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Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 01516 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00579/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Sorice e Antonella Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Ospidaletto d'Alpinolo, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12
per la riforma N. 00579/2024 REG.RIC.
della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, n. -OMISSIS-, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
CC e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le odierne appellanti hanno impugnato, nel giudizio di primo grado, il parere prot.
n. -OMISSIS-, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Salerno e Avellino (nel prosieguo anche la “Soprintendenza”) ha negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, comma
4, lett. a), del D.lgs. n. 42/2004, in quanto “le opere così come realizzate hanno determinato un incremento delle superfici e dei volumi senza alcun titolo abilitativo”.
2. Gli interventi di cui è stata chiesta la sanatoria consistono in “1. Incremento di altezza del solaio di copertura del corpo centrale del fabbricato, per una altezza media di mt. 2,56 e di volume pari a mc. 87,00 circa, ove sono stati ricavati n. 2 locali pari a complessivi mq. 24,00; 2. Incremento dell'altezza del solaio di copertura del sottotetto e dei due torrini laterali, con conseguente ricavo di un ambiente destinato
a deposito, per un totale di circa mq. 7,13 di superficie e mt. 1,60 di altezza, un locale bagno di circa mq. 18,65 di superficie per una altezza media di mt. 1,80 per un volume complessivo di mc. 94,97; 3. Abbassamento del piano di campagna, lato nord, tale da determinare un incremento del volume fuori terra pari a mec. 88,89. L'incremento di volumetria realizzata senza alcun titolo abilitativo è pari a mc. 270,00 circa”. N. 00579/2024 REG.RIC.
3. Le ricorrenti hanno censurato il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, in quanto i volumi realizzati rientrerebbero nei limiti previsti dall'art. 181 bis del D.P.R. n. 42/2004 e le opere non inciderebbero in modo rilevante sul paesaggio.
4. Il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
5. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la regione Campania (sede staccata di
Salerno) ha respinto il ricorso. I passaggi motivazionali fondamentali della sentenza impugnata sono i seguenti:
(i) “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa di cui all'art.
167 del D. Lgs. n. 42/2004, in materia di tutela del paesaggio, deve essere interpreta in maniera rigorosa, nel senso, quindi, di consentire l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica esclusivamente per quei lavori che, seppur realizzati in assenza o difformità dalla relativa autorizzazione, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (T.A.R.
Salerno, (Campania) sez. II, 12 novembre 2020, n. 1637)”;
(ii) “Nel caso di specie, è incontestato che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica postuma abbiano determinato un incremento di volume in assenza di titolo abilitativo pari a mc. 270,00 circa”;
(iii) “La Soprintendenza ha, quindi, legittimamente espresso parere negativo alla sanabilità degli interventi, precisando, altresì, che la compatibilità paesaggistica postuma è accertata con riguardo allo stato dei luoghi attuale e non a quello derivante da trasformazione per come proposto da parte ricorrente in sede progettuale”;
(iv) “Il Collegio ritiene, peraltro, che non rilevi il riferimento all'art. 181, comma
1 bis, del D. Lgs. n. 42/2004, il quale concerne la rilevanza penale dell'illecito N. 00579/2024 REG.RIC.
commesso (se tale da configurare una mera contravvenzione ovvero un'ipotesi delittuosa)”.
6. Con l'odierno atto di appello, pertanto, le ricorrenti impugnano la sentenza del
T.A.R.
7. Il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, benché ritualmente intimato, non si è costituito nel giudizio di appello. Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo e la Soprintendenza si sono invece costituiti nel giudizio di appello, ancorché con memoria di mero stile.
8. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
9. Le censure sollevate avverso la sentenza appellata (sostanzialmente ripropositive dei motivi di impugnazione articolati in primo grado) sono essenzialmente due.
La prima censura evidenzia che “l'incremento di volumetria già realizzato … pari a mc 270,00” sarebbe “rientrante tra le ipotesi previste dall'art. 181 comma 1 bis, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.56/2016, in quanto non superiore al 30% della volumetria assentita e inferiore a 750 mc”.
La seconda censura evidenzia, invece, che “le opere realizzate non incidevano in modo rilevante sulla qualità del paesaggio”.
10. Entrambe le censure sono infondate.
11. A tal proposito, corre l'obbligo di richiamare innanzitutto il contenuto dispositivo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Orbene:
(i) il comma 1 dispone che “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con N. 00579/2024 REG.RIC.
le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
(ii) il comma 1-bis dispone, invece, che “la pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
In sintesi, quindi, il comma 1 individua i reati paesaggistici aventi natura contravvenzionale, mentre il comma 1-bis individua i reati paesaggistici aventi natura delittuosa.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto (su cui le ricorrenti fanno leva) secondo cui l'abuso de quo avrebbe natura soltanto contravvenzionale (anziché delittuosa) è irrilevante ai fini dell'annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica postuma impugnato nel presente giudizio.
Ed infatti, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4, d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, non dipende dalla natura contravvenzionale (o meno) del reato paesaggistico, bensì da circostanze diverse che risultano distintamente enucleate dalla summenzionata norma (id est la presenza di lavori che non hanno determinato alcuna creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; oppure la presenza di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). N. 00579/2024 REG.RIC.
Va da sé che la circostanza che l'abuso paesaggistico abbia una volumetria non superiore rispetto alla soglia richiesta ai fini del “passaggio” dal reato contravvenzionale al reato delittuoso, è di per sé irrilevante.
Ciò che conta, infatti, ai fini della risoluzione della presente controversia, è l'esistenza
(o meno) di un incremento di superfici e volumi utili, a prescindere dall'entità di tale incremento.
Il meccanismo procedimentale ex art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è delineato, infatti, in guisa tale da assicurare che il parere paesaggistico postumo possa essere rilasciato dalla Soprintendenza soltanto se (e nella misura in cui) l'abuso abbia una consistenza “minore”, e cioè non comporti alcun incremento di volumi e superfici utili: soltanto dopo aver rilevato l'assenza di siffatta condizione ostativa, pertanto, la
Soprintendenza potrà allora pronunciarsi (nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica) sulla concreta coerenza tra l'abuso segnalato e il contesto paesaggistico circostante.
Va da sé che l'iter procedimentale sotteso al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è sostanzialmente bifasico, atteso che la Soprintendenza dovrà dapprima verificare l'ammissibilità dell'istanza (id est l'assenza di qualsiasi incremento di superfici e volumi utili) e poi – una volta esitata positivamente la prima fase – scrutinare la fondatezza dell'istanza (id est la concreta assenza di qualsiasi pregiudizio arrecato al quadro paesaggistico presente in loco).
Nel caso di specie, come già visto, la Soprintendenza ha rilevato la presenza di un incremento di superfici e volumi utili (incremento peraltro pacifico nel presente giudizio e pari al significativo valore di 270 mc), e cioè di una condizione di oggettiva inammissibilità a priori dell'istanza.
La presenza di tale condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, rende completamente N. 00579/2024 REG.RIC.
irrilevanti, quindi, sia la sussistenza dei presupposti del reato meramente contravvenzionale, sia la denunciata assenza di una concreta lesione del contesto paesaggistico circostante.
12. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato.
13. Tenuto conto della costituzione in giudizio di mero stile del Ministero, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese legali del giudizio di appello tra gli appellanti e il Ministero. Nulla sulle spese, invece, nei confronti del Comune, in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate tra gli appellanti e il Ministero. Nulla sulle spese, invece, nei confronti del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele CC, Consigliere, Estensore N. 00579/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Michele CC
IL PRESIDENTE
DI CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 01516 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00579/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Sorice e Antonella Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Ospidaletto d'Alpinolo, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12
per la riforma N. 00579/2024 REG.RIC.
della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, n. -OMISSIS-, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
CC e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le odierne appellanti hanno impugnato, nel giudizio di primo grado, il parere prot.
n. -OMISSIS-, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Salerno e Avellino (nel prosieguo anche la “Soprintendenza”) ha negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, comma
4, lett. a), del D.lgs. n. 42/2004, in quanto “le opere così come realizzate hanno determinato un incremento delle superfici e dei volumi senza alcun titolo abilitativo”.
2. Gli interventi di cui è stata chiesta la sanatoria consistono in “1. Incremento di altezza del solaio di copertura del corpo centrale del fabbricato, per una altezza media di mt. 2,56 e di volume pari a mc. 87,00 circa, ove sono stati ricavati n. 2 locali pari a complessivi mq. 24,00; 2. Incremento dell'altezza del solaio di copertura del sottotetto e dei due torrini laterali, con conseguente ricavo di un ambiente destinato
a deposito, per un totale di circa mq. 7,13 di superficie e mt. 1,60 di altezza, un locale bagno di circa mq. 18,65 di superficie per una altezza media di mt. 1,80 per un volume complessivo di mc. 94,97; 3. Abbassamento del piano di campagna, lato nord, tale da determinare un incremento del volume fuori terra pari a mec. 88,89. L'incremento di volumetria realizzata senza alcun titolo abilitativo è pari a mc. 270,00 circa”. N. 00579/2024 REG.RIC.
3. Le ricorrenti hanno censurato il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, in quanto i volumi realizzati rientrerebbero nei limiti previsti dall'art. 181 bis del D.P.R. n. 42/2004 e le opere non inciderebbero in modo rilevante sul paesaggio.
4. Il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
5. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la regione Campania (sede staccata di
Salerno) ha respinto il ricorso. I passaggi motivazionali fondamentali della sentenza impugnata sono i seguenti:
(i) “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa di cui all'art.
167 del D. Lgs. n. 42/2004, in materia di tutela del paesaggio, deve essere interpreta in maniera rigorosa, nel senso, quindi, di consentire l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica esclusivamente per quei lavori che, seppur realizzati in assenza o difformità dalla relativa autorizzazione, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (T.A.R.
Salerno, (Campania) sez. II, 12 novembre 2020, n. 1637)”;
(ii) “Nel caso di specie, è incontestato che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica postuma abbiano determinato un incremento di volume in assenza di titolo abilitativo pari a mc. 270,00 circa”;
(iii) “La Soprintendenza ha, quindi, legittimamente espresso parere negativo alla sanabilità degli interventi, precisando, altresì, che la compatibilità paesaggistica postuma è accertata con riguardo allo stato dei luoghi attuale e non a quello derivante da trasformazione per come proposto da parte ricorrente in sede progettuale”;
(iv) “Il Collegio ritiene, peraltro, che non rilevi il riferimento all'art. 181, comma
1 bis, del D. Lgs. n. 42/2004, il quale concerne la rilevanza penale dell'illecito N. 00579/2024 REG.RIC.
commesso (se tale da configurare una mera contravvenzione ovvero un'ipotesi delittuosa)”.
6. Con l'odierno atto di appello, pertanto, le ricorrenti impugnano la sentenza del
T.A.R.
7. Il Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, benché ritualmente intimato, non si è costituito nel giudizio di appello. Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo e la Soprintendenza si sono invece costituiti nel giudizio di appello, ancorché con memoria di mero stile.
8. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
9. Le censure sollevate avverso la sentenza appellata (sostanzialmente ripropositive dei motivi di impugnazione articolati in primo grado) sono essenzialmente due.
La prima censura evidenzia che “l'incremento di volumetria già realizzato … pari a mc 270,00” sarebbe “rientrante tra le ipotesi previste dall'art. 181 comma 1 bis, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.56/2016, in quanto non superiore al 30% della volumetria assentita e inferiore a 750 mc”.
La seconda censura evidenzia, invece, che “le opere realizzate non incidevano in modo rilevante sulla qualità del paesaggio”.
10. Entrambe le censure sono infondate.
11. A tal proposito, corre l'obbligo di richiamare innanzitutto il contenuto dispositivo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Orbene:
(i) il comma 1 dispone che “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con N. 00579/2024 REG.RIC.
le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
(ii) il comma 1-bis dispone, invece, che “la pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
In sintesi, quindi, il comma 1 individua i reati paesaggistici aventi natura contravvenzionale, mentre il comma 1-bis individua i reati paesaggistici aventi natura delittuosa.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto (su cui le ricorrenti fanno leva) secondo cui l'abuso de quo avrebbe natura soltanto contravvenzionale (anziché delittuosa) è irrilevante ai fini dell'annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica postuma impugnato nel presente giudizio.
Ed infatti, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4, d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, non dipende dalla natura contravvenzionale (o meno) del reato paesaggistico, bensì da circostanze diverse che risultano distintamente enucleate dalla summenzionata norma (id est la presenza di lavori che non hanno determinato alcuna creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; oppure la presenza di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). N. 00579/2024 REG.RIC.
Va da sé che la circostanza che l'abuso paesaggistico abbia una volumetria non superiore rispetto alla soglia richiesta ai fini del “passaggio” dal reato contravvenzionale al reato delittuoso, è di per sé irrilevante.
Ciò che conta, infatti, ai fini della risoluzione della presente controversia, è l'esistenza
(o meno) di un incremento di superfici e volumi utili, a prescindere dall'entità di tale incremento.
Il meccanismo procedimentale ex art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è delineato, infatti, in guisa tale da assicurare che il parere paesaggistico postumo possa essere rilasciato dalla Soprintendenza soltanto se (e nella misura in cui) l'abuso abbia una consistenza “minore”, e cioè non comporti alcun incremento di volumi e superfici utili: soltanto dopo aver rilevato l'assenza di siffatta condizione ostativa, pertanto, la
Soprintendenza potrà allora pronunciarsi (nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica) sulla concreta coerenza tra l'abuso segnalato e il contesto paesaggistico circostante.
Va da sé che l'iter procedimentale sotteso al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è sostanzialmente bifasico, atteso che la Soprintendenza dovrà dapprima verificare l'ammissibilità dell'istanza (id est l'assenza di qualsiasi incremento di superfici e volumi utili) e poi – una volta esitata positivamente la prima fase – scrutinare la fondatezza dell'istanza (id est la concreta assenza di qualsiasi pregiudizio arrecato al quadro paesaggistico presente in loco).
Nel caso di specie, come già visto, la Soprintendenza ha rilevato la presenza di un incremento di superfici e volumi utili (incremento peraltro pacifico nel presente giudizio e pari al significativo valore di 270 mc), e cioè di una condizione di oggettiva inammissibilità a priori dell'istanza.
La presenza di tale condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, co. 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, rende completamente N. 00579/2024 REG.RIC.
irrilevanti, quindi, sia la sussistenza dei presupposti del reato meramente contravvenzionale, sia la denunciata assenza di una concreta lesione del contesto paesaggistico circostante.
12. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato.
13. Tenuto conto della costituzione in giudizio di mero stile del Ministero, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese legali del giudizio di appello tra gli appellanti e il Ministero. Nulla sulle spese, invece, nei confronti del Comune, in quanto non costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate tra gli appellanti e il Ministero. Nulla sulle spese, invece, nei confronti del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele CC, Consigliere, Estensore N. 00579/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Michele CC
IL PRESIDENTE
DI CO
IL SEGRETARIO