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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2017
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3671/2017 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Tersigni ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Broccostella Via Stella, 36/B presso il suo lo studio…....Attore opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Marco Zangrilli el. Controparte_1 C.F._1
dom. in Cassino Largo Dante n. 5 presso l'avv. Gianluca Ciaraldi………….……….Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza del giorno 23 aprile 2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
754/2017 di questo Tribunale, e con il quale gli ha ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 27.456,00 oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 1) in via principale a) revocare il decreto d'ingiunzione n. 754/2017 -R.G. n.
2781/17- del 7 luglio 2017, con il quale l' intestato Tribunale ha ingiunto al di Parte_1
pagare al sig. , (…) , entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del Parte_2 CP_1
pagina 1 di 5 predetto decreto, la somma di € 27.456,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231 del 2002
dalla scadenza delle singole parcelle fino al saldo, nonché € 259,00 per spese, € 1.305,00 per
compensi, rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
II. In via
riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. , (…), alle Parte_3
obbligazioni assunte con il riferimento di incarico professionale di cui alla determinazione del Comune
di Arpino-Settore III Gestione del Territorio- n. 723 racc. gen. del 5 dicembre 2006; b) per l'effetto
della declaratoria sub a., condannare il sig. , al risarcimento del danno Parte_4
nei confronti del , con sede legale in 03033 Arpino (Fr), Via dell'Aquila Romana, 2, Parte_1
con codice fiscale e partita I.VA. , in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione. Con vittoria di spese”.
Si è costituito che ha impugnato le avverse domande e ha così concluso: “…in via Controparte_1
principale, nel merito, accertato e dichiarato l'esatto e puntuale adempimento del Dott. agli CP_1
obblighi assunti, rigettare l'opposizione del , in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi fatti valere e per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto,
concedendo la provvisoria esecuzione fin dalla prima udienza di comparizione;
b) sempre in via
principale rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi su esposti;
c) condannare la parte opponente ai danni da lite
temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio".
Il Giudice ha disposto CTU, nominando il dott. Persona_1
All'udienza del 23 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'opposizione merita il rigetto.
La vicenda trae origine da un incarico che il ha conferito al dottore in chimica, il Pt_1 CP_1
5 dicembre 2006, unitamente all'ing. in virtù delle loro competenze. Il predetto incarico Pt_5
concerneva la progettazione, nelle sue fasi preliminari, definitiva ed esecutiva, della realizzazione dell'intervento denominato “Piano di caratterizzazione e bonifica del sito in località Coste Calde – pagina 2 di 5 Selvelle”, come formalizzato nella determinazione n. 723 della raccolta generale, con registrazione al
Settore 3° – Gestione del Territorio al n. 225. Dalla disamina degli atti di causa emerge che successivamente, in data 20 aprile 2009, lo stesso ha depositato agli atti del il CP_1 Pt_1
progetto definitivo inerente alle opere di “Messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione della discarica in località Costecalde – Selvelle – II lotto”. Tale documento tecnico, recante l'importo previsto e identificato come “Intervento n. 37”, ha avuto l'approvazione formale con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2009. Inoltre, il 15 luglio 2009, a seguito della concessione del finanziamento da parte della , il ha convalidato il progetto esecutivo Parte_6 Pt_1
dell'intervento descritto, elaborato dai due professionisti originariamente incaricati;
nell'ambito di tale incarico rientravano, tra l'altro, ispezioni in sito con redazione delle relative relazioni, la partecipazione a conferenze di servizi, l'elaborazione di diversi progetti preliminari e interlocutori nonché la stesura di relazioni tecnico-economiche. In seguito, il 7 ottobre 2009, a conclusione di una procedura pubblica di gara, è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il e l'impresa aggiudicataria, cui è Parte_1
seguita la formale consegna dei lavori, ultimati il 6 dicembre 2010: da novembre 2009 fino al dicembre
2010 il ha continuato a prestare la sua attività professionale. Infine, il 31 dicembre 2010 il CP_1
ha approvato, con apposita determinazione, la contabilità finale dei lavori, redatta dai tecnici Pt_1
incaricati. A seguito di tale attività, il ha emesso parcelle nei confronti del per una CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 74.936,32 ma questo ne ha liquidate solo alcune, afferenti a prestazioni di natura tecnica e analitica;
nulla invece, ha corrisposto per le ulteriori attività professionali riguardanti le competenze per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza,
in fase progettuale ed esecutiva, e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e la caratterizzazione del sito interessato. Rimane a favore del un credito di € 27.456,00, oltre la CP_1
ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile, somme poi richieste con il decreto ingiuntivo qui opposto.
A giustificazione del suo inadempimento, il ha lamentato che nel corso dell'anno 2011, il Pt_1
personale dell' unitamente ai tecnici dell'Area bonifica e recupero aree e siti inquinati Parte_7
pagina 3 di 5 della e agli operatori della Provincia di Frosinone, hanno condotto diversi sopralluoghi Parte_6
presso il sito oggetto d'intervento nel territorio del Comune di e tali attività di verifica hanno Pt_1
portato all'emersione di gravi criticità sia nell'esecuzione materiale delle opere previste sia nella relativa fase di contabilizzazione. Le lamentele del non possono condividersi perché il Ctu ha Pt_1
accertato che le prestazioni professionali rese dal sono congrue rispetto all'incarico di CP_1
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'attuazione dell'intervento denominato “Piano di caratterizzazione e bonifica del sito in località Coste Calde – Selvelle” conferitogli dal Parte_1
in data 5.12.2006 con determinazione n. 723 racc. gen, Registro Settore 3° - gestione del
[...]
Territorio n. 225. Al riguardo, circa i rilievi critici svolti dagli enti suddetti e fatti propri dal il Pt_1
CTU ha sottolineato che alcuna responsabilità può essere addebitata al perché questi, ha CP_1
correttamente svolto le prestazioni richiestegli (pagg. 15 e ss. della perizia). Le perplessità sulla non corretta classificazione dei codici CER (oggi EER – Elenco Europeo Rifiuti), rispetto a quelli correttamente ipotizzati dal in sede di progetto esecutivo, sono superate dai chiarimenti CP_1
forniti dal consulente all'udienza del 23 aprile 2025: in tale sede il dott. ha riferito che le Per_1
operazioni di smaltimento si sono svolte tra il 2010 e il 2013, ma non con cadenza quotidiana e,
pertanto, era impraticabile per un direttore monitorare costantemente, attimo per attimo, tali attività. I
rilievi critici del sull'espressione utilizzata dal CTU, secondo cui “gli errori sono caduti in Pt_1
fase esecutiva”, non hanno fondamento perché il consulente non si riferiva agli “errori” del CP_1
è, infatti, emerso che quest'ultimo non ha assunto la direzione dei lavori di quella bonifica ed è
plausibile che eventuali irregolarità siano state rilevate solo successivamente. Come accertato dal consulente, la responsabilità di una corretta classificazione dei rifiuti al momento dello smaltimento ricade su chi li detiene o su chi li ha prodotti, nella specie il Comune come soggetto detentore e, come produttore, la ditta esecutrice eventualmente incaricata, sotto la supervisione del direttore dei lavori:
quindi, l'errata distinzione tra le tipologie di rifiuti può essere imputata esclusivamente a chi ha compiuto l'operazione in modo concreto. Il muove critiche alla CTU ma esso, nello Pt_1
pagina 4 di 5 svolgimento della perizia, è stato presente solo una volta in occasione del sopralluogo sul sito e non all'apertura delle operazioni stesse, momento fondamentale, né ha fatto poi alcuna osservazione alla bozza preliminare. Inoltre, assume rilievo il silenzio del sul deposito di copiosa Pt_1
documentazione da parte del contenente anche una querela di falso sulla perizia di variante e CP_1
in cui la firma del è stata riconosciuta apocrifa: l'ente non ha contestato le note in cui egli ha CP_1
invocato il suo mancato coinvolgimento nella stesura della variante. Infine, le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto ricadono, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A. (Cass. sez. un., ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976): nella specie non sono emersi elementi tali da giustificare una eccezione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 e al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 754/2017.
Condanna il al pagamento in favore di delle spese di questo Parte_1 Controparte_1
giudizio che si quantificano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Marco Zangrilli dichiaratosi antistatario. NE
definitivamente le spese di CTU, come già provvisoriamente liquidate, a carico del Pt_1
Cassino, 6 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3671/2017 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Tersigni ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Broccostella Via Stella, 36/B presso il suo lo studio…....Attore opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Marco Zangrilli el. Controparte_1 C.F._1
dom. in Cassino Largo Dante n. 5 presso l'avv. Gianluca Ciaraldi………….……….Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza del giorno 23 aprile 2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
754/2017 di questo Tribunale, e con il quale gli ha ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 27.456,00 oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 1) in via principale a) revocare il decreto d'ingiunzione n. 754/2017 -R.G. n.
2781/17- del 7 luglio 2017, con il quale l' intestato Tribunale ha ingiunto al di Parte_1
pagare al sig. , (…) , entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del Parte_2 CP_1
pagina 1 di 5 predetto decreto, la somma di € 27.456,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231 del 2002
dalla scadenza delle singole parcelle fino al saldo, nonché € 259,00 per spese, € 1.305,00 per
compensi, rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
II. In via
riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. , (…), alle Parte_3
obbligazioni assunte con il riferimento di incarico professionale di cui alla determinazione del Comune
di Arpino-Settore III Gestione del Territorio- n. 723 racc. gen. del 5 dicembre 2006; b) per l'effetto
della declaratoria sub a., condannare il sig. , al risarcimento del danno Parte_4
nei confronti del , con sede legale in 03033 Arpino (Fr), Via dell'Aquila Romana, 2, Parte_1
con codice fiscale e partita I.VA. , in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione. Con vittoria di spese”.
Si è costituito che ha impugnato le avverse domande e ha così concluso: “…in via Controparte_1
principale, nel merito, accertato e dichiarato l'esatto e puntuale adempimento del Dott. agli CP_1
obblighi assunti, rigettare l'opposizione del , in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per tutti i motivi fatti valere e per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto,
concedendo la provvisoria esecuzione fin dalla prima udienza di comparizione;
b) sempre in via
principale rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi su esposti;
c) condannare la parte opponente ai danni da lite
temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; d) Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio".
Il Giudice ha disposto CTU, nominando il dott. Persona_1
All'udienza del 23 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'opposizione merita il rigetto.
La vicenda trae origine da un incarico che il ha conferito al dottore in chimica, il Pt_1 CP_1
5 dicembre 2006, unitamente all'ing. in virtù delle loro competenze. Il predetto incarico Pt_5
concerneva la progettazione, nelle sue fasi preliminari, definitiva ed esecutiva, della realizzazione dell'intervento denominato “Piano di caratterizzazione e bonifica del sito in località Coste Calde – pagina 2 di 5 Selvelle”, come formalizzato nella determinazione n. 723 della raccolta generale, con registrazione al
Settore 3° – Gestione del Territorio al n. 225. Dalla disamina degli atti di causa emerge che successivamente, in data 20 aprile 2009, lo stesso ha depositato agli atti del il CP_1 Pt_1
progetto definitivo inerente alle opere di “Messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione della discarica in località Costecalde – Selvelle – II lotto”. Tale documento tecnico, recante l'importo previsto e identificato come “Intervento n. 37”, ha avuto l'approvazione formale con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2009. Inoltre, il 15 luglio 2009, a seguito della concessione del finanziamento da parte della , il ha convalidato il progetto esecutivo Parte_6 Pt_1
dell'intervento descritto, elaborato dai due professionisti originariamente incaricati;
nell'ambito di tale incarico rientravano, tra l'altro, ispezioni in sito con redazione delle relative relazioni, la partecipazione a conferenze di servizi, l'elaborazione di diversi progetti preliminari e interlocutori nonché la stesura di relazioni tecnico-economiche. In seguito, il 7 ottobre 2009, a conclusione di una procedura pubblica di gara, è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il e l'impresa aggiudicataria, cui è Parte_1
seguita la formale consegna dei lavori, ultimati il 6 dicembre 2010: da novembre 2009 fino al dicembre
2010 il ha continuato a prestare la sua attività professionale. Infine, il 31 dicembre 2010 il CP_1
ha approvato, con apposita determinazione, la contabilità finale dei lavori, redatta dai tecnici Pt_1
incaricati. A seguito di tale attività, il ha emesso parcelle nei confronti del per una CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 74.936,32 ma questo ne ha liquidate solo alcune, afferenti a prestazioni di natura tecnica e analitica;
nulla invece, ha corrisposto per le ulteriori attività professionali riguardanti le competenze per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza,
in fase progettuale ed esecutiva, e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e la caratterizzazione del sito interessato. Rimane a favore del un credito di € 27.456,00, oltre la CP_1
ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile, somme poi richieste con il decreto ingiuntivo qui opposto.
A giustificazione del suo inadempimento, il ha lamentato che nel corso dell'anno 2011, il Pt_1
personale dell' unitamente ai tecnici dell'Area bonifica e recupero aree e siti inquinati Parte_7
pagina 3 di 5 della e agli operatori della Provincia di Frosinone, hanno condotto diversi sopralluoghi Parte_6
presso il sito oggetto d'intervento nel territorio del Comune di e tali attività di verifica hanno Pt_1
portato all'emersione di gravi criticità sia nell'esecuzione materiale delle opere previste sia nella relativa fase di contabilizzazione. Le lamentele del non possono condividersi perché il Ctu ha Pt_1
accertato che le prestazioni professionali rese dal sono congrue rispetto all'incarico di CP_1
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'attuazione dell'intervento denominato “Piano di caratterizzazione e bonifica del sito in località Coste Calde – Selvelle” conferitogli dal Parte_1
in data 5.12.2006 con determinazione n. 723 racc. gen, Registro Settore 3° - gestione del
[...]
Territorio n. 225. Al riguardo, circa i rilievi critici svolti dagli enti suddetti e fatti propri dal il Pt_1
CTU ha sottolineato che alcuna responsabilità può essere addebitata al perché questi, ha CP_1
correttamente svolto le prestazioni richiestegli (pagg. 15 e ss. della perizia). Le perplessità sulla non corretta classificazione dei codici CER (oggi EER – Elenco Europeo Rifiuti), rispetto a quelli correttamente ipotizzati dal in sede di progetto esecutivo, sono superate dai chiarimenti CP_1
forniti dal consulente all'udienza del 23 aprile 2025: in tale sede il dott. ha riferito che le Per_1
operazioni di smaltimento si sono svolte tra il 2010 e il 2013, ma non con cadenza quotidiana e,
pertanto, era impraticabile per un direttore monitorare costantemente, attimo per attimo, tali attività. I
rilievi critici del sull'espressione utilizzata dal CTU, secondo cui “gli errori sono caduti in Pt_1
fase esecutiva”, non hanno fondamento perché il consulente non si riferiva agli “errori” del CP_1
è, infatti, emerso che quest'ultimo non ha assunto la direzione dei lavori di quella bonifica ed è
plausibile che eventuali irregolarità siano state rilevate solo successivamente. Come accertato dal consulente, la responsabilità di una corretta classificazione dei rifiuti al momento dello smaltimento ricade su chi li detiene o su chi li ha prodotti, nella specie il Comune come soggetto detentore e, come produttore, la ditta esecutrice eventualmente incaricata, sotto la supervisione del direttore dei lavori:
quindi, l'errata distinzione tra le tipologie di rifiuti può essere imputata esclusivamente a chi ha compiuto l'operazione in modo concreto. Il muove critiche alla CTU ma esso, nello Pt_1
pagina 4 di 5 svolgimento della perizia, è stato presente solo una volta in occasione del sopralluogo sul sito e non all'apertura delle operazioni stesse, momento fondamentale, né ha fatto poi alcuna osservazione alla bozza preliminare. Inoltre, assume rilievo il silenzio del sul deposito di copiosa Pt_1
documentazione da parte del contenente anche una querela di falso sulla perizia di variante e CP_1
in cui la firma del è stata riconosciuta apocrifa: l'ente non ha contestato le note in cui egli ha CP_1
invocato il suo mancato coinvolgimento nella stesura della variante. Infine, le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto ricadono, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A. (Cass. sez. un., ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976): nella specie non sono emersi elementi tali da giustificare una eccezione.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 e al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 754/2017.
Condanna il al pagamento in favore di delle spese di questo Parte_1 Controparte_1
giudizio che si quantificano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi all'avv. Marco Zangrilli dichiaratosi antistatario. NE
definitivamente le spese di CTU, come già provvisoriamente liquidate, a carico del Pt_1
Cassino, 6 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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