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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rallo Parte_1
Antonio; ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Angileri Maria Carla;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.6.2025, le parti hanno concluso riportandosi alle note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato a norma dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2024, , premesso che con sentenza n. Parte_1
51/2024 resa in data 18.1.2024, l'adito Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e ponendo a carico di quest'ultimo e in favore della un assegno CP_1 Parte_1 CP_1 mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della stessa, ha chiesto di: “Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e in data 5-9-2019, trascritto all'ufficio dello stato civile, atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio, anno 2019 numero 39 P.1, senza riconoscere alcun assegno divorzile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
1.1 Costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 13.5.2024, ha Controparte_1 aderito alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile, contestando, tuttavia, le opposte argomentazioni e chiedendo nel merito, previa declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile nella misura di
€ 500,00 mensili.
Infine, ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio per come richiesto al n.1) di pag.3 del ricorso introduttivo;
2) Prevedere un assegno divorzile in favore della di € 500,00 mensili ovvero quell'altra maggiore o minore CP_1 somma il Tribunale dovesse determinare;
3) Condannare l'attore alla refusione delle spese di lite ex art.92 e, in applicazione dell'art.96 c.p.c., emettere qualsivoglia statuizione che preveda un ristoro in favore della convenuta liquidato in via equitativa in caso di inottemperanza alla richiesta di deposito della documentazione ex art.473bis.17 c.p.c.”.
1.2 All'esito della comparizione delle parti avvenuta all'udienza del 13.6.2024 ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza resa in data 11.7.2024, ha mantenuto ferme, in via provvisoria, le prescrizioni in ordine ai rapporti di natura patrimoniale di cui alla sentenza di separazione.
1.3 La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 26.6.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente - alla quale ha aderito anche parte resistente - e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 5.9.2019, in Marsala, trascritto nei registri del Parte_1 Controparte_1 suddetto Comune l'anno 2019 al n. 39 P. 1, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore steso delle allegazioni di entrambi le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata la definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Il Tribunale di Marsala ha, infatti, pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 51/2024 resa in data 18.1.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2146/2022 R.G., e la presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento pag. 2/7 giurisdizionale, confermata dalle parti, non è contraddetta da contrarie risultanze processuali, giacché i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i dodici mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
3. Per ciò che attiene l'assegno divorzile che il ricorrente reputa non spettare alla CP_1
(chiedendone esplicitamente la revoca), va innanzitutto rammentato che secondo la tradizionale interpretazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo
1987 n.74, l'attribuzione dell'assegno di divorzio – avente funzione eminentemente assistenziale –
è subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., Cass. S.U. n. 11490 del 1990, e Cass.
12 marzo 1992 n. 3019).
È noto, altresì, che in epoca più recente la Suprema Corte ha dapprima reputato anacronistica la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ancorata al parametro del “tenore di vita” in costanza di matrimonio, confermando la natura bifasica del giudizio e con la precisazione che l'an debeatur deve essere accertato prima di valutare i parametri rilevanti solo per il quantum debeatur (cfr. Cass.
11504/2017), per poi attribuire all'assegno di divorzio non più sola natura assistenziale, ma anche perequativa-compensativa, con la conseguente necessaria valutazione del contributo alla conduzione domestica e alla formazione del patrimonio (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, invero, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma (i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno) e il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, essendo, d'altro canto, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, parimenti assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del pag. 3/7 contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. 18287/2018).
Ciò posto, e considerata, altresì, la sostanziale convivenza, nella soluzione adottata dalle Sezioni
Unite, del principio di autoresponsabilità con quello della solidarietà post-coniugale, reputa il
Tribunale che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Va rilevata, nel caso de quo, la persistente sperequazione delle condizioni reddituali delle parti, godendo il di due pensioni di cui un vitalizio per trascorsi militari pari ad € 1.000,00 Parte_1 mensili, oltre che una pensione per l'attività di cancelliere svolta, che ammonta a € 1.500,00 mensili, importo ai quali si aggiungono circa 40.000,00 di risparmi, di cui una parte finalizzati a pagare un mutuo intestato al figlio (“ho una pensione che ammonta a circa 2.500 euro al mese. Ho un deposito di circa 40.000 euro presso la . Ho avuto tre tumori. Per un ricovero mi hanno chiesto CP_2
35.000 euro nel 2019. Adesso 50.000 euro non basterebbero. Le somme sul conto sono una riserva CP_2 per la mia vita. Sono soldi da me risparmiati con sacrifici. Vivo da solo in una casa di cui ho l'usufrutto. Sul mio conto Credit Agricole ho una disponibilità di circa 5.000 euro ma devo ora pagare circa 3.000 euro per un mutuo di mio figlio che ho sempre pagato io” – cfr. verbale di udienza del 13.6.2024).
Per converso, nessuna attività lavorativa, allo stato, risulta svolgere la , che pure non CP_1 percepisce alcuno stabile sostegno economico e ciò si ricava oltre che alla luce della documentazione in atti anche dalle dichiarazioni da quest'ultima rese all'udienza del 13.6.2024
(“sono disoccupata da gennaio 2023. Attualmente percepisco soltanto l'assegno di euro 250,00 da mio marito.
Lavoravo in un ente di formazione a progetto, non a tempo indeterminato. Facevo questo lavoro dal 2014-2015.
Prima ero a tempo indeterminato e poi si è passati a progetto. Siamo rimasti anche fermi per un paio di anni, per esempio dal 2015 al 2018. Avevo una riserva di risparmi dovuti ai guadagni degli anni precedenti” – cfr. verbale di udienza del 13.6.2024).
Vanno comunque, e al contempo, considerate, anche ai fini della quantificazione del citato assegno, non solo l'ordinario (e non particolarmente gravoso, data l'assenza di prole) contributo fornito da parte resistente alla gestione della vita matrimoniale, ma anche – tenuto conto della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, essendo ridotta, anche alla luce dell'assenza di figli, la funzione perequativo/compensativa – la convivenza prematrimoniale della coppia, la durata del matrimonio (2019-2024), nonché l'età della richiedente (64 anni) che induce a ritenere assai improbabile un proficuo collocamento nel mondo lavorativo.
Sul punto, infatti, va rilevato che fini della determinazione del quantum dell'assegno divorzile è necessario tenere conto anche della convivenza prematrimoniale della coppia, conformemente a quanto affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35385/2023 che ha pag. 4/7 enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art.
5, comma 6, L. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo- compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, aventi i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto di quella medesima unione e la fase giuridica del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare
l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise della coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possono ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va evidenziato che la , anche durante la convivenza prematrimoniale con il , si è dedicata CP_1 Parte_1 all'accudimento di quest'ultimo in virtù delle patologie e degli invasivi interventi chirurgici dal predetto subiti, così come confermato dal ricorrente con memoria ex art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.
Tuttavia, la sussistenza in capo al di patologie e interventi chirurgici a cui il predetto Parte_1
è stato sottoposto in passato, gli ingenti costi sostenuti per le cure e i verosimili costi futuri da affrontare mediante le proprie entrate finanziarie, nonché la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 21.11.2024 in ordine al dies a quo della stabile convivenza prematrimoniale delle parti (il teste ha riferito: “nel 2018 sono andati a Testimone_1 convivere e dopo un paio di anni si sono sposati per permettere alla di ottenere, nel caso di decesso di mio CP_1 padre, la pensione di reversibilità”; il teste ha dichiarato: “sì è vero che il nostro rapporto Testimone_2 sentimentale si è chiuso quando nel 2017/2018 quando decise di andare a vivere con Pt_1 CP_1 con la quale si frequentava da tempo. In quegli anni abbiamo interrotto la nostra relazione”; il teste
[...] ha dichiarato: “sì è vero che sin dal 2005/2006 conviveva Testimone_3 Controparte_1 stabilmente con con cui la relazione era iniziata già anni prima. Convivevano in via del Parte_1
Fante in una casa del Io vivevo insieme a loro in quella casa”; il teste Parte_1 Testimone_4
ha dichiarato: “sì è vero che sin dal 2005/2006 conviveva stabilmente con
[...] Controparte_1 con cui la relazione era iniziata già anni prima. Sono stato io a far conoscere il Parte_1 Parte_1
e la qualche anno prima. So che convivevano perché andavo a prendere mia figlia a casa loro in CP_1 Tes_3 via del Fante”; il teste ha dichiarato: “sì è vero che sin dal 2005/2006 Testimone_5 CP_1 conviveva stabilmente con con cui la relazione era iniziata già anni prima. La
[...] Parte_1 relazione è iniziata all'incirca nel 2002, ricorso che io avevo diciassette/diciotto anni. Io ho vissuto con loro soltanto pag. 5/7 un mesetto una estate, quando loro abitavano in c.da Ciancio. Per il resto non ho mai vissuto con loro perché io stavo a Pisa. Ci sentivamo ogni giorno con mia madre e mia sorella che mi raccontavano ciò” - cfr. verbale di udienza del 21.11.2024), nonché in ordine al contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare comune (il teste ha dichiarato: “confermo di aver gestito, Testimone_1 quale socio, lo stabilimento balneare indicato in articolato, negli anni 2003 e 2006. Mio padre non ha mai lavorato presso lo stabilimento, capitava che mi desse una mano a mero titolo gratuito e per cortesia. Ricordo che la veniva a trovare mio padre presso lo stabilimento w capitava che cenavano insieme. Non si sono mai CP_1 fermati a dormire lì perché lo stabilimento non era attrezzato per il pernottamento”; il teste Testimone_3 ha dichiarato: “sì è vero che mamma aiutava anni 2005 e 2006, nella gestione del lido Parte_1
Sibiliana Village, lavorando nel chiosco di mattina e di sera alla cassa del ristorante, senza percepire alcunché. Lo so perché ero là. Avevamo i borsoni nell'auto e ci lavavamo al lido. Praticamente si può dire che vivevamo là. Il era proprietario/socio di questo lido… è vero che mamma, anni 2005 e 2006, rimaneva a Parte_1 dormire al lido sulle brandine con il Io venivo presa da mio padre oppure andavo dalla nonna. Io Parte_1 non restavo a dormire al lido”; il teste ha dichiarato: “sì è vero che, quando andavo a Testimone_4 prendere mia figlia , anni 2005 e 2006, vedevo la al chiosco al mattino e alla casa del ristorante Tes_3 CP_1 la sera del lido Sibiliana Village. Ricordo che in due occasioni sono stato a cena in quel lido ed il conto alla cassa lo ha preparato la ”; il teste ha dichiarato: “sì è vero che mamma aiutava CP_1 Testimone_5
anni 2005 e 2006, nella gestione del lido Sibiliana Village, lavorando nel chiosco di Parte_1 mattina e di sera alla cassa del ristorante, senza percepire alcunché. Mi capitava di andare in quel lido e vedere mia madre che serviva ai tavoli, stava alla cassa. Mia madre mi diceva di non percepire alcun compenso. Il lido era gestito da vari soci, tra cui il sì è vero che mamma, negli anni 2005/2006, oltre al Persona_1 chiosco e alla cassa del ristorante, nei fine settimana si occupava anche della cassa per l'attività di pub e di discoteca che si svolgeva al lido Sibiliana Village. Ricordo che facevano karaoke e c'era mia madre alla cassa” - cfr. verbale di udienza del 21.11.2024), inducono il Collegio, tenuto conto della peculiare funzione assistenziale dell'assegno divorzile, unitamente ai principi di pari dignità dei coniugi, solidarietà, libertà di scelta ed autoresponsabilità, a ritenere che l'importo dell'assegno divorzile spettante alla debba essere stabilito nella misura di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat.
4. In ragione della soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile (non potendosi configurare un rapporto di soccombenza parziale in ragione dell'accoglimento della domanda della convenuta in misura inferiore a quella richiesta;
cfr. Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 - 01), non configurandosi peraltro un rapporto soccombenza in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio per la quale va dichiarata la parziale compensazione, le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di 2/3, con conseguente pag. 6/7 condanna alla rifusione in favore della resistente, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 13, co. 1,
c.p.c. – applicati i parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, come sopra composto, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
contratto in data 5.9.2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...] di Marsala al n. 39, Parte I dell'anno 2019;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore Parte_1 di pari a euro 150,00, mensili, soggetto ad annuale rivalutazione in base agli Controparte_1 indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna
[...]
al pagamento in favore di dei restanti 2/3 che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
852,00, oltre accessori di legge;
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
21.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 7/7