CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 709/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Offida
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00837202500022673000 IMU 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La Società ricorre contro il Comune di Offida avverso l'avviso di presa in carico ricevuto il 16/05/2025, n°
00837202500022673000 , riferito alll'IMU – anno 2015- relativo all'immobile costituito da due impianti fotovoltaici su terreno agricolo e censiti al fg.
3- part. 331- sub 2 e 3 – cat. E/3 di cui è proprietaria assieme ad altri. L'importo richiesto si riferisce all'accertamento 432 del 2015 che è stato annullato da codesta Corte con Sent. 10/2022 passata in giudicato, per cui i tributi richiesti non sono dovuti. Il
Comune, nonostante la Sentenza definitiva, insiste sulla richiesta di una pretesa ingiustificata e con lite temeraria sanzionata dall'art. 96 del cpc ( Responsabilità aggravata).Tale responsabilità è fatta propria dalla giurisprudenza dominante, come elencato. Il Comune ha rimesso un atto identico a quello annullato ed ha avviato la procedura di riscossione costringendo la Società a ricorrere.
Per questi motivi
, chiede l'annullamento dell'avviso di presa in carico e la condanna alle spese oltre il pagamento di una somma , dovuta ex 3° comma art. 96 determinata in euro 3.000,000.
Il Comune non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di presa in carico è disciplinato dall'art. 29,c.
1.lett. b). ultimo periodo- del D.L. 78/2010 (conv. in
L. 122/2010) che prevede per l'AdR l'obbligo di comunicare al ricorrente di aver ricevuto da un Ente
l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato.
L'art.19 D.Leg. 546/92, elenca in maniera tassativa gli atti suscettibili di impugnazione dinanzi alla CGT, specificando, al terzo comma, che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Orbene, l'atto di presa in carico non rientra nella fattispecie elencata dalla norma citata con conseguente inammissibilità per difetto del presupposto processuale del ricorso avverso un atto non contemplato nell'articolo suddetto. Il contribuente ha ricorso avverso una mera comunicazione con la quale è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria.
La S.C., già in passato, aveva ritenuto che tale avviso rientrasse tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti della forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione del destinatario ( S.C. Sent. 21254/2023).
Sempre la S.C. , con l'Ord. 6589/2025 ha chiarito il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile davanti al G.T. “ quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo a corrente del debito tributario perché il fisco ha emesso di notificare l'avviso di accertamento “immediatamente esecutivo”.
I Giudici di legittimità, nel risolvere la questione dell'impugnabilità o meno dell'atto , hanno affermato “ in tema di giustizia tributaria possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.
Leg. 516/92 e tutti gli atti amministrativi aventi natura procedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente , modificandone unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Non possono, invece, essere soggetti di ricorso gli atti privi della predetta natura , sebbene promananti dall'Amministrazione RI , da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscono la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura procedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Tanto premesso, il ricorso risulta essere inammissibile.
Riguardo le spese, considerate le diverse interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo, la Corte ritiene equa la loro compensazione .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile con spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 709/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Offida
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00837202500022673000 IMU 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 374/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La Società ricorre contro il Comune di Offida avverso l'avviso di presa in carico ricevuto il 16/05/2025, n°
00837202500022673000 , riferito alll'IMU – anno 2015- relativo all'immobile costituito da due impianti fotovoltaici su terreno agricolo e censiti al fg.
3- part. 331- sub 2 e 3 – cat. E/3 di cui è proprietaria assieme ad altri. L'importo richiesto si riferisce all'accertamento 432 del 2015 che è stato annullato da codesta Corte con Sent. 10/2022 passata in giudicato, per cui i tributi richiesti non sono dovuti. Il
Comune, nonostante la Sentenza definitiva, insiste sulla richiesta di una pretesa ingiustificata e con lite temeraria sanzionata dall'art. 96 del cpc ( Responsabilità aggravata).Tale responsabilità è fatta propria dalla giurisprudenza dominante, come elencato. Il Comune ha rimesso un atto identico a quello annullato ed ha avviato la procedura di riscossione costringendo la Società a ricorrere.
Per questi motivi
, chiede l'annullamento dell'avviso di presa in carico e la condanna alle spese oltre il pagamento di una somma , dovuta ex 3° comma art. 96 determinata in euro 3.000,000.
Il Comune non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di presa in carico è disciplinato dall'art. 29,c.
1.lett. b). ultimo periodo- del D.L. 78/2010 (conv. in
L. 122/2010) che prevede per l'AdR l'obbligo di comunicare al ricorrente di aver ricevuto da un Ente
l'incarico di riscuotere determinate somme oggetto di un precedente accertamento notificato.
L'art.19 D.Leg. 546/92, elenca in maniera tassativa gli atti suscettibili di impugnazione dinanzi alla CGT, specificando, al terzo comma, che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Orbene, l'atto di presa in carico non rientra nella fattispecie elencata dalla norma citata con conseguente inammissibilità per difetto del presupposto processuale del ricorso avverso un atto non contemplato nell'articolo suddetto. Il contribuente ha ricorso avverso una mera comunicazione con la quale è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria.
La S.C., già in passato, aveva ritenuto che tale avviso rientrasse tra gli atti amministrativi privi di valenza procedimentale, in quanto carenti della forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione del destinatario ( S.C. Sent. 21254/2023).
Sempre la S.C. , con l'Ord. 6589/2025 ha chiarito il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile davanti al G.T. “ quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo a corrente del debito tributario perché il fisco ha emesso di notificare l'avviso di accertamento “immediatamente esecutivo”.
I Giudici di legittimità, nel risolvere la questione dell'impugnabilità o meno dell'atto , hanno affermato “ in tema di giustizia tributaria possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.
Leg. 516/92 e tutti gli atti amministrativi aventi natura procedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente , modificandone unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Non possono, invece, essere soggetti di ricorso gli atti privi della predetta natura , sebbene promananti dall'Amministrazione RI , da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscono la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura procedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Tanto premesso, il ricorso risulta essere inammissibile.
Riguardo le spese, considerate le diverse interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo, la Corte ritiene equa la loro compensazione .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile con spese compensate.