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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, RE
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17030/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012372601000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'A.d.E.R. e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 3 di Roma, le due seguenti cartelle di pagamento intestate solo ad Società_1 srl e notificate il 5.9.2024: la n. 097 2024 0121372601 000 di € 14.414,69 ai fini delle ritenute Irpef 2020 e la n. 097 2024 0094712733 000 di
€ 65.033,66 ai fini Iva 2019, ritenute Irpef 2019 ed Irap 2020.
Il ricorrente specificava di essere stato socio e legale rappresentante della detta Srl sino al 27.12.2019, avendo poi ceduto le proprie quote il 13.1.2020 ed avendo in pari data cessato la carica di legale raprresentante. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, precisando che la Società_1 srl era stata incorporata il 21.2.2022 alla societa_2 spa ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese dal 21.2.2022, e che quindi legittimata passivamente sarebbe stata la detta Spa. Deduceva anche il difetto di motivazione e l'insussistenza della responsabilità patrimoniale del ricorrente per asseriti debiti della Srl, invocando l'art. 2462 c.c., non essendo stata la Società_1 stata posta in liquidazione. Allegava gli atti impugnati, di cui chiedeva l'annullamento, visura storica camerale della Società_1, istanza di autotutela, stampa visura da cassetto fiscale.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che chiedeva dichiararsi la cesssata materia del contendere, con compensazione delle spese, invocando un disguido di notifica non attribuibile all'Ufficio stesso, dichiarando che era stata riattivata la procedura di notifica corretta delle cartelle e negando in capo al ricorrente l'interesse ad agire.
Con memoria depositata il 23.12.2025, Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, con condanna delle Parti resistenti alle spese come da allegata notula, attesa l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Rileva il Collegio che in mancanza di un atto di annullamento espresso delle cartelle impugnate, notificate al ricorrente - che pertanto aveva interesse ad agire ex art. 101 c.p.c. - la causa deve essere esaminata nel merito.
L'Ufficio ha riconosciuto un errore nell'aver l'A.d.E.R. notificato le cartelle al contribuente, odierno ricorrente, che ha fondatamente opposto il proprio difetto di legittimazione passiva, per le ragioni esposte nel ricorso e sintetizzate in premessa.
Infatti, la documentata cessione delle quote e la cessazione della carica da legale rappresentante della
Società_1 srl in epoca anteriore alla maturazione dei presunti debiti fiscali iscritti a ruolo, nonché la altrettanto documentata incorporazione della detta Srl nella citata Spa, costituiscono motivi fondati per l'annullamento delle cartelle nei confronti del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico solidale delle Parti resistenti, sussistendo una concorrente responsabilità di entrambe, attesa anche la presentazione di istanza di autotutela prodotta in atti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese che liquida in
€ 3.500,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Roma, 14.1.2026
il RE Cuppone Fabrizio Il Presidente Antonio Spataro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, RE
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17030/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024012372601000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240094712733000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti dell'A.d.E.R. e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 3 di Roma, le due seguenti cartelle di pagamento intestate solo ad Società_1 srl e notificate il 5.9.2024: la n. 097 2024 0121372601 000 di € 14.414,69 ai fini delle ritenute Irpef 2020 e la n. 097 2024 0094712733 000 di
€ 65.033,66 ai fini Iva 2019, ritenute Irpef 2019 ed Irap 2020.
Il ricorrente specificava di essere stato socio e legale rappresentante della detta Srl sino al 27.12.2019, avendo poi ceduto le proprie quote il 13.1.2020 ed avendo in pari data cessato la carica di legale raprresentante. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, precisando che la Società_1 srl era stata incorporata il 21.2.2022 alla societa_2 spa ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese dal 21.2.2022, e che quindi legittimata passivamente sarebbe stata la detta Spa. Deduceva anche il difetto di motivazione e l'insussistenza della responsabilità patrimoniale del ricorrente per asseriti debiti della Srl, invocando l'art. 2462 c.c., non essendo stata la Società_1 stata posta in liquidazione. Allegava gli atti impugnati, di cui chiedeva l'annullamento, visura storica camerale della Società_1, istanza di autotutela, stampa visura da cassetto fiscale.
Si costituiva il solo Ufficio impositore, che chiedeva dichiararsi la cesssata materia del contendere, con compensazione delle spese, invocando un disguido di notifica non attribuibile all'Ufficio stesso, dichiarando che era stata riattivata la procedura di notifica corretta delle cartelle e negando in capo al ricorrente l'interesse ad agire.
Con memoria depositata il 23.12.2025, Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, con condanna delle Parti resistenti alle spese come da allegata notula, attesa l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Rileva il Collegio che in mancanza di un atto di annullamento espresso delle cartelle impugnate, notificate al ricorrente - che pertanto aveva interesse ad agire ex art. 101 c.p.c. - la causa deve essere esaminata nel merito.
L'Ufficio ha riconosciuto un errore nell'aver l'A.d.E.R. notificato le cartelle al contribuente, odierno ricorrente, che ha fondatamente opposto il proprio difetto di legittimazione passiva, per le ragioni esposte nel ricorso e sintetizzate in premessa.
Infatti, la documentata cessione delle quote e la cessazione della carica da legale rappresentante della
Società_1 srl in epoca anteriore alla maturazione dei presunti debiti fiscali iscritti a ruolo, nonché la altrettanto documentata incorporazione della detta Srl nella citata Spa, costituiscono motivi fondati per l'annullamento delle cartelle nei confronti del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico solidale delle Parti resistenti, sussistendo una concorrente responsabilità di entrambe, attesa anche la presentazione di istanza di autotutela prodotta in atti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese che liquida in
€ 3.500,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Roma, 14.1.2026
il RE Cuppone Fabrizio Il Presidente Antonio Spataro