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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 52/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 52/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusione del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi
Per_ di residenza fino alla maggiore età delle figlie . Per_1
2) I ricorrenti concordano il seguente
PIANO GENITORIALE
Per_
- Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione Per_1
sita in Mirano (Ve), via Cavin di Sala 82, ove già risiedono.
- La figlia ttualmente frequenta, di comune intesa tra i genitori, la scuola materna comunale “Collodi” a Mirano con Per_1
orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.40; i genitori, anche in funzione degli impegni reciproci, collaborano per andare a
Per_ prenderla o portarla a casa;
la figlia , che non ha ancora nove mesi, è in casa ed è accudita dalla madre che è in prosecuzione volontaria del periodo di maternità.
- La figlia sempre di comune intesa tra i genitori, frequenta una scuola di ballo, ove viene accompagnata per quanto Per_1
possibile dalla mamma.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. - Nella cura delle figlie i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel caso di impedimenti lavorativi, condividendo le soluzioni più adeguate all'interesse delle figlie medesime.
- Le frequentazioni delle figlie da parte del genitore non collocatario verranno di volta in volta liberamente concordate tra i genitori,
Per_ in funzione degli impegni reciproci e delle aspettative delle figlie. Tenuto conto della giovanissima età di , l'eventuale pernottamento di costei presso il padre dovrà essere preconcordato tra i genitori e dovrà essere graduale, potendo stabilizzarsi non prima del compimento di almeno tre anni di età e possibilmente in concomitanza con i pernottamenti della sorella maggiore.
Per_
- In ogni caso, ove non diversamente stabilito da entrambi i genitori e con la precisazione di cui sopra per quanto riguarda ,
il padre in periodo scolastico terrà con sé le figlie almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì dalla fine della scuola (ove andrà a prenderle) fino al mattino successivo (quando le riaccompagnerà alla scuola medesima); in periodo di vacanze scolastiche terrà con sé le figlie almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì a partire dal primo pomeriggio fino al pomeriggio dl giorno successivo quando provvederà ad accompagnarle dalla madre;
durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sè le figlie per almeno due settimane anche non continuative, da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie, entrambe le figlie staranno con il padre ad anni alterni dal giorno 24
dicembre dalle ore 09.00 fino al giorno 30 dicembre non più tardi delle ore 21.00, quando le riaccompagnerà dalla madre, e l'anno successivo dal giorno 30 dicembre dalle ore 21.00 fino al giorno 6 gennaio non più tardi delle ore 21,00 quando le riaccompagnerà dalla madre (per le vacanze 2025/2026 le figlie staranno con la mamma il Natale e con il papà il Capodanno);
le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con uno e con l'altro dei genitori, a partire dalle vacanze 2025 quando passeranno quelle pasquali con la mamma e quelle di carnevale con il papà; il padre terrà altresì con sé le figlie un fine settimana si e un fine settimana a partire dal primo pomeriggio del venerdì quando andrà a prenderle a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze, fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze scolastiche.
- Il signor verserà alla NO la somma mensile di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), Parte_1 Parte_2
di cui euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie (euro 500,00 per ciascuna), ed euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, somme tutte da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla NO . Pt_2 Le spese straordinarie per le figlie, da intendersi per tali quelle così come definite e disciplinate dal vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Venezia, saranno sopportate nella misura del 25% dalla madre e nella misura del 75% dal padre, il quale peraltro assumerà a suo esclusivo carico le spese per la frequentazione della scuola di ballo da parte della figlia Per_1
Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli a carico sia incassato integralmente e direttamente dalla NO concordano altresì di indicare in Parte_2
dichiarazione dei redditi che le figlie sono a loro carico nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti precisano altresì che le soprariportate pattuizioni economiche sono state tra loro concordate nelle indicate misure sul presupposto che madre e figlie possano continuare ad abitare gratuitamente nell'appartamento da esse attualmente occupato in
Mirano (Venezia), via Cavin di Sala 82 e che, nell'ipotesi in cui la parte proprietaria non intenda più per qualsivoglia motivo consentire la prosecuzione della occupazione gratuita, il signor dovrà garantire alle proprie figlie e alla loro madre Pt_1
coabitante, fino all'autosufficienza economica delle prime, una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze, sopportandone il relativo onere economico.
4) La casa coniugale sita in Mirano (Venezia), via Cavin di Sala 82 (NCEU Fg. 10 part. 369 Sub 32) e relativi accessori,
di proprietà dei genitori del signor e da questi concessa in comodato gratuito senza determinazione di tempo alla famiglia, Pt_1
viene assegnata con tutti i suoi arredi alla madre fino a quando le figlie, con lei prevalentemente dimoranti e residenti, non avranno raggiunto la autosufficienza economica.
5) L'autovettura Fiat 500X targata FM7542N in comproprietà tra i coniugi deve intendersi ceduta, nell'ambito della disciplina dei loro rapporti patrimoniali, in piena ed esclusiva proprietà della NO che ne diventa così unica proprietaria Parte_2
ed alla quale spetteranno gli oneri relativi alla tassa di circolazione e gli oneri assicurativi.
6) I coniugi prestano fin d'ora il consenso al reciproco rilascio dei passaporti e di carte d'identità valide per l'espatrio
7) Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore. Le spese per il contributo unificato saranno sopportate dalle parti in eguale misura.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie Per_1 Per_2
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 04/08/2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torre del Greco (NA) al n. 180, parte II, serie A, dell'anno 2018;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/04/2025 Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca