Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2025, proposto dalla società Semplice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
la Regione Autonoma della Sardegna, con l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma, non costituiti in giudizio;
il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota del 6.12.2024 prot. n. 6901, a mezzo della quale l’Amministrazione ha opposto diniego parziale alle istanze di compensazione presentate dalla ricorrente, con le note prot. nn. CB_76_se del 9.7.2024, CB_77_se del 17.7.2024 e CB_79_se dell’8.10.2024, ai fini dell’adeguamento degli importi previsti dal SAL BIS n. 1 ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativamente all’appalto integrato per la “ Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – CUP: I77B17000130006 – CIG: 9146310DC5 ”;
- della “ Relazione tecnica di aggiornamento prezzi ” sottesa al parziale diniego del 28.6.2024;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza e in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la committente ha opposto diniego parziale;
E PER LA CONSEGUENTE NA
dell’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente l’importo vantato;
E PER LA NA
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a risarcire i danni asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. CA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. La società Semplice S.r.l., odierna ricorrente, espone di essere risultata aggiudicataria, in RTI con l’impresa Tecnocostruzioni S.r.l., dell’appalto integrato per la “ Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ”, con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica Consortile n. 133 del 4 luglio 2022, cui ha fatto seguito la stipula del contratto in data 14 settembre 2022, la regolare consegna dei lavori e la loro ultimazione in data 14 febbraio 2024.
1.1. Espone, ancora, che per effetto di sopravvenute circostanze straordinarie, quali l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 nonché il conflitto russo-ucraino, i prezzi dei materiali da costruzione hanno subito un eccezionale incremento, di talché il Direttore dei Lavori ha provveduto - in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”), recante misure di compensazione straordinaria volte a far fronte a detti eccezionali incrementi – alla determinazione del maggior compenso spettante al RTI aggiudicatario, sulla base delle scritture contabili concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure dall’1.1.2023 al 31.12.2023, facendo riferimento al prezziario delle opere pubbliche della Regione Sardegna, approvato con d.G.R. n. 26/13 del 25 luglio 2013.
I suddetti maggiori corrispettivi sono stati contabilizzati nel c.d. SAL bis. n. 1, per un importo pari ad € 90.604,59, al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario (pari al 7,77%) e della correlata riduzione del 20%.
L’importo così calcolato dal Direttore dei Lavori è stato liquidato alla ricorrente, la quale, tuttavia, con due distinte note del 9.7.2024 e del 17.7.2024, ha contestato l’erroneità del metodo di conteggio impiegato dal Consorzio, reclamando un ulteriore credito in suo favore, pari a suo dire a € 81.057,50, al netto del ribasso offerto e della franchigia del 20%.
Il Consorzio di Bonifica, a seguito dei solleciti della ricorrente del 29.8.2024 e dell’8.10.2024, ha infine fornito riscontro con la gravata nota del 6 dicembre 2024, di diniego parziale dell’istanza.
1.2. La ricorrente ha quindi impugnato tale atto, affidando il ricorso alla seguente articolata doglianza:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, lett. a) D.P.R. 207/2010. Violazione dell’art. 26 D.L. 50/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento di cui agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta ”.
Il Consorzio avrebbe commesso errori manifesti nel calcolo dei maggiori prezzi relativi ad alcuni articoli non contemplati nel prezzario regionale e risultanti da indagini di mercato.
Più precisamente il Consorzio, ai fini del riconoscimento della compensazione di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 con riguardo agli articoli non presenti nel prezzario regionale, avrebbe arbitrariamente considerato il prezzo di mercato offerto dai fornitori in ragione dell’ingente quantitativo oggetto di fornitura, anziché il costo dei relativi articoli, come risultante dai prezzari o listini dei medesimi fornitori, determinando conseguentemente una considerevole riduzione dei costi dei materiali e delle lavorazioni.
Ciò con particolare riferimento alle seguenti voci:
- punto A “Contatori”: il Direttore dei Lavori avrebbe proceduto ad acquisire i listini aggiornati dall’unico fornitore sul mercato, considerando, tuttavia, un costo del 58% più basso rispetto a quello riportato nel listino ufficiale per ciascuna delle due tipologie di articolo;
- punto B “Datalogger”: anche in questo caso, il Direttore dei Lavori avrebbe acquisito dal fornitore il listino aggiornato agli anni 2022 e 2023, considerando erroneamente il solo incremento minimo percentuale del relativo costo e non il prezzo di riferimento, come risultante dal listino;
- voce dell’Elenco Prezzi “CBSC.TL.C07 – Implementazione, adattamento, adeguamento e personalizzazione del software ”: il Direttore dei Lavori avrebbe omesso di considerare tale voce nella relazione, sebbene la stessa sia stata oggetto di richiesta da parte della S.A. quale prestazione aggiuntiva e regolarmente fornita dall’aggiudicatario.
Conclude quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché la condanna del Consorzio al pagamento delle somme asseritamente dovute, con vittoria delle spese.
1.3. Si è costituito il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Si sono costituite le Amministrazioni statali intimate, le quali hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva.
1.5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in quanto, come eccepito dalla difesa erariale, difetta in capo ad esse la legittimazione passiva, non essendo riferibile alle stesse il provvedimento impugnato.
3. Passando al merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. L’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022 n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto meccanismi compensativi applicabili agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31.12.2021 (successivamente estesi – per effetto delle integrazioni e delle modifiche apportate alla predetta norma nel 2022, nel 2023 e nel 2024 - ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, come nel caso che occupa, in cui il termine era fissato al 29.4.2022), ponendo a base delle previste compensazioni l’utilizzo dei prezzari regionali.
Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale.
L’adeguamento è, quindi, determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare.
La ratio di tale specifica misura di sostegno introdotta dal legislatore è quella di tutelare gli operatori economici da aumenti dei materiali anomali e non prevedibili.
3.2. Nella fattispecie, come visto sopra, vengono in rilievo voci di prezzo che non risultano comprese nei prezzari regionali.
A fronte di tali evenienze è prevista una adeguata e motivata istruttoria che consenta di accertare il prezzo (non risultante dal prezzario) direttamente dal mercato, come indicato dal Ministero delle Infrastrutture in alcuni pareri, tra cui in particolare i pareri n. 1392 e n. 1395 del 2022, ove si rappresenta quanto segue: “[…] avuto riguardo alla ratio normativa sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere ad adeguamento, nulla osta all’applicazione in via analogica del medesimo meccanismo di adeguamento disciplinato dalla norma in parola anche nel caso in cui il prezzo sia relativo a una lavorazione non presente all’interno del prezzario regionale. In tale evenienza, si potrà procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente ”.
3.3. Passando al merito delle censure, con riguardo ai contatori e ai datalogger possono svolgersi considerazioni unitarie, essendo le doglianze fondate sulle medesime considerazioni.
3.3.1. Secondo la ricorrente il Consorzio, in mancanza di indicazioni nel prezzario regionale, all’esito dell’indagine di mercato avrebbe dovuto limitarsi a considerare il prezzo dell’articolo come riportato nel listino del fornitore e valido per l’anno 2023, senza tener conto del prezzo di mercato derivante dalla quantità del materiale richiesto (e concretamente applicato).
3.3.2. La doglianza non ha pregio.
La stazione appaltante ha individuato i prezzi, tanto nel 2020 in sede di progettazione definitiva, quanto in fase di compensazione, prendendo a riferimento i prezzi offerti dal fornitore a fronte dell’acquisto di 400 pezzi, circostanza quest’ultima che non poteva che determinare una rilevante riduzione del prezzo.
Ebbene, la ricorrente pretenderebbe di conseguire, a titolo di compensazione, un importo pari al superiore prezzo di listino moltiplicato per 400 pezzi.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il meccanismo previsto dal legislatore con la sopra richiamata normativa emergenziale è volto a compensare gli appaltatori degli oneri/mancati guadagni determinati dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione. Il meccanismo in questione, attesa la sua finalità, non può essere indebitamente utilizzato dagli operatori economici per ottenere più di quanto avrebbero conseguito fisiologicamente in mancanza degli eventi sopravvenuti.
D’altra parte, il percorso seguito dal Consorzio per determinare i prezzi aggiornati risulta conforme alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture nei pareri succitati.
3.4. Con riguardo, invece, al prezzo relativo alla implementazione del software , vanno svolte considerazioni diverse.
Viene, infatti, in considerazione una voce corrispondente ad una miglioria che la ricorrente ha presentato sua sponte in sede di offerta e che, siccome diretta in linea di principio a far conseguire un miglior punteggio alla propria offerta, deve restare esclusa dal meccanismo di adeguamento prezzi previsto dalla normativa in esame ( cuius commoda, eius et incommoda ).
Sul punto sono quindi condivisibili le argomentazioni difensive del Consorzio resistente, secondo cui:
- “ Proprio perché la predetta voce risultava essere un’offerta migliorativa, non poteva essere oggetto di aggiornamento in quanto (anche) quella voce (quella relativa all’implementazione del software ) è stata liberamente offerta dall’Operatore economico e ha consentito alla ricorrente di lucrare un punteggio maggiore in fase di gara ”;
- “ Non può, pertanto, una sostanziale “liberalità” (tesa a far ottenere un miglior punteggio alla propria offerta tecnica) rappresentare poi un costo per la Stazione appaltante, non avendola stabilita, in fase di progettazione, come necessaria e/o indispensabile all’opera ”.
3.5. Tanto basta a concludere per l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto, previa estromissione delle amministrazioni statali.
3.6. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR BU, Presidente
CA GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CA GI | AR BU |
IL SEGRETARIO