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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2939/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2939/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. AMADORI ELEONORA, con domicilio in Viale Cirene 16 –
20135 Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siziano, in data 11/10/2003, (atto n.27, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) le rate del mutuo fondiario rep. n. 2066, racc. n. 1376, sottoscritto in data 20.05.2002 e registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5, al n. 5467, serie 1, continueranno ad essere corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di avere definito, con la sottoscrizione del presente verbale ed il trasferimento immobiliare di cui infra, ogni loro rapporto economico e patrimoniale di qualsivoglia specie e natura;
conseguentemente dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
4) le spese del procedimento saranno compensate tra le parti;
i compensi e le spese dell'Ausiliario, ivi comprese quelle occorrende per provvedere (tramite l'Ausiliario nominato dal Giudice) alla trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA MOGLIE
PREMESSO CHE
a) la sig.ra e il sig. (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente danno Parte_1 Parte_2 atto di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di piena ed esclusiva proprietà ad esso spettante dei beni immobili di seguito specificati.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti pag. 2/10 convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - SO ED ET
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
14, c.f. , cittadino italiano, coniugato in regime di comunione legale dei C.F._2 beni, cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.f. , cittadina italiana, C.F._1 coniugata in regime di comunione legale dei beni, la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà dei seguenti beni immobili in Comune di Siziano (Pv) appartamento ad uso abitazione al piano rialzato, composto da due locali oltre servizi, con annesso box al piano terreno, facente parte del fabbricato sito in Comune di Siziano (Pv), Via
Carducci, 14.
Il tutto così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Siziano (Pv):
--- Sezione Urbana B, foglio 1, particella 1800 subalterno 14, categoria A/3, classe 1, consistenza
3,5 vani, superficie catastale totale 75 mq., totale escluse aree scoperte 73 mq., rendita euro
216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1 - appartamento.
L'immobile, già censito al N.C.E.U. del Comune di Siziano (Pv), Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 216 subalterno 7, categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita euro 216,91,
Via Giosuè Carducci n. 8, Piano 1, è stato poi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune,
Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1557 subalterno 7, categoria A/3, classe 1, consistenza
3,5 vani, rendita euro 216,91, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano 1, a seguito di Variazione del
20.04.2009 Pratica n. PV0096847 in atti dal 20.04.2009 Bonifica Identificativo Catastale (n.
10943.1/2009), e quindi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B,
Foglio 1, particella 1557 subalterno 14 categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita euro
216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1, a seguito di Variazione del 05.08.2010 Pratica n.
PV0157243 in atti dal 05.08.2010 Ampliamento - Variazione di toponomastica (n. 14349.1/2010)
e di Variazione nel classamento del 05.08.2011 Pratica n. PV0223082 in atti dal 05.08.2011
Variazione di classamento (n. 97271.1/2011). Successivamente l'immobile è stato identificato al
N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1800 subalterno 14,
pag. 3/10 categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 75 mq., totale escluse aree scoperte 73 mq., rendita euro 216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1, a seguito di: -
Variazione del 21.01.2015 Pratica n. PV0007712 in atti dal 21.01.2015 Bonifica identificativo catastale (n. 4295.1/2015); - Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione toponomastica del 27.02.2025 Pratica n. PV0059059 in atti dal
27.02.2025 Variazione di toponomastica (n. 59059.1/2025);
--- Sezione Urbana B, foglio 1, particella 1800 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza
25 mq., superficie catastale totale 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T - box.
L'immobile, già censito al N.C.E.U. del Comune di Siziano (Pv), Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 216 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., rendita euro 77,47, Via
Giosuè Carducci n. 8, Piano T, è stato poi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune,
Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1557 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T, a seguito di Variazione del
20.04.2009 Pratica n. PV0096847 in atti dal 20.04.2009 Bonifica Identificativo Catastale (n.
10937.1/2009), e quindi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B,
Foglio 1, particella 1800 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., superficie catastale totale 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T, a seguito di: -
Variazione del 21.01.2015 Pratica n. PV0007712 in atti dal 21.01.2015 Bonifica identificativo catastale (n. 4284.1/2015); - Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione toponomastica del 27.02.2025 Pratica n. PV0059041 in atti dal
27.02.2025 Variazione di toponomastica (n. 59041.1/2025).
Si dà atto che all'unità immobiliare oggetto di trasferimento compete la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni condominiali, quali risultano per legge, regolamento di condominio e relativa tabella millesimale. Si precisa, a riguardo, che costituiscono parti comuni l'area su cui insiste il fabbricato e l'area scoperta annessa, distinta con la particella 1800 del
Nuovo Catasto Edilizio Urbano (già particella 216) corrispondente alla particella 241 del Nuovo
Catasto Terreni, il locale caldaia posto al piano terra, l'ingresso, la scala, i corridoi, il tetto, il sottotetto e quant'altro previsto dall'art. 1117 cod. civ. Nel sottotetto la parte cessionaria potrà,
d'accordo con le altre proprietà della palazzina, ricavare una porzione a uso esclusivo.
Coerenze dell'appartamento: area su via Carducci, proprietà di terzi per due lati, pianerottolo pag. 4/10 comune e proprietà di terzi.
Coerenze del box: corsello comune, proprietà di terzi per due lati, ripostiglio comune.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
La parte cedente, attuale intestataria delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, d.l. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale degli immobili sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 05/08/2010 prot. n. PV0157243, allegata agli atti del procedimento;
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore arch. in Persona_1 data 15.09.2025, depositato in pari data presso il catasto energetico della Regione Lombardia e registrato pag. 5/10 al n. 1815000016225, da cui risulta la classe energetica E, EP gl nren 247.94 Kwh/m2 anno, attestato che
è stato allegato alla seconda relazione dell'ausiliario sub all. 13.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità ed è libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, i beni trasferiti, ad eccezione del diritto di servitù gravante sulla stradina privata attraverso la quale l'immobile ha accesso da Via Carducci e dell'ipoteca volontaria derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario del 20.05.2002, rep. n. 2066, racc. n. 1379, redatto dal dott. , Persona_2 notaio in Pieve Emanuele, a favore di registrata a Milano 5 il 23.05.2002 al n. 5467 Serie Controparte_1
1 e iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 2 (Mi) in data 30.05.2002 al n. 66673 del Registro Generale e al n. 15041 del
Registro Particolare, rinnovata con iscrizione del 10.05.2022, n. 64950 del Registro Generale e n. 12593 del Registro Particolare;
;
- che gli immobili oggetto del trasferimento sono pervenuti al cedente in forza dell'atto di compravendita
20.05.2002, a rogito dott. , Notaio in Pieve Emanuele (Mi), rep. n. 2065, racc. n. 1378, Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 30.05.2002 al n. 2520 serie 1V, e trascritto all'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, in data 30.05.2002 al n. 66672 del
Registro Generale e al n. 39056 del Registro Particolare;
- di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative ai beni immobili oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che pag. 6/10 dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica degli immobili oggetto di trasferimento ed in particolare che la costruzione dell'immobile oggetto del presente trasferimento è iniziata in epoca anteriore al 01.09.1967 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere per le quali fosse necessaria la concessione edilizia;
che le unità immobiliari risultano conformi ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare le unità immobiliari stesse a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalse dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore dei beni trasferiti è pari ad euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00).
pag. 7/10 Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di Parte_2 cui all'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985.
Le parti dichiarano di non volere impugnare la sentenza che sarà pronunciata sulle condizioni concordate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le statuizioni economiche non appaiono contraria a norme imperative o di ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 8/10 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in Siziano il giorno 11/10/2003, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.27, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 9.10.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio
a cura dell'ausiliario Avv. Cristina Bellomi.
5) Spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 3.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2939/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2939/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. AMADORI ELEONORA, con domicilio in Viale Cirene 16 –
20135 Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siziano, in data 11/10/2003, (atto n.27, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) le rate del mutuo fondiario rep. n. 2066, racc. n. 1376, sottoscritto in data 20.05.2002 e registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5, al n. 5467, serie 1, continueranno ad essere corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di avere definito, con la sottoscrizione del presente verbale ed il trasferimento immobiliare di cui infra, ogni loro rapporto economico e patrimoniale di qualsivoglia specie e natura;
conseguentemente dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
4) le spese del procedimento saranno compensate tra le parti;
i compensi e le spese dell'Ausiliario, ivi comprese quelle occorrende per provvedere (tramite l'Ausiliario nominato dal Giudice) alla trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA MOGLIE
PREMESSO CHE
a) la sig.ra e il sig. (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente danno Parte_1 Parte_2 atto di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di piena ed esclusiva proprietà ad esso spettante dei beni immobili di seguito specificati.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti pag. 2/10 convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - SO ED ET
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
14, c.f. , cittadino italiano, coniugato in regime di comunione legale dei C.F._2 beni, cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.f. , cittadina italiana, C.F._1 coniugata in regime di comunione legale dei beni, la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà dei seguenti beni immobili in Comune di Siziano (Pv) appartamento ad uso abitazione al piano rialzato, composto da due locali oltre servizi, con annesso box al piano terreno, facente parte del fabbricato sito in Comune di Siziano (Pv), Via
Carducci, 14.
Il tutto così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Siziano (Pv):
--- Sezione Urbana B, foglio 1, particella 1800 subalterno 14, categoria A/3, classe 1, consistenza
3,5 vani, superficie catastale totale 75 mq., totale escluse aree scoperte 73 mq., rendita euro
216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1 - appartamento.
L'immobile, già censito al N.C.E.U. del Comune di Siziano (Pv), Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 216 subalterno 7, categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita euro 216,91,
Via Giosuè Carducci n. 8, Piano 1, è stato poi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune,
Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1557 subalterno 7, categoria A/3, classe 1, consistenza
3,5 vani, rendita euro 216,91, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano 1, a seguito di Variazione del
20.04.2009 Pratica n. PV0096847 in atti dal 20.04.2009 Bonifica Identificativo Catastale (n.
10943.1/2009), e quindi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B,
Foglio 1, particella 1557 subalterno 14 categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita euro
216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1, a seguito di Variazione del 05.08.2010 Pratica n.
PV0157243 in atti dal 05.08.2010 Ampliamento - Variazione di toponomastica (n. 14349.1/2010)
e di Variazione nel classamento del 05.08.2011 Pratica n. PV0223082 in atti dal 05.08.2011
Variazione di classamento (n. 97271.1/2011). Successivamente l'immobile è stato identificato al
N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1800 subalterno 14,
pag. 3/10 categoria A/3, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 75 mq., totale escluse aree scoperte 73 mq., rendita euro 216,91, Via Giosuè Carducci n. 14, Piano 1, a seguito di: -
Variazione del 21.01.2015 Pratica n. PV0007712 in atti dal 21.01.2015 Bonifica identificativo catastale (n. 4295.1/2015); - Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione toponomastica del 27.02.2025 Pratica n. PV0059059 in atti dal
27.02.2025 Variazione di toponomastica (n. 59059.1/2025);
--- Sezione Urbana B, foglio 1, particella 1800 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza
25 mq., superficie catastale totale 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T - box.
L'immobile, già censito al N.C.E.U. del Comune di Siziano (Pv), Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 216 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., rendita euro 77,47, Via
Giosuè Carducci n. 8, Piano T, è stato poi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune,
Sezione Urbana B, Foglio 1, particella 1557 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T, a seguito di Variazione del
20.04.2009 Pratica n. PV0096847 in atti dal 20.04.2009 Bonifica Identificativo Catastale (n.
10937.1/2009), e quindi identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune, Sezione Urbana B,
Foglio 1, particella 1800 subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 25 mq., superficie catastale totale 25 mq., rendita euro 77,47, Via Giosuè Carducci n. 8, Piano T, a seguito di: -
Variazione del 21.01.2015 Pratica n. PV0007712 in atti dal 21.01.2015 Bonifica identificativo catastale (n. 4284.1/2015); - Variazione del 09.11.2015 Inserimento in visura dei dati di superficie;
- Variazione toponomastica del 27.02.2025 Pratica n. PV0059041 in atti dal
27.02.2025 Variazione di toponomastica (n. 59041.1/2025).
Si dà atto che all'unità immobiliare oggetto di trasferimento compete la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni condominiali, quali risultano per legge, regolamento di condominio e relativa tabella millesimale. Si precisa, a riguardo, che costituiscono parti comuni l'area su cui insiste il fabbricato e l'area scoperta annessa, distinta con la particella 1800 del
Nuovo Catasto Edilizio Urbano (già particella 216) corrispondente alla particella 241 del Nuovo
Catasto Terreni, il locale caldaia posto al piano terra, l'ingresso, la scala, i corridoi, il tetto, il sottotetto e quant'altro previsto dall'art. 1117 cod. civ. Nel sottotetto la parte cessionaria potrà,
d'accordo con le altre proprietà della palazzina, ricavare una porzione a uso esclusivo.
Coerenze dell'appartamento: area su via Carducci, proprietà di terzi per due lati, pianerottolo pag. 4/10 comune e proprietà di terzi.
Coerenze del box: corsello comune, proprietà di terzi per due lati, ripostiglio comune.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
La parte cedente, attuale intestataria delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, d.l. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale degli immobili sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto in data 05/08/2010 prot. n. PV0157243, allegata agli atti del procedimento;
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione delle unità immobiliari oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore arch. in Persona_1 data 15.09.2025, depositato in pari data presso il catasto energetico della Regione Lombardia e registrato pag. 5/10 al n. 1815000016225, da cui risulta la classe energetica E, EP gl nren 247.94 Kwh/m2 anno, attestato che
è stato allegato alla seconda relazione dell'ausiliario sub all. 13.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica delle unità immobiliari in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità ed è libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, i beni trasferiti, ad eccezione del diritto di servitù gravante sulla stradina privata attraverso la quale l'immobile ha accesso da Via Carducci e dell'ipoteca volontaria derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario del 20.05.2002, rep. n. 2066, racc. n. 1379, redatto dal dott. , Persona_2 notaio in Pieve Emanuele, a favore di registrata a Milano 5 il 23.05.2002 al n. 5467 Serie Controparte_1
1 e iscritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Milano 2 (Mi) in data 30.05.2002 al n. 66673 del Registro Generale e al n. 15041 del
Registro Particolare, rinnovata con iscrizione del 10.05.2022, n. 64950 del Registro Generale e n. 12593 del Registro Particolare;
;
- che gli immobili oggetto del trasferimento sono pervenuti al cedente in forza dell'atto di compravendita
20.05.2002, a rogito dott. , Notaio in Pieve Emanuele (Mi), rep. n. 2065, racc. n. 1378, Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 30.05.2002 al n. 2520 serie 1V, e trascritto all'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, in data 30.05.2002 al n. 66672 del
Registro Generale e al n. 39056 del Registro Particolare;
- di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative ai beni immobili oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che pag. 6/10 dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica degli immobili oggetto di trasferimento ed in particolare che la costruzione dell'immobile oggetto del presente trasferimento è iniziata in epoca anteriore al 01.09.1967 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere per le quali fosse necessaria la concessione edilizia;
che le unità immobiliari risultano conformi ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare le unità immobiliari stesse a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalse dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore dei beni trasferiti è pari ad euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00).
pag. 7/10 Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di Parte_2 cui all'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985.
Le parti dichiarano di non volere impugnare la sentenza che sarà pronunciata sulle condizioni concordate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le statuizioni economiche non appaiono contraria a norme imperative o di ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 8/10 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in Siziano il giorno 11/10/2003, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.27, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 9.10.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio
a cura dell'ausiliario Avv. Cristina Bellomi.
5) Spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 3.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 9/10 pag. 10/10