Art. 2.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Province nelle quali il prefetto, sentito l'intendente di finanza e il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e' autorizzato a determinare i Comuni dove potra' essere concessa la rateazione prevista dall'articolo precedente.
La rateazione e' disposta da un Comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto dal prefetto, che lo presiede, dall'intendente di finanza, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario di prefettura.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro verranno indicate le Province nelle quali il prefetto, sentito l'intendente di finanza e il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e' autorizzato a determinare i Comuni dove potra' essere concessa la rateazione prevista dall'articolo precedente.
La rateazione e' disposta da un Comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto dal prefetto, che lo presiede, dall'intendente di finanza, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario di prefettura.