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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2249/2024 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2249/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata a [...] l' 08/05/1975 (c.f. Parte_1
e residente in [...], in proprio e nella C.F._1 qualità di procuratore di sé stessa e , nato a [...] il Controparte_1
10/09/1970 ( ) e residente in [...] ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla P.zza M.R. Imbriani n. 5 presso lo studio legale dell'Avv. SS Lauretta, dal quale è rappresentato e difeso con procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 06.10.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, e , Parte_1 Controparte_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 3/10/2002 in AL (SA).
I ricorrenti deducevano che dalla loro unione sono nati 3 figli: nato a [...] Persona_1
Greco il 05/11/2007; nato a [...] il [...] e Persona_2 Persona_3 nato a [...] il [...], minorenni;
che, per incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva pubblicato in data 03.10.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 1814/2023 (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di euro 900,00 (di cui 300,00 per ciascun figlio) con onere di contribuzione delle spese straordinarie al 50%, oltre la somma di euro 325,00 come integrazione al mantenimento); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, il giudice delegato invitava le parti a regolarizzare la costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi dell'art. 182 Controparte_1
c.p.c. tramite rilascio di procura a diverso difensore nonchè a depositare in atti l'estratto del matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze, nonché il decreto di omologa della separazione.
All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (24.05.2023) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 06.10.2025.
Le parti hanno ritualmente documentato in atti la rispettiva documentazione reddituale, depositando modello 730 relativo agli ultimi tre anni e la dichiarazione dei Controparte_1 Parte_1 redditi effettuata nell'ultimo triennio. Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 3.10.2002 in
AL (SA) da nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], (atto n. 92, Parte Controparte_1
II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di AL (SA) anno 2002), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2. I mobili costituenti l'arredo del domicilio coniugale di Trecase alla Via Casa Cirillo II
Traversa n. 9 resteranno in esclusivo possesso e godimento della signora che la Pt_1 occupa in virtù di contratto di comodato col proprietario e alla quale resta assegnata;
3. Non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ogni coniuge autonomamente provvedere al proprio sostentamento;
4. Come contributo per il mantenimento dei figli minori , SS e il Per_1 Per_3 signor corrisponderà la complessiva somma mensile di € 900,00 Controparte_1
(novecento/00) rivalutabili annualmente secondo indice Istat a partire dal 31/12/ 2025, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non mutuabili e scolastiche;
5. come integrazione del mantenimento dei figli e come contributo a tutte le spese a qualsivoglia titolo afferenti all'immobile da adibire a loro domicilio prevalente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: canoni di locazione, condominio, utenze elettriche, idriche, gas e telefono) il signor corrisponderà la somma mensile omnicomprensiva Controparte_1 di € 325,00 rivalutabile dal 31/12/2025;
6. In ossequio al disposto di cui all'articolo 155 Codice Civile così come modificato dalla
Legge 54/2006 e quindi al principio dell'affido condiviso i figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in considerazione della loro età, degli obblighi scolastici e della circostanza che il padre svolge la propria attività lavorativa in
Milano. Il diritto/dovere di visita avverrà con l'osservanza delle seguenti modalità:
6.1. Dalla domenica sera al sabato mattina i figli resteranno affidati alla madre;
6.2. Il primo ed il terzo sabato del mese dal sabato mattina alla domenica sera i figli resteranno affidati al padre;
6.3. I figli trascorreranno le festività natalizie (per un periodo di almeno sette giorni dal 23 al
30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) e pasquali (tre giorni ad anni alterni comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì in Albis) con il padre così come i “ponti” e le altre festività infrannuali, salvo diversi accordi tra i coniugi;
6.4. I figli trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive e altri quindici giorni consecutivi con la madre, in periodi da concordare tra i coniugi tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi ed il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro il 30 giugno di ogni anno comunicando altresì un'utenza telefonica fissa e/o mobile presso la quale i figli dovranno essere sempre reperibili.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente o con altri mezzi telematici con i figli anche quotidianamente e potrà far loro visita in ogni momento previo appuntamento che tenga conto del rispetto della privacy dei coniugi;
8. Sono fatti salvi i diversi accordi atti a mantenere ogni più stretta consuetudine di rapporto tra figli e padre.
9. I coniugi rilasciano ampio e reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio impegnandosi sin da ora a prestare ogni ulteriore consenso o attività che si dovesse rendere necessaria a tale scopo;
10. I coniugi, a mente del corretto e legittimo esercizio in via condivisa della potestà genitoriale prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla crescita, all'istruzione, alla salute e al miglior sviluppo psico-fisico dei figli, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni future del figlio stesso impegnandosi a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità.
11. L'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021 sarà corrisposto per intero al signor CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022 3. Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 03.11.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2249/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata a [...] l' 08/05/1975 (c.f. Parte_1
e residente in [...], in proprio e nella C.F._1 qualità di procuratore di sé stessa e , nato a [...] il Controparte_1
10/09/1970 ( ) e residente in [...] ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla P.zza M.R. Imbriani n. 5 presso lo studio legale dell'Avv. SS Lauretta, dal quale è rappresentato e difeso con procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 06.10.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, e , Parte_1 Controparte_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 3/10/2002 in AL (SA).
I ricorrenti deducevano che dalla loro unione sono nati 3 figli: nato a [...] Persona_1
Greco il 05/11/2007; nato a [...] il [...] e Persona_2 Persona_3 nato a [...] il [...], minorenni;
che, per incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva pubblicato in data 03.10.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 1814/2023 (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di euro 900,00 (di cui 300,00 per ciascun figlio) con onere di contribuzione delle spese straordinarie al 50%, oltre la somma di euro 325,00 come integrazione al mantenimento); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, il giudice delegato invitava le parti a regolarizzare la costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi dell'art. 182 Controparte_1
c.p.c. tramite rilascio di procura a diverso difensore nonchè a depositare in atti l'estratto del matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze, nonché il decreto di omologa della separazione.
All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (24.05.2023) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 06.10.2025.
Le parti hanno ritualmente documentato in atti la rispettiva documentazione reddituale, depositando modello 730 relativo agli ultimi tre anni e la dichiarazione dei Controparte_1 Parte_1 redditi effettuata nell'ultimo triennio. Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 3.10.2002 in
AL (SA) da nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], (atto n. 92, Parte Controparte_1
II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di AL (SA) anno 2002), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2. I mobili costituenti l'arredo del domicilio coniugale di Trecase alla Via Casa Cirillo II
Traversa n. 9 resteranno in esclusivo possesso e godimento della signora che la Pt_1 occupa in virtù di contratto di comodato col proprietario e alla quale resta assegnata;
3. Non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ogni coniuge autonomamente provvedere al proprio sostentamento;
4. Come contributo per il mantenimento dei figli minori , SS e il Per_1 Per_3 signor corrisponderà la complessiva somma mensile di € 900,00 Controparte_1
(novecento/00) rivalutabili annualmente secondo indice Istat a partire dal 31/12/ 2025, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non mutuabili e scolastiche;
5. come integrazione del mantenimento dei figli e come contributo a tutte le spese a qualsivoglia titolo afferenti all'immobile da adibire a loro domicilio prevalente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: canoni di locazione, condominio, utenze elettriche, idriche, gas e telefono) il signor corrisponderà la somma mensile omnicomprensiva Controparte_1 di € 325,00 rivalutabile dal 31/12/2025;
6. In ossequio al disposto di cui all'articolo 155 Codice Civile così come modificato dalla
Legge 54/2006 e quindi al principio dell'affido condiviso i figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in considerazione della loro età, degli obblighi scolastici e della circostanza che il padre svolge la propria attività lavorativa in
Milano. Il diritto/dovere di visita avverrà con l'osservanza delle seguenti modalità:
6.1. Dalla domenica sera al sabato mattina i figli resteranno affidati alla madre;
6.2. Il primo ed il terzo sabato del mese dal sabato mattina alla domenica sera i figli resteranno affidati al padre;
6.3. I figli trascorreranno le festività natalizie (per un periodo di almeno sette giorni dal 23 al
30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) e pasquali (tre giorni ad anni alterni comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì in Albis) con il padre così come i “ponti” e le altre festività infrannuali, salvo diversi accordi tra i coniugi;
6.4. I figli trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive e altri quindici giorni consecutivi con la madre, in periodi da concordare tra i coniugi tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi ed il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro il 30 giugno di ogni anno comunicando altresì un'utenza telefonica fissa e/o mobile presso la quale i figli dovranno essere sempre reperibili.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente o con altri mezzi telematici con i figli anche quotidianamente e potrà far loro visita in ogni momento previo appuntamento che tenga conto del rispetto della privacy dei coniugi;
8. Sono fatti salvi i diversi accordi atti a mantenere ogni più stretta consuetudine di rapporto tra figli e padre.
9. I coniugi rilasciano ampio e reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio impegnandosi sin da ora a prestare ogni ulteriore consenso o attività che si dovesse rendere necessaria a tale scopo;
10. I coniugi, a mente del corretto e legittimo esercizio in via condivisa della potestà genitoriale prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, alla crescita, all'istruzione, alla salute e al miglior sviluppo psico-fisico dei figli, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni future del figlio stesso impegnandosi a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità.
11. L'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021 sarà corrisposto per intero al signor CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022 3. Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 03.11.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato