Art. 4.
L' articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e' sostituito dal seguente:
"Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanita' e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanita' organizza appositi corsi.
Le guardie di sanita', nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria".
L' articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e' sostituito dal seguente:
"Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanita' e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanita' organizza appositi corsi.
Le guardie di sanita', nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria".