CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2023, n. 24625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24625 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE VA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, sostituiva l'obbligo di dimora nei Comuni di Trapani e Erice, disposto nel corso di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) a carico di VA LE, con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24625 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 16/05/2023 2. Contro l'ordinanza presenta ricorso il difensore dell'indagata, avvocato RL ON, articolando un unico motivo. In particolare, viene dedotto vizio della motivazione, per aver i giudici argomentato il pericolo di reiterazione del reato sulla base di precedenti condanne dell'imputata (per molestia continuata alle persone e danneggiamento aggravato) e dei rilievi dattiloscopici cui la stessa è stata sottoposta. Tuttavia, i precedenti riguardano condotte di scarsa gravità, come si desume dalla tipologia dei reati (due contravvenzioni e un delitto) nonché dalla pena in concreto applicata (pecuniaria), e sono risalenti nel tempo, l'ultima condanna essendo del 2011. Quanto ai precedenti dattiloscopici, oltre all'arresto del 21.12.2022, per cui si procede, risulta soltanto un precedente rilievo, nel 1986. Nell'ordinanza impugnata si è inoltre affermato che la misura dell'obbligo di dimora, inizialmente applicata, non avrebbe eliminato il rischio di commissione di nuovi reati. A maggior ragione, dunque, tale rischio non può essere evitato disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. La difesa della ricorrente presenta altresì conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ritenendo persistente l'interesse all'impugnazione anche se «il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 22.04.2023, ha comportato la caducazione della misura cautelare applicata», posto che in uno al provvedimento applicativo della misura cautelare, il Tribunale di Trapani ha disposto, ai sensi dell'art.
7-ter decreto-legge del 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, la sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza, sicché la dichiarazione di illegittimità della misura cautelare applicata consentirebbe il riconoscimento del beneficio anche per il periodo in cui questo è stato sospeso. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art.
5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2.1. Come rilevato nelle conclusioni scritte presentate dalla ricorrente, nelle more della trattazione della presente impugnazione, la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Di conseguenza, l'interesse ad impugnare è venuto meno. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, ovvero deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e che, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora, nelle more, la misura sia cessata, posto che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). 2.2. Né l'interesse ad impugnare può consistere, come dedotto dalla ricorrente, nella percezione del reddito di cittadinanza «anche per il periodo in cui questo è stato sospeso», avendo questa Corte chiarito che le uniche situazioni in cui l'interesse a coltivare l'impugnazione permane sono quelle in cui la parte intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, n. 42443 del 06/02/2018, Rita, Rv. 274214). 3. Poiché l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è venuto meno dopo la proposizione di quest'ultimo, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, cit.; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, sostituiva l'obbligo di dimora nei Comuni di Trapani e Erice, disposto nel corso di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) a carico di VA LE, con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24625 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 16/05/2023 2. Contro l'ordinanza presenta ricorso il difensore dell'indagata, avvocato RL ON, articolando un unico motivo. In particolare, viene dedotto vizio della motivazione, per aver i giudici argomentato il pericolo di reiterazione del reato sulla base di precedenti condanne dell'imputata (per molestia continuata alle persone e danneggiamento aggravato) e dei rilievi dattiloscopici cui la stessa è stata sottoposta. Tuttavia, i precedenti riguardano condotte di scarsa gravità, come si desume dalla tipologia dei reati (due contravvenzioni e un delitto) nonché dalla pena in concreto applicata (pecuniaria), e sono risalenti nel tempo, l'ultima condanna essendo del 2011. Quanto ai precedenti dattiloscopici, oltre all'arresto del 21.12.2022, per cui si procede, risulta soltanto un precedente rilievo, nel 1986. Nell'ordinanza impugnata si è inoltre affermato che la misura dell'obbligo di dimora, inizialmente applicata, non avrebbe eliminato il rischio di commissione di nuovi reati. A maggior ragione, dunque, tale rischio non può essere evitato disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. La difesa della ricorrente presenta altresì conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ritenendo persistente l'interesse all'impugnazione anche se «il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 22.04.2023, ha comportato la caducazione della misura cautelare applicata», posto che in uno al provvedimento applicativo della misura cautelare, il Tribunale di Trapani ha disposto, ai sensi dell'art.
7-ter decreto-legge del 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, la sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza, sicché la dichiarazione di illegittimità della misura cautelare applicata consentirebbe il riconoscimento del beneficio anche per il periodo in cui questo è stato sospeso. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art.
5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2.1. Come rilevato nelle conclusioni scritte presentate dalla ricorrente, nelle more della trattazione della presente impugnazione, la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Di conseguenza, l'interesse ad impugnare è venuto meno. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, infatti, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, ovvero deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e che, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora, nelle more, la misura sia cessata, posto che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). 2.2. Né l'interesse ad impugnare può consistere, come dedotto dalla ricorrente, nella percezione del reddito di cittadinanza «anche per il periodo in cui questo è stato sospeso», avendo questa Corte chiarito che le uniche situazioni in cui l'interesse a coltivare l'impugnazione permane sono quelle in cui la parte intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, Cionfrini, Rv. 255135; Sez. 3, n. 42443 del 06/02/2018, Rita, Rv. 274214). 3. Poiché l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è venuto meno dopo la proposizione di quest'ultimo, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, cit.; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16/05/2023