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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2557/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MIOLLI ANNA e dall'avv. Parte_1
VA LE, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI ANTONIO, come Parte_2 da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/12/2010 avevano contratto matrimonio in Ginosa
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
IN (TA) il 24/04/1972, e , nata a [...], il Parte_2
02/02/1976 uniti in matrimonio in Ginosa (Ta) il 16/12/2010 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Ginosa (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 64;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Parte_2 nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN AV
Il Giudice est.
AN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2557/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MIOLLI ANNA e dall'avv. Parte_1
VA LE, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI ANTONIO, come Parte_2 da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/12/2010 avevano contratto matrimonio in Ginosa
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
IN (TA) il 24/04/1972, e , nata a [...], il Parte_2
02/02/1976 uniti in matrimonio in Ginosa (Ta) il 16/12/2010 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Ginosa (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 64;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente Parte_2 nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN AV
Il Giudice est.
AN AR