomandate d'invio dei precitati documenti contabili, e che detta documentazione non era stata prodotta in primo grado per un mero disguido.
Osserva, tuttavia, la Corte come l'affermazione di parte appellante sia rimasta una mera pia intenzione non seguita da alcuna produzione documentale;
conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna Ricorrente_1 1 s.p.a. al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 2.404,00 oltre Nominativo_1 ed accessori come per legge.
Messina 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7004/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 975/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293770 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via principale e nel merito ritenere e dichiarare che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 293770/19 è pienamente valida ed efficace essendo preceduta dalla notifica delle fatture prodromiche;
2) per l'effetto, riformare integralmente la pronuncia appellata dichiarando dovuto il credito intimato, non soggetto all'operatività della prescrizione;
3) riformare il capo della sentenza di primo grado che condanna la Società d'Ambito al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio disponendo la condanna del contribuente o, in subordine, la compensazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: - Rigettare integralmente, con ogni statuizione, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 1 S.p.A. in liquidazione in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, in quanto pienamente legittima;
- Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Ricorrente_1 1 s.p.a. in liquidazione ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 975/2021, emessa in data 15/03/2021, depositata in data 22/03/2021
e non notificata, per mezzo della quale la Sezione 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto dall signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293770 TIA n. 293770 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.374,60 a titolo di T.
I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), sanzioni, interessi e spese di notifica relativamente agli anni 2008/2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellato controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che l'Ricorrente_1 1 S.p.A., pur ritualmente citata (atteso che la notifica del ricorso si era perfezionata il 26 novembre 2019, cinquantanovesimo giorno a far data da quella dell'atto impugnato, eseguita il 28 settembre 2019), non si era costituita in giudizio, ha accolto l'eccezione del ricorrente il quale affermava di non avere mai ricevuto le tredici fatture propedeutiche all'intimazione di pagamento impugnata, ed ha conseguentemente dichiarato il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei tributi locali, consumatosi il 31 dicembre 2018.
Oggi costituendosi in appello Ricorrente_1 1 s.p.a. afferma - ma non comprova con alcuna documentazione a supporto della propria posizione difensiva - che tutte le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento erano state regolarmente emesse dall'Ente e notificate al contribuente, entro i termini di legge. L'appellante afferma, inoltre, di essere in grado di produrre le fatture emesse e copia conforme delle relate di notifica relative alle raccomandate d'invio dei precitati documenti contabili, e che detta documentazione non era stata prodotta in primo grado per un mero disguido.
Osserva, tuttavia, la Corte come l'affermazione di parte appellante sia rimasta una mera pia intenzione non seguita da alcuna produzione documentale;
conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna Ricorrente_1 1 s.p.a. al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 2.404,00 oltre Nominativo_1 ed accessori come per legge.
Messina 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente