Sentenza 17 agosto 2011
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 17/08/2011, n. 32806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32806 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 17/08/2011
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 35
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 23159/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.;
nel proc. c/o:
PI CI, nato a [...] il [...];
imputato art. 186 C.d.S;
avverso la sentenza del Tribunale di Siena in data 29.9.10 Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso.
Va premesso che il PI, accusato di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore Piaggio Zip, ha definito la pendenza con il rito di cui all'art. 444 c.p.p. concordando la pena di 15 giorni di arresto e 150,00 Euro di ammenda (pena sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53). A seguito di ricorso in cassazione da parte del P.G., altra sezione di questa S.C. ha annullato la decisione impugnata "limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinviato sul punto al giudice di primo grado".
Quest'ultimo, Tribunale di Siena, con la sentenza qui impugnata, ha ribadito la pronunzia senza applicare la sanzione amministrativa detta.
Avverso tale decisione, ha nuovamente proposto ricorso il P.G. deducendo che il legislatore, nel prevedere la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi sia colto alla guida di un motoveicolo in stato di ebbrezza, ha inteso assicurare la regolarità della circolazione stradale ed, a tal fine, deve ritenersi che quando ha parlato di "patente di guida" ha inteso riferirsi a qualsiasi titolo abilitativi alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (come è il caso che occupa). A questa conclusione deve pervenirsi secondo il ricorrente argomentando dalla stessa lettera della norma (D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 2) in base al quale sanzionata la condotta di chiunque avendola disponibilità di un veicolo a motore lo affidi o ne consenta la guida a chi non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1 bis ed 1 ter dello Stesso articolo (concernenti la guida di un ciclomotore da parte di soggetto di minore età ovvero di età maggiore ma sfornito di patente) o il prescritto certificato di abilitazione professionale.
Come a dire, cioè, che la normativa mette sullo stesso piano - ed attribuisce identico disvalore - alla condotta di incauto affidamento del veicolo qualunque ne sia il titolo abilitativo necessario. Deve, quindi, ritenersi errato il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto di non potere operare una interpretazione "estensiva" del concetto di patente di guida se non a rischio di violare il principio di stretta legalità.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza che viene citata nel provvedimento impugnato non è, infatti, pertinente perché il divieto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida enunciato da queste S.U. nella sentenza 30.1.02, Fugger, Rv. 2210139, riguarda evidentemente ipotesi nelle quali il tipo di violazione commessa sia in correlazione con il documento abilitativo. Diverso è il caso, come quello in esame, in cui si controverte di una infrazione, come la guida in stato di ebbrezza, che concerne, cioè, il caso in cui un soggetto - non avendo le piene capacità fisio-psichiche per avere assunto immediatamente prima delle sostanze alcoliche che, notoriamente, incidono sulla lucidità e sui riflessi del conducente - si ponga ai comandi di qualsiasi veicolo;
la norma, infatti, recita semplicemente: "è vietato guidare in stato di ebbrezza., (comma 1)... chiunque guida in stato di ebbrezza (comma 2).
Il punto, quindi, non è rappresentato dalla interpretazione più o meno estensiva del termine patente di guida e dal conseguente rischio di violare il principio di legalità, bensì, dal dato di fatto che la norma di cui all'art. 186 è da applicare per qualsiasi tipo di veicolo. Dal momento, poi, che, dalla sua violazione, consegue automaticamente ed "in ogni caso" (comma 2, lett. c) la sospensione della patente di guida, non vi è alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale nell'irrogare tale sanzione accessoria. Del resto, la cosa presenta una sua logica, intrinseca alla necessità di impedire che un soggetto che non sia perfettamente compos sui si ponga alla guida di un qualsiasi veicolo e, a fortiori, di quello per il quale occorrendo una patente di guida (trattandosi di veicolo potenzialmente più pericoloso).
La decisione impugnata deve, quindi, essere rivalutata, alla luce dei principi appena enunciati ed in conformità del precedente dictum di questa S.C..
Segue, perciò, una pronunzia di annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Siena per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 c.p.p. e segg. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siena. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 17 agosto 2011. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011