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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 09/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 04.12.2025 e dalla parte resistente il 02.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3019 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in viale Giudice Saetta n. 67, presso lo studio dell'avv.
NI ER che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar
[...] di Roma, in atti Per_1
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 09 novembre 2022, proponeva Parte_1 opposizione “avverso l'avviso di addebito n. 59120220001445118000, comunicato via pec il
04.10.2022, con il quale l'Ente Impositore – – sede di Agrigento ha contestato il mancato CP_1
1 pagamento della complessiva somma di € 696,36 per l'asserito mancato versamento dei
Contributi IVS relativi all'anno 2016”.
Premettendo “che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19 comma 3° d.lgs.
546/92 per vizi propri del ruolo” e che “l'azione deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex art. 615-617
c.p.c.” il ricorrente spiegava i seguenti motivi di opposizione: “I. Nullità degli atti presupposti e dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
II. Nullità dell'avviso di addebito e degli atti presupposti per inesistenza giuridica della notifica determinata dalla violazione della l. 212/2000 e della l. 241/1990 (mancata redazione della relata di notifica);
III. Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato … e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46; IV. Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato … e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95”.
Formulava, quindi, al Tribunale le seguenti istanze: “Preliminarmente: ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche;
per
l'effetto dichiarare nulle ovvero annullare l'avviso di addebito e gli atti presupposti impugnati, ovvero dichiararne la definitiva archiviazione;
Nel merito: ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito opposto e degli atti presupposti per mancata notifica degli stessi e per decorrenza dei termini di riscossione ex art. 6 L. 212/2000 e ex art. 25 D.P.R.
29.09.1973 n. 602; ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito per violazione della L.
n. 890/1982, nonché dell'art. 4, co. 1, lett. A) del d.lgs. n. 261/1999; ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti per violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/1973, degli artt. 148 e 149 c.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1, legge n. 890/1982; ritenere e dichiarare le nullità e/o inesistenza sia degli atti presupposti che delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
ritenere e dichiarare la decadenza dell'azione di recupero per violazione dell'art. 25, d.p.r. n. 602/73; ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti per difetto di motivazione, per violazione degli art. 7,
16 e 17 L. 212/2000, dell'art. 8 d.lgs. n. 32/2001, dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa) e art. 3 L.
241/90; nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, l'illegittimità
e/o l'irregolarità dei ruoli e delle cartelle di pagamento impugnate, nonché degli atti presupposti per l'assoluta inesistenza delle pretese ovvero, attesa la mancata notifica degli atti presupposti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei presunti crediti;
con vittoria di spese di giudizio
2 da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Con decreto depositato il 18 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte resistente.
Con memoria depositata il 10 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'infondatezza del ricorso evidenziando che i “contributi a percentuale sono stati richiesti con comunicazione di debito n. 202109 notificata il 15.03.2021” e che “l'avviso di addebito è stato notificato il 4.10.2022, ossia dopo circa un anno, previa iscrizione a ruolo tempestiva”.
Domandava, pertanto, al Tribunale di: “previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati, nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' CP_1 condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di Addebito;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 09 dicembre 2025 per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 04.12.2025 e dall' il 02.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza. CP_1
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che risulta pacifico che l'avviso di addebito opposto sotteso all'avviso di addebito impugnato è stato emesso per il mancato versamento da parte del ricorrente della terza rata dei contributi IVS dell'anno 2016 e che non costituisce oggetto di giudizio la sussistenza dei presupposti di legge per la richiesta del detto contributo.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, l' ha documentato l'avvenuta notifica al ricorrente della CP_1
“comunicazione di debito n. 010014612141K4202114” a mezzo raccomandata a/r n.
68977902596-3 spedita in data 01 marzo 2021 e ricevuta dal destinatario il 15 marzo 2021 (v. comunicazione e avviso ricevimento in atti), nonché l'avvenuta consegna in data 04 ottobre 2022 della pec contenente l'avviso di addebito impugnato (v. files .eml “ricevuta accettazione pec” e
“ricevuta consegna pec” con allegato documento n. “22C1M9E021293.pdf” – fascicolo telematico parte resistente).
E' evidente che la comunicazione di debito ritualmente notificata a mezzo posta all'odierno ricorrente in data 15 marzo 2021 (v. avviso di ricevimento in atti) costituisce idoneo e tempestivo atto interruttivo della prescrizione che, come correttamente rilevato dallo stesso in Parte_1
3 ricorso, sarebbe maturata (in sua assenza) solo l'anno seguente, ovvero il 16 giugno 2022 (cinque anni a decorrere dal 16.06.2017).
L'avvenuta produzione da parte dell' dell'avviso di ricevimento debitamente CP_1 sottoscritto dal destinatario determina l'infondatezza dell'eccepita prescrizione oggetto del IV motivo di ricorso, nonché della generica e tardiva contestazione, effettuata dal ricorrente solo con le note di trattazione scritta depositate il 04.12.2025, dove pretestuosamente afferma che “gli avvisi prodotti non recano alcun avviso di accertamento sottoscritto”.
Come ha ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza 29 luglio 2025 n. 21847, nelle ipotesi di notifica a mezzo servizio postale questa “si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n.
29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017;
Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n.
6395/2014; Cass. n. 11708/2011)”.
La mancata impugnazione o contestazione in via amministrativa da parte del Parte_1 della comunicazione di debito ritualmente notificata in data 15.03.2021 determina, altresì, il rigetto per inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D. Lgs.
26.02.1999 n. 46 (III motivo di ricorso), in quanto formulata tardivamente solo con il presente giudizio.
2.2 Non meritevoli di accoglimento sono anche i lamentati vizi di notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti lamentati dal ricorrente con i primi due motivi di opposizione.
Ci si riferisce, in particolare, alle generiche e scolastiche contestazioni formulate avverso la notifica dell'avviso di addebito impugnato riassumibili nella mancanza della “relata di notificazione”, “dell'attestazione di conformità”, della “prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario” e finanche della “estensione .p7m” del documento (v. motivi I e II del ricorso) e alla obiezione che “le notifiche pec non contengono alcun allegato” (tra l'altro formulata tardivamente solo con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 04.12.2025
e non supportata da alcuna prova).
4 Tali lamentele, superate in ogni caso dalla sanatoria dei vizi conseguente all'avvenuta proposizione del ricorso “avverso l'avviso di addebito … comunicato via pec il 04.10.2022” da parte del , risultano in ogni caso palesemente smentite dalla prova della regolare Parte_1 notifica fornita in giudizio dall' mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di CP_1 consegna della pec del 04.10.2022 nel formato .eml.
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con le ordinanze del 17.03.2025 n. 7041, del 03.06.2025 n. 14879 e del 22.07.2025 n. 20664, in base al quale la produzione delle “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” … poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Sez. 3 , Ord. n. 16189 del 08/06/2023)”.
Invero, dalla semplice apertura del file .eml della “ricevuta di avvenuta consegna” della detta p.e.c. emerge la piena prova che questa include al suo interno il documento
“22C1M9E021293.pdf” che è proprio l'avviso di addebito impugnato, contenente tutti gli elementi e le indicazioni imposte dalla legge, con chiara indicazione degli importi dovuti e delle relative causali. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione.
Inoltre, considerata l'avvenuta corretta notifica dell'avviso di addebito, i motivi di opposizione formulati dal attinenti a vizi formali dell'atto impugnato, devono essere Parte_1 qualificati correttamente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. attenendo alla
“regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”. Orbene poiché l'avviso di addebito impugnato è stato validamente notificato a mezzo pec in data 04 ottobre 2022 e Parte_1
ha depositato il ricorso in opposizione il 09 novembre 2022, i detti motivi - comunque
[...] palesemente infondati anche nel merito - devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti quando era già abbondantemente scaduto il termine perentorio di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
2.3 Non meritevoli di esame risultano, infine, essere i lamentati vizi sollevati in ricorso - supportati da richiami a giurisprudenza tributaria (in gran parte non applicabile nel contenzioso previdenziale) - riferiti a cartelle di pagamento, ad avvisi di mora e a intimazioni di pagamento non presenti nella procedura di recupero dei crediti previdenziali promossa dall' con l'avviso CP_1
5 di addebito impugnato.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di previdenza, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3019/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_1 in complessivi Euro 499,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 10/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC ST
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 09/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 04.12.2025 e dalla parte resistente il 02.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3019 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in viale Giudice Saetta n. 67, presso lo studio dell'avv.
NI ER che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar
[...] di Roma, in atti Per_1
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 09 novembre 2022, proponeva Parte_1 opposizione “avverso l'avviso di addebito n. 59120220001445118000, comunicato via pec il
04.10.2022, con il quale l'Ente Impositore – – sede di Agrigento ha contestato il mancato CP_1
1 pagamento della complessiva somma di € 696,36 per l'asserito mancato versamento dei
Contributi IVS relativi all'anno 2016”.
Premettendo “che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19 comma 3° d.lgs.
546/92 per vizi propri del ruolo” e che “l'azione deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex art. 615-617
c.p.c.” il ricorrente spiegava i seguenti motivi di opposizione: “I. Nullità degli atti presupposti e dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
II. Nullità dell'avviso di addebito e degli atti presupposti per inesistenza giuridica della notifica determinata dalla violazione della l. 212/2000 e della l. 241/1990 (mancata redazione della relata di notifica);
III. Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato … e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46; IV. Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato … e degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95”.
Formulava, quindi, al Tribunale le seguenti istanze: “Preliminarmente: ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche;
per
l'effetto dichiarare nulle ovvero annullare l'avviso di addebito e gli atti presupposti impugnati, ovvero dichiararne la definitiva archiviazione;
Nel merito: ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito opposto e degli atti presupposti per mancata notifica degli stessi e per decorrenza dei termini di riscossione ex art. 6 L. 212/2000 e ex art. 25 D.P.R.
29.09.1973 n. 602; ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito per violazione della L.
n. 890/1982, nonché dell'art. 4, co. 1, lett. A) del d.lgs. n. 261/1999; ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti per violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/1973, degli artt. 148 e 149 c.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1, legge n. 890/1982; ritenere e dichiarare le nullità e/o inesistenza sia degli atti presupposti che delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
ritenere e dichiarare la decadenza dell'azione di recupero per violazione dell'art. 25, d.p.r. n. 602/73; ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato e degli atti presupposti per difetto di motivazione, per violazione degli art. 7,
16 e 17 L. 212/2000, dell'art. 8 d.lgs. n. 32/2001, dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa) e art. 3 L.
241/90; nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, l'illegittimità
e/o l'irregolarità dei ruoli e delle cartelle di pagamento impugnate, nonché degli atti presupposti per l'assoluta inesistenza delle pretese ovvero, attesa la mancata notifica degli atti presupposti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei presunti crediti;
con vittoria di spese di giudizio
2 da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Con decreto depositato il 18 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte resistente.
Con memoria depositata il 10 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'infondatezza del ricorso evidenziando che i “contributi a percentuale sono stati richiesti con comunicazione di debito n. 202109 notificata il 15.03.2021” e che “l'avviso di addebito è stato notificato il 4.10.2022, ossia dopo circa un anno, previa iscrizione a ruolo tempestiva”.
Domandava, pertanto, al Tribunale di: “previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati, nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' CP_1 condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi di Addebito;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita al 09 dicembre 2025 per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 04.12.2025 e dall' il 02.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza. CP_1
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che risulta pacifico che l'avviso di addebito opposto sotteso all'avviso di addebito impugnato è stato emesso per il mancato versamento da parte del ricorrente della terza rata dei contributi IVS dell'anno 2016 e che non costituisce oggetto di giudizio la sussistenza dei presupposti di legge per la richiesta del detto contributo.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, l' ha documentato l'avvenuta notifica al ricorrente della CP_1
“comunicazione di debito n. 010014612141K4202114” a mezzo raccomandata a/r n.
68977902596-3 spedita in data 01 marzo 2021 e ricevuta dal destinatario il 15 marzo 2021 (v. comunicazione e avviso ricevimento in atti), nonché l'avvenuta consegna in data 04 ottobre 2022 della pec contenente l'avviso di addebito impugnato (v. files .eml “ricevuta accettazione pec” e
“ricevuta consegna pec” con allegato documento n. “22C1M9E021293.pdf” – fascicolo telematico parte resistente).
E' evidente che la comunicazione di debito ritualmente notificata a mezzo posta all'odierno ricorrente in data 15 marzo 2021 (v. avviso di ricevimento in atti) costituisce idoneo e tempestivo atto interruttivo della prescrizione che, come correttamente rilevato dallo stesso in Parte_1
3 ricorso, sarebbe maturata (in sua assenza) solo l'anno seguente, ovvero il 16 giugno 2022 (cinque anni a decorrere dal 16.06.2017).
L'avvenuta produzione da parte dell' dell'avviso di ricevimento debitamente CP_1 sottoscritto dal destinatario determina l'infondatezza dell'eccepita prescrizione oggetto del IV motivo di ricorso, nonché della generica e tardiva contestazione, effettuata dal ricorrente solo con le note di trattazione scritta depositate il 04.12.2025, dove pretestuosamente afferma che “gli avvisi prodotti non recano alcun avviso di accertamento sottoscritto”.
Come ha ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza 29 luglio 2025 n. 21847, nelle ipotesi di notifica a mezzo servizio postale questa “si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n.
29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017;
Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n.
6395/2014; Cass. n. 11708/2011)”.
La mancata impugnazione o contestazione in via amministrativa da parte del Parte_1 della comunicazione di debito ritualmente notificata in data 15.03.2021 determina, altresì, il rigetto per inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D. Lgs.
26.02.1999 n. 46 (III motivo di ricorso), in quanto formulata tardivamente solo con il presente giudizio.
2.2 Non meritevoli di accoglimento sono anche i lamentati vizi di notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti lamentati dal ricorrente con i primi due motivi di opposizione.
Ci si riferisce, in particolare, alle generiche e scolastiche contestazioni formulate avverso la notifica dell'avviso di addebito impugnato riassumibili nella mancanza della “relata di notificazione”, “dell'attestazione di conformità”, della “prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario” e finanche della “estensione .p7m” del documento (v. motivi I e II del ricorso) e alla obiezione che “le notifiche pec non contengono alcun allegato” (tra l'altro formulata tardivamente solo con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 04.12.2025
e non supportata da alcuna prova).
4 Tali lamentele, superate in ogni caso dalla sanatoria dei vizi conseguente all'avvenuta proposizione del ricorso “avverso l'avviso di addebito … comunicato via pec il 04.10.2022” da parte del , risultano in ogni caso palesemente smentite dalla prova della regolare Parte_1 notifica fornita in giudizio dall' mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di CP_1 consegna della pec del 04.10.2022 nel formato .eml.
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con le ordinanze del 17.03.2025 n. 7041, del 03.06.2025 n. 14879 e del 22.07.2025 n. 20664, in base al quale la produzione delle “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato – a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità – con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” … poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Sez. 3 , Ord. n. 16189 del 08/06/2023)”.
Invero, dalla semplice apertura del file .eml della “ricevuta di avvenuta consegna” della detta p.e.c. emerge la piena prova che questa include al suo interno il documento
“22C1M9E021293.pdf” che è proprio l'avviso di addebito impugnato, contenente tutti gli elementi e le indicazioni imposte dalla legge, con chiara indicazione degli importi dovuti e delle relative causali. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione.
Inoltre, considerata l'avvenuta corretta notifica dell'avviso di addebito, i motivi di opposizione formulati dal attinenti a vizi formali dell'atto impugnato, devono essere Parte_1 qualificati correttamente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. attenendo alla
“regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”. Orbene poiché l'avviso di addebito impugnato è stato validamente notificato a mezzo pec in data 04 ottobre 2022 e Parte_1
ha depositato il ricorso in opposizione il 09 novembre 2022, i detti motivi - comunque
[...] palesemente infondati anche nel merito - devono essere dichiarati inammissibili poiché proposti quando era già abbondantemente scaduto il termine perentorio di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
2.3 Non meritevoli di esame risultano, infine, essere i lamentati vizi sollevati in ricorso - supportati da richiami a giurisprudenza tributaria (in gran parte non applicabile nel contenzioso previdenziale) - riferiti a cartelle di pagamento, ad avvisi di mora e a intimazioni di pagamento non presenti nella procedura di recupero dei crediti previdenziali promossa dall' con l'avviso CP_1
5 di addebito impugnato.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di previdenza, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3019/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_1 in complessivi Euro 499,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento il 10/12/2025.
Il Giudice Onorario
UC ST
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