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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2858/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv.to SCANDURRA LUCA, C.F._1
con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Acicatena (CT) il
03/12/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 17/11/2025 e cioè “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e , sciogliendo la comunione, autorizzando i coniugi
[...] CP_2
a vivere separati con annotazione della separazione nei registri dell'Anagrafe
del comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
2. Disporsi il versamento di un assegno di mantenimento di euro 600 da parte del signor in favore della signora CP_2 Parte_1
che dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese
[...]
con aggiornamento Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
3. Nulla per le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
2 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra Controparte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in
[...] CP_2
Acicatena (CT), in data 03/12/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ACICATENA (CT) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, atto n. 113, parte II, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2858/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv.to SCANDURRA LUCA, C.F._1
con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Acicatena (CT) il
03/12/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
1 del 17/11/2025 e cioè “
1. Pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e , sciogliendo la comunione, autorizzando i coniugi
[...] CP_2
a vivere separati con annotazione della separazione nei registri dell'Anagrafe
del comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
2. Disporsi il versamento di un assegno di mantenimento di euro 600 da parte del signor in favore della signora CP_2 Parte_1
che dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese
[...]
con aggiornamento Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
3. Nulla per le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
2 c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra Controparte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in
[...] CP_2
Acicatena (CT), in data 03/12/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ACICATENA (CT) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, atto n. 113, parte II, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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