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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17665 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(BOBINGEN-GERMANIA, 25/11/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ANTONIO DI SALVIO REALE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SONGKHALA-THAILANDIA, 08/08/1982); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/05/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso che in data 23/09/2015 Parte_1
ha contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia CP_1 Persona_1
(Rennes-Francia, 07/10/2016), ha dedotto che dopo aver
[...]
vissuto per un anno circa in Thailandia successivamente al matrimonio, i
Per_ coniugi si sono trasferiti in Francia ove è nata la figlia allorché
l'unione era già in crisi e pochi mesi dopo la nascita della bambina il marito ha fatto ritorno in Thailandia dove forse ha contratto matrimonio,
disinteressandosi della figlia, salvo contribuire sporadicamente al pagamento di alcune spese.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo rafforzato della
Per_ minore alla madre, obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di euro
500,00, oltre al 50% delle spese extra, e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni.
Non si è costituito in giudizio che è stato, pertanto, CP_1
dichiarato contumace.
Alla prima udienza è comparsa personalmente la ricorrente che oltre a riportarsi al ricorso, ha dichiarato che di non vedere il marito da anni, e che 3 da oltre due anni, ovvero dal 2022, lo stesso non sente la figlia e da tempo
Per_ non corrisponde più alcunché per
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 23/09/2024 il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio
Per_ mantenimento, ha affidato la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre con possibilità del padre di vederla e tenerla con sé
esclusivamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal giugno 2023, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base
Per_ giugno 2023, a titolo di contributo per il mantenimento di e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la minore.
Con sentenza non definitiva n. 18681/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 25/11/2025 il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/09/2015,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte 4 ha formulato domanda di assegno di mantenimento per sé e di assegno divorzile, il collegio reputa equo confermare le vigenti condizioni, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo e/o diverso, non avendo dati certi in ordine alla effettiva situazione economico-patrimoniale del resistente ed essendo tale condizione difficilmente accertabile, stante la residenza del in Thailandia. CP_1
Per completezza giova evidenziare che la ricorrente non ha prodotto la documentazione economico-reddituale aggiornata in vista della decisione della causa, come richiesto dal g.d., di talché la sua condizione deve ritenersi invariata rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, allorché la stessa ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 800,00, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in un appartamento costituente “casa popolare” per la quale corrisponde un canone bassissimo, nonché di percepire l'assegno unico e
Per_ universale per e la figlia nata da altra relazione ancora in essere.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok
(Thailandia) in data 23/09/2015 tra Parte_1 5
(BOBINGEN-GERMANIA, 25/11/1987) e CP_1
(SONGKHALA-THAILANDIA, 08/08/1982) trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Nettuno al n. 135, Parte II, Serie C, Anno
2015, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (Rennes-Francia, Persona_1
07/10/2016) è affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è
fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vederla e tenerla con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dal mese di giugno 2023 il padre corrisponda
Per_ alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base giugno 2023, e lo condanna al versamento, in favore della ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
Per_ spese extra afferenti intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non 6 rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(BOBINGEN-GERMANIA, 25/11/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ANTONIO DI SALVIO REALE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SONGKHALA-THAILANDIA, 08/08/1982); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/05/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso che in data 23/09/2015 Parte_1
ha contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia CP_1 Persona_1
(Rennes-Francia, 07/10/2016), ha dedotto che dopo aver
[...]
vissuto per un anno circa in Thailandia successivamente al matrimonio, i
Per_ coniugi si sono trasferiti in Francia ove è nata la figlia allorché
l'unione era già in crisi e pochi mesi dopo la nascita della bambina il marito ha fatto ritorno in Thailandia dove forse ha contratto matrimonio,
disinteressandosi della figlia, salvo contribuire sporadicamente al pagamento di alcune spese.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la Parte_1
separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo rafforzato della
Per_ minore alla madre, obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di euro
500,00, oltre al 50% delle spese extra, e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle medesime condizioni.
Non si è costituito in giudizio che è stato, pertanto, CP_1
dichiarato contumace.
Alla prima udienza è comparsa personalmente la ricorrente che oltre a riportarsi al ricorso, ha dichiarato che di non vedere il marito da anni, e che 3 da oltre due anni, ovvero dal 2022, lo stesso non sente la figlia e da tempo
Per_ non corrisponde più alcunché per
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 23/09/2024 il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio
Per_ mantenimento, ha affidato la figlia minore in via esclusiva e rafforzata alla madre con possibilità del padre di vederla e tenerla con sé
esclusivamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal giugno 2023, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base
Per_ giugno 2023, a titolo di contributo per il mantenimento di e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la minore.
Con sentenza non definitiva n. 18681/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 25/11/2025 il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/09/2015,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte 4 ha formulato domanda di assegno di mantenimento per sé e di assegno divorzile, il collegio reputa equo confermare le vigenti condizioni, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo e/o diverso, non avendo dati certi in ordine alla effettiva situazione economico-patrimoniale del resistente ed essendo tale condizione difficilmente accertabile, stante la residenza del in Thailandia. CP_1
Per completezza giova evidenziare che la ricorrente non ha prodotto la documentazione economico-reddituale aggiornata in vista della decisione della causa, come richiesto dal g.d., di talché la sua condizione deve ritenersi invariata rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, allorché la stessa ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 800,00, di non avere proprietà immobiliari e di vivere in un appartamento costituente “casa popolare” per la quale corrisponde un canone bassissimo, nonché di percepire l'assegno unico e
Per_ universale per e la figlia nata da altra relazione ancora in essere.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27324/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok
(Thailandia) in data 23/09/2015 tra Parte_1 5
(BOBINGEN-GERMANIA, 25/11/1987) e CP_1
(SONGKHALA-THAILANDIA, 08/08/1982) trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Nettuno al n. 135, Parte II, Serie C, Anno
2015, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (Rennes-Francia, Persona_1
07/10/2016) è affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è
fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vederla e tenerla con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
dispone che a far data dal mese di giugno 2023 il padre corrisponda
Per_ alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base giugno 2023, e lo condanna al versamento, in favore della ricorrente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
Per_ spese extra afferenti intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non 6 rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi