Articolo 63 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 62
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5 febbraio 1976
Art. 63. Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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