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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230026989330000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4992/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate Riscossione, depositato in data 3.3.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420230026989330000, relativa alla quota consortile per l'anno
2021 per l'importo complessivo di € 85,88 ( di cui € 80,00 per contributi ed € 5,88 per diritti di notifica), notificata in data 04.12.2023.
Lamentava la ricorrente la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico e per omessa motivazione in ordine alle opere di cui hanno beneficiato gli immobili e le varie voci di spesa a carico del contribuente.
Chiedeva pertanto l'annullamento del tributo. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni afferenti il merito della questione.
Concludeva chiedendo la condanna alle spese del richiedente.
Il Consorzio_2, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 31.1.2025 la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, siccome sollevata dall'Agenzia
Entrate Riscossione.
Essa è fondata.
L'agente di riscossione, invero, non può essere chiamato a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore allorquando, come avvenuto nel caso di specie, chiami in causa l'ente impositore con invito a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti posti in essere in relazione alla pretesa creditoria.
Il Consorzio_1, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
L'esame delle questioni poste dalla parte ricorrente necessita dell'esposizione sommaria dell'evoluzione legislativa alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).
Con la sentenza n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alla Legge regionale della Calabria ma fissando dei principi di carattere generale, che la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo in favore del singolo consorziato. Prendendo le mosse dalle conclusioni cui è giunta la Consulta è bene sin da subito ribadire che con la citata sentenza è stata affermata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Tralasciando le premesse che hanno condotto alla pronuncia della Corte, è bene puntualizzare alcuni principi che si traggono dalla citata sentenza e che costituiscono il paradigma costituzionale al quale richiamarsi nella presente disamina.
Un primo elemento attiene alla natura tributaria dei contributi consortili in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.
Trattasi di principio affermato anche dalla Corte Costituzionale quale revirement rispetto l'inziale prospettazione che considerava la natura paratributaria dei contributi consortili (sentenza n. 26 del 1998) rilevando che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione».
Scrive la Corte “Dopo la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza
3 maggio 2016, n. 8770).”
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Con la legge reg. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale prevedendo che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Esiste quindi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In virtù di tale iscrizione, i consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
Lo snodo che questa Corte di Giustizia tributaria ritiene assolutamente rilevante si ricava dalla lettura della stessa disposizione in esame per come formulata prima dell'intervento additivo della Consulta.
Nell'originaria formulazione l'art. 23 stabiliva che il contributo consortile di bonifica era costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed era applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - era testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponeva il beneficio per il consorziato.
La disposizione in esame doveva essere posta in stretta correlazione con il successivo art. 24, comma 2, legge reg. Calabria n. 11 del 2003, in virtù del quale il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio.
Poteva però accadere ( e spesso accadeva) che il contributo consortile di cui all'art. 23 benché suddiviso in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, venisse richiesto in modo inscindibile. Così facendo le due quote risultavano assolutamente indivisibili con la conseguenza che il necessario “beneficio” richiesto per la lettera b) condizionava anche la lettera a) che prescindeva dal beneficio.
Ad avviso della Consulta, tale modo di procedere e dunque la distinzione tra la lettera a) e la lettera b) comportava la violazione del principio del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponesse il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario».
Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a legge reg. Calabria n. 11 del 2003.
La stessa Corte Costituzionale ha tuttavia affermato che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.
Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La nuova disposizione legislativa ha certamente operato una diversa ripartizione dell'onere probatorio:
l'inserimento nel piano di classifica che non risulta essere stato impugnato determina una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato.
Come si evince immediatamente, nella nuova formulazione scompaiono le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, disancorate dal raggiungimento del beneficio fondiario. Recependo, dunque,
l'orientamento della Cassazione, potranno considerarsi legittimi quei soli contributi consortili che a monte abbiano per presupposto un'attività concreta posta in essere dal Consorzio di Bonifica, ricadente sul fondo e che costituisca un vantaggio atto a preservare, conservare o incrementare il valore del fondo stesso e normativa-regolamentare identificata nell'adozione dei piani di classifica.
Tutti i profili segnalati dal ricorrente meritano accoglimento
Nel caso in esame non può non osservarsi che la cartella esattoriale impugnata reca una motivazione del tutto inconferente e non aderente alla situazione di fatto.
Si legge infatti alla pag. 8 che il contributo è calcolato con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti in banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal consorzio con delibera del Associazione_1 n. 11 del 26/06/2014 sulla base delle linee guida stabilite alla Regione Calabria in data 16/01/2014. il suddetto piano di classifica è stato approvato con delibera di giunta regionale n.266 del
04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017.
Accade tuttavia che il riferimento al piano di classifica (delibera di giunta regionale n.266 del 04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017) non riguarda il Consorzio_2 ma il diverso Consorzio di Bonifica NI TA sicchè erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal
Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1.
Vi è poi da dire che il piano in questione non potrebbe comunque valere a fondare la pretesa impositiva in discussione fondandosi esso sul testo della legge regionale n. 11/03 dichiarato incostituzionale. L'atto risulta infatti deliberato in data 26/06/2014 (anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 13/17) e richiama, a proposito del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio, la lettera a) dell'art. 23 comma
1 l.r. 11/03.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento
Le spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dei resistenti con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 e l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge;
con distrazione se richiesta. Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230026989330000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4992/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate Riscossione, depositato in data 3.3.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420230026989330000, relativa alla quota consortile per l'anno
2021 per l'importo complessivo di € 85,88 ( di cui € 80,00 per contributi ed € 5,88 per diritti di notifica), notificata in data 04.12.2023.
Lamentava la ricorrente la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico e per omessa motivazione in ordine alle opere di cui hanno beneficiato gli immobili e le varie voci di spesa a carico del contribuente.
Chiedeva pertanto l'annullamento del tributo. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni afferenti il merito della questione.
Concludeva chiedendo la condanna alle spese del richiedente.
Il Consorzio_2, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 31.1.2025 la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, siccome sollevata dall'Agenzia
Entrate Riscossione.
Essa è fondata.
L'agente di riscossione, invero, non può essere chiamato a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore allorquando, come avvenuto nel caso di specie, chiami in causa l'ente impositore con invito a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti posti in essere in relazione alla pretesa creditoria.
Il Consorzio_1, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
L'esame delle questioni poste dalla parte ricorrente necessita dell'esposizione sommaria dell'evoluzione legislativa alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).
Con la sentenza n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alla Legge regionale della Calabria ma fissando dei principi di carattere generale, che la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo in favore del singolo consorziato. Prendendo le mosse dalle conclusioni cui è giunta la Consulta è bene sin da subito ribadire che con la citata sentenza è stata affermata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Tralasciando le premesse che hanno condotto alla pronuncia della Corte, è bene puntualizzare alcuni principi che si traggono dalla citata sentenza e che costituiscono il paradigma costituzionale al quale richiamarsi nella presente disamina.
Un primo elemento attiene alla natura tributaria dei contributi consortili in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.
Trattasi di principio affermato anche dalla Corte Costituzionale quale revirement rispetto l'inziale prospettazione che considerava la natura paratributaria dei contributi consortili (sentenza n. 26 del 1998) rilevando che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione».
Scrive la Corte “Dopo la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza
3 maggio 2016, n. 8770).”
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Con la legge reg. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale prevedendo che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Esiste quindi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In virtù di tale iscrizione, i consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
Lo snodo che questa Corte di Giustizia tributaria ritiene assolutamente rilevante si ricava dalla lettura della stessa disposizione in esame per come formulata prima dell'intervento additivo della Consulta.
Nell'originaria formulazione l'art. 23 stabiliva che il contributo consortile di bonifica era costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed era applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - era testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponeva il beneficio per il consorziato.
La disposizione in esame doveva essere posta in stretta correlazione con il successivo art. 24, comma 2, legge reg. Calabria n. 11 del 2003, in virtù del quale il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio.
Poteva però accadere ( e spesso accadeva) che il contributo consortile di cui all'art. 23 benché suddiviso in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, venisse richiesto in modo inscindibile. Così facendo le due quote risultavano assolutamente indivisibili con la conseguenza che il necessario “beneficio” richiesto per la lettera b) condizionava anche la lettera a) che prescindeva dal beneficio.
Ad avviso della Consulta, tale modo di procedere e dunque la distinzione tra la lettera a) e la lettera b) comportava la violazione del principio del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponesse il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario».
Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a legge reg. Calabria n. 11 del 2003.
La stessa Corte Costituzionale ha tuttavia affermato che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.
Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La nuova disposizione legislativa ha certamente operato una diversa ripartizione dell'onere probatorio:
l'inserimento nel piano di classifica che non risulta essere stato impugnato determina una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato.
Come si evince immediatamente, nella nuova formulazione scompaiono le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, disancorate dal raggiungimento del beneficio fondiario. Recependo, dunque,
l'orientamento della Cassazione, potranno considerarsi legittimi quei soli contributi consortili che a monte abbiano per presupposto un'attività concreta posta in essere dal Consorzio di Bonifica, ricadente sul fondo e che costituisca un vantaggio atto a preservare, conservare o incrementare il valore del fondo stesso e normativa-regolamentare identificata nell'adozione dei piani di classifica.
Tutti i profili segnalati dal ricorrente meritano accoglimento
Nel caso in esame non può non osservarsi che la cartella esattoriale impugnata reca una motivazione del tutto inconferente e non aderente alla situazione di fatto.
Si legge infatti alla pag. 8 che il contributo è calcolato con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti in banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal consorzio con delibera del Associazione_1 n. 11 del 26/06/2014 sulla base delle linee guida stabilite alla Regione Calabria in data 16/01/2014. il suddetto piano di classifica è stato approvato con delibera di giunta regionale n.266 del
04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017.
Accade tuttavia che il riferimento al piano di classifica (delibera di giunta regionale n.266 del 04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017) non riguarda il Consorzio_2 ma il diverso Consorzio di Bonifica NI TA sicchè erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal
Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1.
Vi è poi da dire che il piano in questione non potrebbe comunque valere a fondare la pretesa impositiva in discussione fondandosi esso sul testo della legge regionale n. 11/03 dichiarato incostituzionale. L'atto risulta infatti deliberato in data 26/06/2014 (anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 13/17) e richiama, a proposito del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio, la lettera a) dell'art. 23 comma
1 l.r. 11/03.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento
Le spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dei resistenti con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 e l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge;
con distrazione se richiesta. Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci