Art. 6. Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti 1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalita' per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonche' le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che e' conformata in modo da facilitare la riconoscibilita', in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.
3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.
4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy e' determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
5. ((Per ' credito formativo ' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero)) . Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;
c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
6-bis. ((La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148)) .
7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attivita' di intermediazione di manodopera ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalita' per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonche' le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che e' conformata in modo da facilitare la riconoscibilita', in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.
3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.
4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy e' determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
5. ((Per ' credito formativo ' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero)) . Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi;
b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;
c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
6-bis. ((La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148)) .
7. Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attivita' di intermediazione di manodopera ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.