Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 40860
CASS
Sentenza 11 luglio 2024

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In tema di reati fallimentari, il giudice penale non può rilevare incidentalmente l'intervenuta inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, che la parte invochi in ragione della ritenuta operatività delle disposizioni di cui all'art. 393 cod. proc. civ., per la dichiarata improcedibilità, in sede civile, del ricorso in riassunzione - come anche per la mancata riassunzione - dopo l'annullamento della Corte di cassazione del rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, occorrendo, invece, un provvedimento formale del giudice civile che dia conto dell'inefficacia o della revoca della dichiarazione di fallimento. (Vedi: Sez.1 civ., n. 3022 del 2020, Rv. 657053-01).

Commentario1

  • 1La responsabilità dell'amministratore "testa di legno": ruolo formale e obblighi di conservazione delle scritture
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    Il reato di bancarotta documentale, disciplinato dall'art. 217 della legge fallimentare, punisce l'amministratore che omette di tenere, sottrae o distrugge le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o degli affari della società fallita. La sentenza n. 40860 del 2024 ribadisce che tale responsabilità grava anche sull'amministratore di diritto, ossia colui che risulta formalmente titolare della carica, pur se privo di una partecipazione effettiva alla gestione. La vicenda processuale Il caso in esame riguarda S.., amministratore di un'associazione dichiarata fallita. La Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la condanna per bancarotta documentale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 40860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40860
Data del deposito : 11 luglio 2024

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