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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa MA IA ZI Presidente rel
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2616/23 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MA Rosaria Mozzetti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Latina, Via IV Novembre n. 100;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Ciarelli e dall'Avv. Laura
LO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, n.
518/2023 pubblicata in data 20.04.2023;
Conclusioni delle parti: come in atti. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 2 febbraio 2015 al 13 ottobre 2019 con mansioni di addetta cuoca - CP_2
IV livello del CCNL di settore, esponeva di aver ottenuto nel mese di marzo 2019, a fronte di una retribuzione netta di € 1.1124,00, la minor somma di € 844,00, di non aver percepito alcuna retribuzione dal mese di aprile 2019 al mese di ottobre 2019, per un importo complessivo di €
9.688,57, e di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro - intervenuta il 13 ottobre 2019
- il Tfr pari ad € 5.780,22, le ferie residue pari ad € 2.809,07, i permessi residui pari ad € 2.977,31 nonché i ratei di 13^ e 14^ pari a € 1.501,40.
Assumeva, altresì, che, intervenuto il fallimento della veniva ammessa in privilegio al CP_2
CP_ passivo per l'importo di € 21.741,86; che in data 4 gennaio 2021 presentava presso l' - Sede di
Latina - domanda di intervento al Fondo di Garanzia per € 5.780,22 a titolo di TFR ed € 5.400,52 a CP_ titolo di crediti da lavoro;
che l' con nota dell'1 giugno 2021 richiedeva copia dello stato passivo con attestazione di conformità nonché il mandato di assistenza e rappresentanza al legale per la presentazione della domanda;
che, ricevuta tale documentazione e riconosciuti i soli crediti da lavoro,
l'Istituto richiedeva “copia autentica dello stato passivo con la rettifica dell'importo ammesso a titolo di TFR. L'importo di TFR specificato nella richiesta del credito è pari ad € 580,22 anziché ad €
5780,22”; che la richiesta avanzata dall'Ente era finalizzata ad evitare o ritardare il pagamento del credito a titolo di Tfr avendo ella pienamente ottemperato all'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti postulati dall'art. 2 L. 297/1982 ai fini del pagamento del Tfr da parte del Fondo di
Garanzia.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che sussiste il diritto della ricorrente a percepire dall la somma di Euro CP_1
5.780,22, a titolo di saldo del TFR, così come esposto nella parte in premessa del presente atto, somma richiesta, per tale causale, in via amministrativa con la domanda presentata all come CP_1 esposto nella parte in premessa del presente ricorso, o quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta dall per tali causali, in corso di causa, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto a tali prestazioni e quindi dalla data di cessazione del rapporto di Lavoro in questione, fino al pagamento effettivo, come per legge;
-condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e sede provinciale di
Latina sita in Latina, via Cesare Battisti n. 52, a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 5.780,22 a titolo d saldo del TFR, così come esposto nella parte in premessa del presente ricorso, o in quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta dall per tali causali, in CP_1 corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto a tali prestazioni e quindi dalla data di cessazione del rapporto di Lavoro in questione fino al pagamento effettivo, come per legge;
-condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, comprensive dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
CP_ Resisteva in giudizio l' deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese.
Evidenziava, in particolare, che nella richiesta di ammissione al passivo era stato indicato erroneamente un importo di Tfr pari a € 580,22, che il curatore fallimentare aveva proposto l'ammissione come da richiesta del creditore non specificando l'importo del Tfr e così anche il Giudice
Delegato aveva proceduto ad ammettere al passivo la lavoratrice per l'importo come da domanda del curatore, e cioè per € 580,22.
Richiamava, infine, la Circolare 74/2008, la quale alla voce “accertamento del credito in caso di fallimento” prevede testualmente che “l'ammissione del credito nello stato passivo determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia” e precisava che, ove fosse pervenuto lo stato passivo rettificato, l'Istituto avrebbe erogato la prestazione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, rigettava integralmente il ricorso poiché, pur essendo pacifico che il provvedimento di ammissione al passivo del credito - ancorché concernente il complessivo importo di € 21.741,86 fatto valere in sede d'insinuazione - recasse una erronea indicazione della somma imputata TFR, tale errore non poteva essere mondato da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento viziato. Ciò in quanto l'art. 2, c. 2, I. n. 297/1982 vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 I. fall. (da ultimo, Cass. 3165/2022). L'erogazione di una prestazione previdenziale di importo differente da quello formalmente risultante avrebbe poi potuto impedire all'Istituto di surrogarsi per l'intero ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.
Avverso detta sentenza interponeva appello per non avere il Tribunale considerato che Parte_2 la sua domanda non era finalizzata a modificare il provvedimento fallimentare bensì ad accertare l'esistenza del diritto al riconoscimento del credito per accedere al Fondo di garanzia per Tfr. CP_ Assumeva, altresì, che per l' non vi sarebbe alcuna impossibilità di surroga per l'intero posto che l'importo di € 5.780,22 rivendicato a titolo di Tfr risulterebbe indicato nel ricorso per l'ammissione allo stato passivo e nel Mod. SR 52 sottoscritto dal Curatore.
CP_ Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo la piena conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
La vicenda è pacifica. A spetta, a titolo di TFR, la somma di euro 5.780,22, non pagata Parte_1 dal datore di lavoro nel frattempo sottoposto a procedura concorsuale. CP_2
Al fine di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro opera il
Fondo di Garanzia , sostituendosi nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro. La legge 297 CP_1 del 1982 istitutiva del Fondo di Garanzia all'art. 2 prevede che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.”.
Nel caso odierno, intervenuto il fallimento della la lavoratrice chiedeva l'ammissione del CP_2 credito (€ 5.780,22) allo stato passivo. Tuttavia, erroneamente, nell' ammissione è stata scritta dal curatore la somma priva di una cifra (il curatore ha indicato euro “5.80,22”, e la presenza del punto certifica che si tratta di un errore). Né le parti né il Giudice Delegato si sono avvedute della svista, che è così confluita nell'ammissione allo stato passivo (il Giudice Delegato ha infatti ammesso “come da richiesta del Curatore” senza specificare l'ammontare).
A seguito di richiesta all' di pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia, l'istituto CP_1 rispondeva, con pec del 4/10/2021 richiedendo alla copia dello stato passivo con l'importo Pt_1 rettificato e/o la specifica dell'importo ammesso a titolo di TFR.
La lavoratrice non provvedeva in tal senso e l' rigettava la domanda. CP_1
Vi è dunque una contrapposizione tra il piano formale (il credito come risulta dall'ammissione) e quello sostanziale (la somma effettivamente riconosciuta come dovuta anche dall' ). Tuttavia, la CP_1 questione non può essere risolta su un piano meramente assiologico, ma guardando alle specificità del caso concreto.
Occorre partire dalla natura straordinaria della prestazione del Fondo di Garanzia, intimamente connessa alla nozione costituzionale di retribuzione. L'istituto, infatti, si sostituisce al datore inadempiente e paga un credito di natura retributiva e privatistica attingendo ad un fondo sovvenzionato dalla collettività dei datori (ottavo comma art. 2 l. 297 del 1982).
Il richiamo al deposito allo stato passivo reso esecutivo, di cui al comma due summenzionato, va dunque letto in relazione alla necessità che la prestazione straordinaria da parte dell' sia CP_1 effettuata in riferimento ad un credito “blindato”, accertato nel suo esatto ammontare. Non serve quindi soltanto a quantificare il credito, ma a cristallizzarlo in vista del suo sostanziale trasferimento in capo all' . Quest'ultimo ha poi il diritto (dovere) di surrogarsi al lavoratore e recuperare ove CP_1 possibile il pagamento (settimo comma dell'art. 2).
Prima ancora dunque di domandarsi, come pure ha fatto il Tribunale, se questo Giudice possa o meno sostituirsi ad un altro nella correzione di un errore materiale – posto che astrattamente la vincolatività manca in quanto il rapporto è diverso da quello concorsuale – occorre chiedersi se il diniego dell' , in apparenza meramente formale e pretestuoso, non sia in realtà legittimo e coerente con CP_1 la natura del Fondo.
A ben vedere, infatti, l' ha fornito alla lavoratrice, prima di rifiutare la prestazione, la strada CP_3 corretta per risolvere il problema, indicando nella pec in atti l'errore (e implicitamente suggerendone la correzione). Al tempo stesso, la necessità di pagare una somma che sia incontrovertibilmente corrispondente a quanto dovuto è un'esigenza comprensibile sia per la natura pubblicista della prestazione sia per la necessità di non incorrere, in sede di surroga, in controdeduzioni di vario genere.
Dal canto suo, la non ha fornito spiegazioni convincenti o ha allegato impedimenti specifici Pt_1 che non le hanno consentito di procedere alla correzione dell'errore.
A giudizio della Corte, nella materia in questione si pone in capo al lavoratore un dovere di correttezza nel momento in cui decide di fruire di una prestazione a carico della collettività, dovere da soddisfarsi tramite l'allegazione completa e chiara del credito azionato, di modo da consentire, tra l'altro, un recupero agile e certo delle somme versate dall'ente previdenziale. Dovere che nel caso di specie non
è stato assolto.
Di contro, nulla può imputarsi all'istituto che, prima del diniego, ha correttamente indicato la soluzione idonea alla lavoratrice. In conclusione, il provvedimento di correzione in sede concorsuale è dovuto per motivi non meramente formali ma sottende ragioni sostanziali che non possono essere ignorate o superate.
Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese, per la peculiarità della questione e le qualità delle parti, possono essere compensate.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Compensa le spese. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA IA ZI
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
EP DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa MA IA ZI Presidente rel
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2616/23 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MA Rosaria Mozzetti ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Latina, Via IV Novembre n. 100;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Ciarelli e dall'Avv. Laura
LO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, n.
518/2023 pubblicata in data 20.04.2023;
Conclusioni delle parti: come in atti. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 2 febbraio 2015 al 13 ottobre 2019 con mansioni di addetta cuoca - CP_2
IV livello del CCNL di settore, esponeva di aver ottenuto nel mese di marzo 2019, a fronte di una retribuzione netta di € 1.1124,00, la minor somma di € 844,00, di non aver percepito alcuna retribuzione dal mese di aprile 2019 al mese di ottobre 2019, per un importo complessivo di €
9.688,57, e di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro - intervenuta il 13 ottobre 2019
- il Tfr pari ad € 5.780,22, le ferie residue pari ad € 2.809,07, i permessi residui pari ad € 2.977,31 nonché i ratei di 13^ e 14^ pari a € 1.501,40.
Assumeva, altresì, che, intervenuto il fallimento della veniva ammessa in privilegio al CP_2
CP_ passivo per l'importo di € 21.741,86; che in data 4 gennaio 2021 presentava presso l' - Sede di
Latina - domanda di intervento al Fondo di Garanzia per € 5.780,22 a titolo di TFR ed € 5.400,52 a CP_ titolo di crediti da lavoro;
che l' con nota dell'1 giugno 2021 richiedeva copia dello stato passivo con attestazione di conformità nonché il mandato di assistenza e rappresentanza al legale per la presentazione della domanda;
che, ricevuta tale documentazione e riconosciuti i soli crediti da lavoro,
l'Istituto richiedeva “copia autentica dello stato passivo con la rettifica dell'importo ammesso a titolo di TFR. L'importo di TFR specificato nella richiesta del credito è pari ad € 580,22 anziché ad €
5780,22”; che la richiesta avanzata dall'Ente era finalizzata ad evitare o ritardare il pagamento del credito a titolo di Tfr avendo ella pienamente ottemperato all'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti postulati dall'art. 2 L. 297/1982 ai fini del pagamento del Tfr da parte del Fondo di
Garanzia.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che sussiste il diritto della ricorrente a percepire dall la somma di Euro CP_1
5.780,22, a titolo di saldo del TFR, così come esposto nella parte in premessa del presente atto, somma richiesta, per tale causale, in via amministrativa con la domanda presentata all come CP_1 esposto nella parte in premessa del presente ricorso, o quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta dall per tali causali, in corso di causa, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto a tali prestazioni e quindi dalla data di cessazione del rapporto di Lavoro in questione, fino al pagamento effettivo, come per legge;
-condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e sede provinciale di
Latina sita in Latina, via Cesare Battisti n. 52, a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 5.780,22 a titolo d saldo del TFR, così come esposto nella parte in premessa del presente ricorso, o in quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta dall per tali causali, in CP_1 corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto a tali prestazioni e quindi dalla data di cessazione del rapporto di Lavoro in questione fino al pagamento effettivo, come per legge;
-condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, comprensive dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
CP_ Resisteva in giudizio l' deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese.
Evidenziava, in particolare, che nella richiesta di ammissione al passivo era stato indicato erroneamente un importo di Tfr pari a € 580,22, che il curatore fallimentare aveva proposto l'ammissione come da richiesta del creditore non specificando l'importo del Tfr e così anche il Giudice
Delegato aveva proceduto ad ammettere al passivo la lavoratrice per l'importo come da domanda del curatore, e cioè per € 580,22.
Richiamava, infine, la Circolare 74/2008, la quale alla voce “accertamento del credito in caso di fallimento” prevede testualmente che “l'ammissione del credito nello stato passivo determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia” e precisava che, ove fosse pervenuto lo stato passivo rettificato, l'Istituto avrebbe erogato la prestazione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali, rigettava integralmente il ricorso poiché, pur essendo pacifico che il provvedimento di ammissione al passivo del credito - ancorché concernente il complessivo importo di € 21.741,86 fatto valere in sede d'insinuazione - recasse una erronea indicazione della somma imputata TFR, tale errore non poteva essere mondato da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento viziato. Ciò in quanto l'art. 2, c. 2, I. n. 297/1982 vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 I. fall. (da ultimo, Cass. 3165/2022). L'erogazione di una prestazione previdenziale di importo differente da quello formalmente risultante avrebbe poi potuto impedire all'Istituto di surrogarsi per l'intero ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.
Avverso detta sentenza interponeva appello per non avere il Tribunale considerato che Parte_2 la sua domanda non era finalizzata a modificare il provvedimento fallimentare bensì ad accertare l'esistenza del diritto al riconoscimento del credito per accedere al Fondo di garanzia per Tfr. CP_ Assumeva, altresì, che per l' non vi sarebbe alcuna impossibilità di surroga per l'intero posto che l'importo di € 5.780,22 rivendicato a titolo di Tfr risulterebbe indicato nel ricorso per l'ammissione allo stato passivo e nel Mod. SR 52 sottoscritto dal Curatore.
CP_ Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo la piena conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
La vicenda è pacifica. A spetta, a titolo di TFR, la somma di euro 5.780,22, non pagata Parte_1 dal datore di lavoro nel frattempo sottoposto a procedura concorsuale. CP_2
Al fine di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro opera il
Fondo di Garanzia , sostituendosi nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro. La legge 297 CP_1 del 1982 istitutiva del Fondo di Garanzia all'art. 2 prevede che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.”.
Nel caso odierno, intervenuto il fallimento della la lavoratrice chiedeva l'ammissione del CP_2 credito (€ 5.780,22) allo stato passivo. Tuttavia, erroneamente, nell' ammissione è stata scritta dal curatore la somma priva di una cifra (il curatore ha indicato euro “5.80,22”, e la presenza del punto certifica che si tratta di un errore). Né le parti né il Giudice Delegato si sono avvedute della svista, che è così confluita nell'ammissione allo stato passivo (il Giudice Delegato ha infatti ammesso “come da richiesta del Curatore” senza specificare l'ammontare).
A seguito di richiesta all' di pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia, l'istituto CP_1 rispondeva, con pec del 4/10/2021 richiedendo alla copia dello stato passivo con l'importo Pt_1 rettificato e/o la specifica dell'importo ammesso a titolo di TFR.
La lavoratrice non provvedeva in tal senso e l' rigettava la domanda. CP_1
Vi è dunque una contrapposizione tra il piano formale (il credito come risulta dall'ammissione) e quello sostanziale (la somma effettivamente riconosciuta come dovuta anche dall' ). Tuttavia, la CP_1 questione non può essere risolta su un piano meramente assiologico, ma guardando alle specificità del caso concreto.
Occorre partire dalla natura straordinaria della prestazione del Fondo di Garanzia, intimamente connessa alla nozione costituzionale di retribuzione. L'istituto, infatti, si sostituisce al datore inadempiente e paga un credito di natura retributiva e privatistica attingendo ad un fondo sovvenzionato dalla collettività dei datori (ottavo comma art. 2 l. 297 del 1982).
Il richiamo al deposito allo stato passivo reso esecutivo, di cui al comma due summenzionato, va dunque letto in relazione alla necessità che la prestazione straordinaria da parte dell' sia CP_1 effettuata in riferimento ad un credito “blindato”, accertato nel suo esatto ammontare. Non serve quindi soltanto a quantificare il credito, ma a cristallizzarlo in vista del suo sostanziale trasferimento in capo all' . Quest'ultimo ha poi il diritto (dovere) di surrogarsi al lavoratore e recuperare ove CP_1 possibile il pagamento (settimo comma dell'art. 2).
Prima ancora dunque di domandarsi, come pure ha fatto il Tribunale, se questo Giudice possa o meno sostituirsi ad un altro nella correzione di un errore materiale – posto che astrattamente la vincolatività manca in quanto il rapporto è diverso da quello concorsuale – occorre chiedersi se il diniego dell' , in apparenza meramente formale e pretestuoso, non sia in realtà legittimo e coerente con CP_1 la natura del Fondo.
A ben vedere, infatti, l' ha fornito alla lavoratrice, prima di rifiutare la prestazione, la strada CP_3 corretta per risolvere il problema, indicando nella pec in atti l'errore (e implicitamente suggerendone la correzione). Al tempo stesso, la necessità di pagare una somma che sia incontrovertibilmente corrispondente a quanto dovuto è un'esigenza comprensibile sia per la natura pubblicista della prestazione sia per la necessità di non incorrere, in sede di surroga, in controdeduzioni di vario genere.
Dal canto suo, la non ha fornito spiegazioni convincenti o ha allegato impedimenti specifici Pt_1 che non le hanno consentito di procedere alla correzione dell'errore.
A giudizio della Corte, nella materia in questione si pone in capo al lavoratore un dovere di correttezza nel momento in cui decide di fruire di una prestazione a carico della collettività, dovere da soddisfarsi tramite l'allegazione completa e chiara del credito azionato, di modo da consentire, tra l'altro, un recupero agile e certo delle somme versate dall'ente previdenziale. Dovere che nel caso di specie non
è stato assolto.
Di contro, nulla può imputarsi all'istituto che, prima del diniego, ha correttamente indicato la soluzione idonea alla lavoratrice. In conclusione, il provvedimento di correzione in sede concorsuale è dovuto per motivi non meramente formali ma sottende ragioni sostanziali che non possono essere ignorate o superate.
Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese, per la peculiarità della questione e le qualità delle parti, possono essere compensate.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Compensa le spese. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA IA ZI
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
EP DI