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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2360 2024 e promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIAALBA CUCCHIELLA che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTA SARDOS ALBERTINI che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
conclusioni per l'attore: A- Accogliere la domanda e condannare l'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro- tempore, Sede Controparte_1
legale, P.le A. Stefani,1- 37126 , c.f. e p.iva al pagamento della somma CP_1 P.IVA_2
1 di euro 20.770,27 oltre il danno morale e il rimborso delle le spese legali del giudizio per
ATP espletato, oltre interessi dal sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfo.
B- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onori di causa, oltre IVA e
CNA conclusioni per il convenuto:a) rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
b) in via subordinata, ridurre il quantum debeatur per i motivi esposti in comparsa di risposta, previo riconoscimento del concorso causale della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri riflessi, relative al giudizio di merito ed a quello di accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra ha promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta da lei subita a causa della strada gravemente sconnessa e dissestata mentre percorreva a piedi i vialetti dell
[...]
. Controparte_1
L' si è costituita in giudizio contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dell'ATP promosso dall'attrice e iscritto al n.
3632/2023 e, senza ulteriore istruttoria, è stata assunta in decisione.
Tanto premesso la domanda dell'attrice non può essere accolta non avendo l'attrice fornito prova del fatto allegato.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione SU n. 20943 del 30/06/2022 la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
2 custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento ( (cfr. da ultimo Cass. n. 12760 del 2024 che richiama le Sezioni Unite del 2022).
Ciò detto, nella vicenda per cui è causa, non può ritenersi provata in giudizio la dinamica dell'incidente occorso, tempestivamente contestata dalla convenuta nella comparsa di risposta.
Peraltro già nella comparsa di costituzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo, che in ogni caso non precluderebbe in questa sede di contestare la dinamica, l' convenuta aveva CP_1
eccepito che non era stata, in quella sede, “puntualmente descritta la dinamica del sinistro né tantomeno l'esatta ubicazione del luogo in cui si sarebbe verificata la caduta (parte avversa si limita infatti alla generica indicazione del tratto di strada teatro del sinistro, ma non precisa il dislivello o la buca che avrebbe causato la caduta)”.
A fronte di ciò nel presente giudizio di merito nessuna prova è stata fornita: dalle fotografie depositate sub. doc. 20, molto scure, non si riescono a vedere le condizioni della strada né peraltro è precisato dove esse siano state scattate. Nessuna prova orale è stata formulata al fine di comprendere dove esattamente l'attrice è caduta e come sia avvenuta la caduta.
La prova del fatto non può nemmeno desumersi da quanto verbalizzato dai soccorritori;
questi ultimi si sono infatti limitati a precisare che “in data 11/08/2021 io e la Persona_1 [...]
di ritorno da un servizio abbiamo prestato soccorso alla signora Parte_2 Parte_1
che si trovava tra i parcheggi dell'ospedale geriatrico e la discesa per andare al padiglione
[...]
30. La signora riferiva di essere caduta in maniera accidentale facendosi male ad un ginocchio.
Per questo motivo l'abbiamo accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale maggiore per accertamenti”.
Se è vero che la ricorrente è stata soccorsa all'interno dell'Ospedale, i soccorritori nulla riferito in merito alla dinamica del fatto ma hanno solo riportato le dichiarazioni dell'attrice stessa che, peraltro, ha parlato di caduta accidentale senza ulteriori specificazioni.
In mancanza della dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia prova della dinamica la domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona,
3 definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata da Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite Parte_1
liquidate in complessivi € 3807 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona 4.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2360 2024 e promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIAALBA CUCCHIELLA che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTA SARDOS ALBERTINI che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
conclusioni per l'attore: A- Accogliere la domanda e condannare l'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro- tempore, Sede Controparte_1
legale, P.le A. Stefani,1- 37126 , c.f. e p.iva al pagamento della somma CP_1 P.IVA_2
1 di euro 20.770,27 oltre il danno morale e il rimborso delle le spese legali del giudizio per
ATP espletato, oltre interessi dal sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfo.
B- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onori di causa, oltre IVA e
CNA conclusioni per il convenuto:a) rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
b) in via subordinata, ridurre il quantum debeatur per i motivi esposti in comparsa di risposta, previo riconoscimento del concorso causale della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri riflessi, relative al giudizio di merito ed a quello di accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra ha promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta da lei subita a causa della strada gravemente sconnessa e dissestata mentre percorreva a piedi i vialetti dell
[...]
. Controparte_1
L' si è costituita in giudizio contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dell'ATP promosso dall'attrice e iscritto al n.
3632/2023 e, senza ulteriore istruttoria, è stata assunta in decisione.
Tanto premesso la domanda dell'attrice non può essere accolta non avendo l'attrice fornito prova del fatto allegato.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione SU n. 20943 del 30/06/2022 la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
2 custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento ( (cfr. da ultimo Cass. n. 12760 del 2024 che richiama le Sezioni Unite del 2022).
Ciò detto, nella vicenda per cui è causa, non può ritenersi provata in giudizio la dinamica dell'incidente occorso, tempestivamente contestata dalla convenuta nella comparsa di risposta.
Peraltro già nella comparsa di costituzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo, che in ogni caso non precluderebbe in questa sede di contestare la dinamica, l' convenuta aveva CP_1
eccepito che non era stata, in quella sede, “puntualmente descritta la dinamica del sinistro né tantomeno l'esatta ubicazione del luogo in cui si sarebbe verificata la caduta (parte avversa si limita infatti alla generica indicazione del tratto di strada teatro del sinistro, ma non precisa il dislivello o la buca che avrebbe causato la caduta)”.
A fronte di ciò nel presente giudizio di merito nessuna prova è stata fornita: dalle fotografie depositate sub. doc. 20, molto scure, non si riescono a vedere le condizioni della strada né peraltro è precisato dove esse siano state scattate. Nessuna prova orale è stata formulata al fine di comprendere dove esattamente l'attrice è caduta e come sia avvenuta la caduta.
La prova del fatto non può nemmeno desumersi da quanto verbalizzato dai soccorritori;
questi ultimi si sono infatti limitati a precisare che “in data 11/08/2021 io e la Persona_1 [...]
di ritorno da un servizio abbiamo prestato soccorso alla signora Parte_2 Parte_1
che si trovava tra i parcheggi dell'ospedale geriatrico e la discesa per andare al padiglione
[...]
30. La signora riferiva di essere caduta in maniera accidentale facendosi male ad un ginocchio.
Per questo motivo l'abbiamo accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale maggiore per accertamenti”.
Se è vero che la ricorrente è stata soccorsa all'interno dell'Ospedale, i soccorritori nulla riferito in merito alla dinamica del fatto ma hanno solo riportato le dichiarazioni dell'attrice stessa che, peraltro, ha parlato di caduta accidentale senza ulteriori specificazioni.
In mancanza della dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia prova della dinamica la domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona,
3 definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata da Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite Parte_1
liquidate in complessivi € 3807 oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Verona 4.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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