Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 gennaio 1961
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Versione
30 agosto 1993
Art. 13.
E' costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio e' composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali ((ed e' presieduto da un componente eletto tra i membri stessi)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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