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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 9791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9791 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - CINZIA GI EL DI SI IO AN BA RI SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Hu ND, nato in [...] il [...], AN IN, nato in [...] il [...], avverso l’ordinanza del 09/08/2024 del Tribunale di Firenze;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 agosto 2024, il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Firenze dell’11/06/2024, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro in esso meglio specificate, nonchè avverso il decreto di ispezione, perquisizione e sequestro informatico emesso dal P.M. di Firenze in data 01.07.2024. 2. Avverso la predetta ordinanza, ND Hu e LI LI AN, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Tiziano Veltri, propongono ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver pretermesso la valutazione di elementi di prova rilevanti, nonché per vizio di motivazione in termini di carenza e manifesta illogicità, in relazione alla riferibilità dei beni sequestrati in capo alla persona sottoposta ad indagini e, quindi, in relazione alla loro confiscabilità. Deducono i ricorrenti di proporre ricorso, Hu nella qualità di persona indagata e AN nella qualità di terza sequestrataria, lamentando che le motivazioni del riesame sollevate dalla difesa, ed in particolare la legittimità dell’ablazione di beni non riferibili alla persona indagata ovvero di cui si deve escludere la confiscabilità, nonché il periculum in mora, non erano state affrontate nell’ordinanza del Tribunale cautelare.
2.1 Innanzitutto, sebbene il sequestro preventivo veniva eseguito a carico di ND Hu, in sede di esecuzione si procedeva a sottoporre a vincolo di indisponibilità anche beni appartenenti a LI LI Penale Sent. Sez. 3 Num. 9791 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN IO Data Udienza: 30/01/2025 AN, ovvero denaro contante rinvenuto presso la sede della ditta “IO DA di AN Lin LI”, pari ad euro 4.000,00, e conti correnti a costei intestati, sul presupposto della fittizia intestazione della ditta individuale alla AN e della effettiva gestione dell’impresa da parte di Hu. Tuttavia, deducono i ricorrenti che, a far data dal 17/02/2023, con riferimento alla ditta “IO DA di AN Lin LI”, era stata costituita un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ., composta da ND Hu e da LI LI AN, circostanza quest’ultima che esclude l’esistenza di una testa di legno e di un titolare effettivo, poichè ciascun membro percepisce utili parametrati all’apporto offerto all’azienda. E poiché, al momento dell’emissione del provvedimento cautelare e dell’esecuzione dello stesso, l’impresa familiare era già attiva, le somme di denaro ed i conti correnti facenti capo a LI LI AN dovevano essere esclusi dal campo di azione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il Tribunale di Firenze aveva pretermesso qualsivoglia considerazione in merito alla documentazione prodotta e finalizzata alla esclusione dei beni riconducibili a LI LI AN ed alla impresa familiare.
2.2 Con la seconda doglianza, i ricorrenti deducono che, con riferimento ai conti correnti bancari intestati alla società “Confezione DA di AN IN” accesi presso Extrabanca e Intesa Sanpaolo, la confisca diretta, nell’ipotesi in cui il profitto del reato fosse costituito da una somma di denaro, poteva avere legittimamente ad oggetto un importo di pari entità presente nei conti bancari o nei depositi nella disponibilità dell’autore del reato, ovvero di denaro già confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato o del suo accertamento, poiché solo in tali circostanze sarebbe legittimo sostenere che il denaro in giacenza sui conti fosse sequestrabile e, poi, confiscabile in via diretta, quale profitto accrescitivo. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che fosse stato apposto il vincolo di indisponibilità anche su somme di denaro confluite successivamente e derivanti dall’attività di impresa per le quali si esclude la qualificazione come componenti del profitto accrescitivo della condotta illecita.
2.3 Con la terza doglianza, i ricorrenti deducono che il sequestro aveva di fatto comportato l’impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale, sostenendo le spese a tal fine indispensabili, tanto più che era stato parallelamente notificato alla società l’accertamento fiscale, definito con istanza di adesione e rateizzazione del debito maturato con l’erario, e che, al fine di onorare la rateizzazione concessa, e quindi estinguere il debito erariale, occorreva mettere in condizione la ditta di proseguire nell’esercizio imprenditoriale. E proprio la rateizzazione del debito tributario, di cui erano già state pagate le rate di luglio ed agosto 2024, era sintomatico dell’assenza del requisito del periculum in mora.
2.4 Con la quarta doglianza, i ricorrenti lamentano che si era proceduto al sequestro del conto corrente personale intestato a LI LI AN acceso presso le Poste, senza che si ravvisi alcuna riferibilità delle somme depositate su tale conto all’attività illecita contestata a ND Hu, né la legittimità o necessità di conservare il vincolo apposto sul conto corrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi 2 inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. Deve anche essere ricordato che il principio in forza del quale non sono proponibili in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate è applicabile anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271), salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37512 del 20/06/2024, Mancino). Deve, allora, osservarsi come i ricorrenti avessero proposto riesame, riservandone i motivi, e come, sulla base del non contestato riepilogo dei motivi di riesame che figura nell’ordinanza impugnata e della motivazione di quest’ultima, i ricorrenti, dopo aver contestato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, avessero concluso richiedendo il dissequestro del solo conto corrente intestato a “IO DA”. Ora, se è possibile prescindere dalla presentazione dei motivi al momento della presentazione della istanza di riesame, come consentito dall’art. 324, comma 4, cod. proc. pen., ciò però non significa che la mancata presentazione dei motivi, anche se legittima, non possa aver conseguenze sulla evoluzione del procedimento, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove non siano rilevabili d’ufficio (cfr. Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 2009, Leone, Rv. 242821). E’ stato, infatti, affermato, in materia di riesame su cautela personale, che il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito e che, in mancanza della devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De, Rv. 191962). Resta, dunque, onere dei ricorrenti dimostrare le doglianze fatte valere in sede di discussione dinanzi al Tribunale del riesame, onde consentire alla Corte di legittimità di valutare se il Tribunale cautelare abbia fornito una compiuta risposta alle doglianze devolute: nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver devoluto al Tribunale cautelare doglianze ulteriori rispetto a quelle esaminate nella ordinanza impugnata. 5. In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di rigetto del riesame cautelare. 3 5.1 Con riferimento alla prima e alla quarta doglianza, incentrate sull’oggetto del sequestro costituito da conti correnti intestati alla ditta IO DA (sul dissequestro dei quali sono state esclusivamente concentrate le richieste in sede di riesame) o a IN AN, il ricorso omette un adeguato confronto con la motivazione della ordinanza impugnata che illustra compiutamente come Hu ND, sebbene formalmente dipendente a partire dal 08/11/2019 della ditta IO DA, intestata formalmente a IN AN, ne fosse in realtà l’amministratore di fatto, essendo il predetto a relazionarsi con lo studio professionale per la gestione contabile e finanziaria della ditta formalmente intestata alla moglie, come si evinceva dal contenuto inequivocabile dell’attività captativa. Conseguentemente, il sequestro apposto su conti correnti intestati alla ditta IO DA o a IN AN muove dal logico presupposto che il denaro affluito su tali conti fosse nella disponibilità dell’indagato Hu ND, senza che l’argomento della costituzione della impresa familiare renda meramente apparente la motivazione posta alla base del sequestro, rappresentando detta attività la prosecuzione di un’attività gestita illecitamente con l’accumulo di una rilevante esposizione debitoria verso l’erario. Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
5.2 Con riferimento alla seconda doglianza, la critica circa la sottoposizione a sequestro delle somme affluite sui conti correnti in data successiva all’accertamento del reato non è in linea con le più recenti pronunce di legittimità che hanno affrontato la questione, a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 42415 del 27/05/2021: in detta pronuncia è stato chiarito come la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). E’ stato, quindi, conseguentemente affermato come, in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12- bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta, in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, Rv. 285624; Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, Rv. 283714). In ogni caso, deve essere ricordato che il sequestro era stato disposto non solo in via diretta, ma anche per equivalente sino al raggiungimento della somma costituente il profitto dei reati commessi, per cui le somme affluite sui conti correnti successivamente al sequestro sono comunque suscettibili di confisca (e, corrispondentemente, di sequestro ad essa finalizzato) per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048). Applicando detti principi, deve, quindi, concludersi che debbono ritenersi suscettibili di confisca le somme di denaro presenti sui conti correnti di una società che ha tratto profitto dalla condotta illecita dei suoi legali rappresentanti, evadendo le imposte, anche se le rimesse su tali rapporti siano di provenienza lecita e siano pervenute dopo la commissione del reato o dopo la notificazione del provvedimento di sequestro, fino al raggiungimento della misura indicata nel provvedimento impositivo.
5.3 Con riferimento alla terza doglianza, deve essere richiamata la disposizione di cui al comma 2 4 dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 87/2024, a decorrere dal 29/06/2024, secondo la quale «salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Da tale disposizione emerge che, per la mancata applicazione del sequestro, è necessario che il debito tributario sia «in corso di estinzione mediante rateizzazione» e che «il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Nella fattispecie, i ricorrenti non dimostrano che la specifica questione sia stata sottoposta al Tribunale del riesame, né dimostrano la sussistenza dei presupposti che la normativa prevede, dal momento che non spiegano se l’accertamento fiscale definito con adesione e rateizzazione si riferisca al debito tributario per il quale è stato disposto ed eseguito sequestro diretto e per equivalente e se il piano di rateizzazione esaurisca o meno il predetto debito. La doglianza è, quindi, inammissibile. 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AN VITO DI NICOLA 5
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 agosto 2024, il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Firenze dell’11/06/2024, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro in esso meglio specificate, nonchè avverso il decreto di ispezione, perquisizione e sequestro informatico emesso dal P.M. di Firenze in data 01.07.2024. 2. Avverso la predetta ordinanza, ND Hu e LI LI AN, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Tiziano Veltri, propongono ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver pretermesso la valutazione di elementi di prova rilevanti, nonché per vizio di motivazione in termini di carenza e manifesta illogicità, in relazione alla riferibilità dei beni sequestrati in capo alla persona sottoposta ad indagini e, quindi, in relazione alla loro confiscabilità. Deducono i ricorrenti di proporre ricorso, Hu nella qualità di persona indagata e AN nella qualità di terza sequestrataria, lamentando che le motivazioni del riesame sollevate dalla difesa, ed in particolare la legittimità dell’ablazione di beni non riferibili alla persona indagata ovvero di cui si deve escludere la confiscabilità, nonché il periculum in mora, non erano state affrontate nell’ordinanza del Tribunale cautelare.
2.1 Innanzitutto, sebbene il sequestro preventivo veniva eseguito a carico di ND Hu, in sede di esecuzione si procedeva a sottoporre a vincolo di indisponibilità anche beni appartenenti a LI LI Penale Sent. Sez. 3 Num. 9791 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AN IO Data Udienza: 30/01/2025 AN, ovvero denaro contante rinvenuto presso la sede della ditta “IO DA di AN Lin LI”, pari ad euro 4.000,00, e conti correnti a costei intestati, sul presupposto della fittizia intestazione della ditta individuale alla AN e della effettiva gestione dell’impresa da parte di Hu. Tuttavia, deducono i ricorrenti che, a far data dal 17/02/2023, con riferimento alla ditta “IO DA di AN Lin LI”, era stata costituita un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ., composta da ND Hu e da LI LI AN, circostanza quest’ultima che esclude l’esistenza di una testa di legno e di un titolare effettivo, poichè ciascun membro percepisce utili parametrati all’apporto offerto all’azienda. E poiché, al momento dell’emissione del provvedimento cautelare e dell’esecuzione dello stesso, l’impresa familiare era già attiva, le somme di denaro ed i conti correnti facenti capo a LI LI AN dovevano essere esclusi dal campo di azione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il Tribunale di Firenze aveva pretermesso qualsivoglia considerazione in merito alla documentazione prodotta e finalizzata alla esclusione dei beni riconducibili a LI LI AN ed alla impresa familiare.
2.2 Con la seconda doglianza, i ricorrenti deducono che, con riferimento ai conti correnti bancari intestati alla società “Confezione DA di AN IN” accesi presso Extrabanca e Intesa Sanpaolo, la confisca diretta, nell’ipotesi in cui il profitto del reato fosse costituito da una somma di denaro, poteva avere legittimamente ad oggetto un importo di pari entità presente nei conti bancari o nei depositi nella disponibilità dell’autore del reato, ovvero di denaro già confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato o del suo accertamento, poiché solo in tali circostanze sarebbe legittimo sostenere che il denaro in giacenza sui conti fosse sequestrabile e, poi, confiscabile in via diretta, quale profitto accrescitivo. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che fosse stato apposto il vincolo di indisponibilità anche su somme di denaro confluite successivamente e derivanti dall’attività di impresa per le quali si esclude la qualificazione come componenti del profitto accrescitivo della condotta illecita.
2.3 Con la terza doglianza, i ricorrenti deducono che il sequestro aveva di fatto comportato l’impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale, sostenendo le spese a tal fine indispensabili, tanto più che era stato parallelamente notificato alla società l’accertamento fiscale, definito con istanza di adesione e rateizzazione del debito maturato con l’erario, e che, al fine di onorare la rateizzazione concessa, e quindi estinguere il debito erariale, occorreva mettere in condizione la ditta di proseguire nell’esercizio imprenditoriale. E proprio la rateizzazione del debito tributario, di cui erano già state pagate le rate di luglio ed agosto 2024, era sintomatico dell’assenza del requisito del periculum in mora.
2.4 Con la quarta doglianza, i ricorrenti lamentano che si era proceduto al sequestro del conto corrente personale intestato a LI LI AN acceso presso le Poste, senza che si ravvisi alcuna riferibilità delle somme depositate su tale conto all’attività illecita contestata a ND Hu, né la legittimità o necessità di conservare il vincolo apposto sul conto corrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi 2 inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. Deve anche essere ricordato che il principio in forza del quale non sono proponibili in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate è applicabile anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271), salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37512 del 20/06/2024, Mancino). Deve, allora, osservarsi come i ricorrenti avessero proposto riesame, riservandone i motivi, e come, sulla base del non contestato riepilogo dei motivi di riesame che figura nell’ordinanza impugnata e della motivazione di quest’ultima, i ricorrenti, dopo aver contestato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, avessero concluso richiedendo il dissequestro del solo conto corrente intestato a “IO DA”. Ora, se è possibile prescindere dalla presentazione dei motivi al momento della presentazione della istanza di riesame, come consentito dall’art. 324, comma 4, cod. proc. pen., ciò però non significa che la mancata presentazione dei motivi, anche se legittima, non possa aver conseguenze sulla evoluzione del procedimento, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove non siano rilevabili d’ufficio (cfr. Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 2009, Leone, Rv. 242821). E’ stato, infatti, affermato, in materia di riesame su cautela personale, che il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito e che, in mancanza della devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De, Rv. 191962). Resta, dunque, onere dei ricorrenti dimostrare le doglianze fatte valere in sede di discussione dinanzi al Tribunale del riesame, onde consentire alla Corte di legittimità di valutare se il Tribunale cautelare abbia fornito una compiuta risposta alle doglianze devolute: nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver devoluto al Tribunale cautelare doglianze ulteriori rispetto a quelle esaminate nella ordinanza impugnata. 5. In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di rigetto del riesame cautelare. 3 5.1 Con riferimento alla prima e alla quarta doglianza, incentrate sull’oggetto del sequestro costituito da conti correnti intestati alla ditta IO DA (sul dissequestro dei quali sono state esclusivamente concentrate le richieste in sede di riesame) o a IN AN, il ricorso omette un adeguato confronto con la motivazione della ordinanza impugnata che illustra compiutamente come Hu ND, sebbene formalmente dipendente a partire dal 08/11/2019 della ditta IO DA, intestata formalmente a IN AN, ne fosse in realtà l’amministratore di fatto, essendo il predetto a relazionarsi con lo studio professionale per la gestione contabile e finanziaria della ditta formalmente intestata alla moglie, come si evinceva dal contenuto inequivocabile dell’attività captativa. Conseguentemente, il sequestro apposto su conti correnti intestati alla ditta IO DA o a IN AN muove dal logico presupposto che il denaro affluito su tali conti fosse nella disponibilità dell’indagato Hu ND, senza che l’argomento della costituzione della impresa familiare renda meramente apparente la motivazione posta alla base del sequestro, rappresentando detta attività la prosecuzione di un’attività gestita illecitamente con l’accumulo di una rilevante esposizione debitoria verso l’erario. Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
5.2 Con riferimento alla seconda doglianza, la critica circa la sottoposizione a sequestro delle somme affluite sui conti correnti in data successiva all’accertamento del reato non è in linea con le più recenti pronunce di legittimità che hanno affrontato la questione, a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 42415 del 27/05/2021: in detta pronuncia è stato chiarito come la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). E’ stato, quindi, conseguentemente affermato come, in tema di reati tributari, la confisca, ex art. 12- bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta, in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, Rv. 285624; Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, Rv. 283714). In ogni caso, deve essere ricordato che il sequestro era stato disposto non solo in via diretta, ma anche per equivalente sino al raggiungimento della somma costituente il profitto dei reati commessi, per cui le somme affluite sui conti correnti successivamente al sequestro sono comunque suscettibili di confisca (e, corrispondentemente, di sequestro ad essa finalizzato) per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048). Applicando detti principi, deve, quindi, concludersi che debbono ritenersi suscettibili di confisca le somme di denaro presenti sui conti correnti di una società che ha tratto profitto dalla condotta illecita dei suoi legali rappresentanti, evadendo le imposte, anche se le rimesse su tali rapporti siano di provenienza lecita e siano pervenute dopo la commissione del reato o dopo la notificazione del provvedimento di sequestro, fino al raggiungimento della misura indicata nel provvedimento impositivo.
5.3 Con riferimento alla terza doglianza, deve essere richiamata la disposizione di cui al comma 2 4 dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 87/2024, a decorrere dal 29/06/2024, secondo la quale «salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Da tale disposizione emerge che, per la mancata applicazione del sequestro, è necessario che il debito tributario sia «in corso di estinzione mediante rateizzazione» e che «il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Nella fattispecie, i ricorrenti non dimostrano che la specifica questione sia stata sottoposta al Tribunale del riesame, né dimostrano la sussistenza dei presupposti che la normativa prevede, dal momento che non spiegano se l’accertamento fiscale definito con adesione e rateizzazione si riferisca al debito tributario per il quale è stato disposto ed eseguito sequestro diretto e per equivalente e se il piano di rateizzazione esaurisca o meno il predetto debito. La doglianza è, quindi, inammissibile. 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AN VITO DI NICOLA 5