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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 179/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il Parte_1
02/05/1967, c.f. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
ROMA n. 208, PALAZZOLO ACREIDE, presso lo studio dell'avv. DOMENICO NIGRO (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti ricorrente
contro Controparte_1
[...] Controparte_2
, c.f. , in persona del legale
[...] PartitaIVA_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif. da propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2023 ha Parte_1 esposto: di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
, Ass. Regionale Agricoltura, prima come operaio forestale CP_1 specializzato a tempo determinato (151sta), indi, a far data dal settembre 2022, transitato nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato;
di essere stato costantemente discriminato sotto il profilo giuridico ed economico rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, senza valida giustificazione, in quanto gli è stato negato sino ad oggi il diritto alla percezione dell'indennità professionale di anzianità prevista dal Contratto Integrativo Regionale Forestali del 2001 e dall'art. 4 del medesimo contratto del 2017 riconosciuto ai lavoratori forestali a tempo indeterminato, nonostante l'assoluta identità di mansioni lavorative svolte, in violazione della D.C. 1999/70/CE e dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il ricorrente ha chiesto: dichiarare illegittimo il comportamento discriminatorio tenuto dall'Assessorato resistente in ordine al trattamento economico riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
dichiarare il diritto di alla Parte_1 percezione dell'indennità di anzianità maturata, pari a € 4,00 giornalieri ex art. 4 CIRL 2017 per complessivi € 2.240,00 e di qualsiasi altro beneficio giuridico ed economico connesso ed illegittimamente negato ai lavoratori a tempo, con vittoria di spese del giudizio. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta -
[...]
Controparte_3
-
[...] contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto. In particolare, ha eccepito l'inapplicabilità dei richiamati principi ai lavoratori a tempo determinato e l'erroneità dei conteggi di parte ricorrente, posto che rapportando l'indennità al lavoro effettivo del Lattante si sarebbe arrivati alla diversa e minore somma di € 1.408,00. Con memoria del 15.01.2025 parte ricorrente << tanto in applicazione del principio di economia dei giudizi che del divieto di frazionamento del credito, il sottoscritto insiste nella richiesta di condanna
2 di controparte - nei limiti prescrizionali - al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati (2018 – 2024), e, segnatamente, al pagamento della somma di €.1.920,00 >> concludendo << per l'integrale accoglimento del ricorso, con condanna di parte resistente al riconoscimento degli scatti maturati pari all'attualità, ossia includendo tutto il 2024, a €.1.920,00 (2018-2024) oltre interessi maturati e, se dovuta, rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito sino al soddisfo. Vinte le spese, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario >>. Va preso atto della rinuncia di parte ricorrente (effettuata nelle note del 5.02.2024) a fare valere nel presente giudizio pretese di carattere contributivo;
ciò che rende irrilevante una eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS. Nel merito, si osserva che la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione; la direttiva in esame è stata recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - "principio di non discriminazione" – ha stabilito che "al prestatore di lavoro con
3 contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine" (Tribunale Palermo sez. lav., 28/02/2023, n.658). In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che "tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela". La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
4 retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che "la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il
5 rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). Nel caso in esame, il ricorrente non ha mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano "ragioni oggettive" che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono sussistenti tali "ragioni oggettive"; la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato se non la mera temporaneità del rapporto né, tantomeno, viene imposto a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato;
inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto. Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Risulta dunque provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario sia assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. In ordine al trattamento di anzianità deve osservarsi che, secondo l'art. 11 del CIRL 2001, gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una "indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)"; tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 il cui ultimo comma dispone che "ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale,
6 pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni". Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. "terzo elemento", nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento "pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo", laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio;
il contratto integrativo opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che devono considerarsi lavoratori "comparabili" ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato." In ordine al quantum dovuto, attesa l'erroneità dei calcoli effettuati in ricorso (errore ammesso dalla parte ricorrente) l'indennità professionale dovuta fino al 2023, considerato il termine quinquennale di prescrizione, risulta dunque quantificabile nella somma complessiva di € 1.408,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo (trattandosi di vicenda in ordine a rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica). Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 179/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
7 accoglie il ricorso per quanto di ragione (e per come precisato in parte motiva) e, per l'effetto, condanna l convenuto Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.408,00 (quale indennità fino al 2023), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna l'Assessorato Regionale convenuto al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Domenico Nigro. Siracusa, 21/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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