Art. 10.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 2 .46, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 2 .46, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni.