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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 4.2.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 4.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Brindisi ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo CP_2
Summa, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: opposizione a precetto
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Con ricorso depositato il 03.03.2023, l' ha proposto opposizione CP_1 al precetto notificatogli il 20.2.2023, intimante il pagamento di euro 11246,49 a titolo di ricostituzione della pensione per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2023 e di spese di precetto, concludendo per l'insussistenza di un valido titolo esecutivo. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale. ____________
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Risulta dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti: - che con sentenza n. 180/17 , il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di “… …riconoscendo il diritto della ricorrente CP_2 ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui è titolare, includendo nella base di calcolo i contributi figurativi di malattia nei limiti di 52 settimanali. Condanna l al pagamento dei maggiori ratei CP_1 pensionistici dal dì della domanda di ricostituzione della pensione, oltre gli interessi legali”- che, attesa l'inottemperanza di al pagamento CP_1 del dovuto, parte opposta provvedeva a notificare precedenti atti di precetto in data 8.2.2017, e 24.3.2019, nonché atto di pignoramento in data 10.6.2019; - che con il presente precetto, notificato il 20.2.2023, parte opposta ha richiesto il pagamento di quanto dovuto limitatamente al periodo gennaio 2020 – marzo 2023, ritenendo valido titolo esecutivo la predetta sentenza n. 180/17. Ciò premesso, rileva il giudicante che la predetta sentenza non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico. Difatti, è vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico. Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo, e non essere desumibili aliunde.
2 La sentenza n.180/17 non contiene alcun dato che consenta di effettuare il calcolo per la quantificazione del credito connesso al predetto supplemento di pensione, né vi sono –nel presente giudizio- le condizioni per affermare che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza stessa. La predetta sentenza contiene pertanto un mero accertamento generico del diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico, ciò anche alla stregua del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può qualificarsi quale valido titolo esecutivo una sentenza in cui "… … la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso" (v. Cass. n. 14374/2016). L'opposizione va, pertanto, accolta. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico dell'opposto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 3.3.2023 da nei confronti di , così provvede: CP_1 CP_2
- accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 1865,00, oltre iva, cap e rimborso spese CP_1 come per legge. Brindisi, 4.2.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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