Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2025, proposto da
RI IS, rappresentata e difesa dagli avvocati PE Rechichi e Bruno Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1300/2024 pubblicata il 10.11.2024 dal Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, nella causa civile iscritta al n. 1659/2023 R.G;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il di Locri - Sezione Civile -Controversie in materia di lavoro e previdenza, ha “ condanna(to) il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in favore di RI CO della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello non goduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
La sentenza in copia conforme all’originale è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Con ricorso notificato il 9/06/2025 e depositato il 10/06/2025 la docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendovi il Ministero dato esecuzione.
Con istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata il 18/02/2026, parte ricorrente ha chiesto “che la causa venga decisa, con declaratoria di cessazione della materia e con la condanna delle competenze di giudizio”.
In data 19/02/2026, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 25/02/2026 la causa è stata così trattenuta in decisione.
Il mancato deposito della prova dell’intervenuto pagamento non consente al Collegio di dichiarare, con una pronuncia di merito, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito vantato in forza della sentenza oggetto dell’azione di ottemperanza.
Ciononostante, la richiesta dei difensori della ricorrente può essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
Le spese di giudizio possano essere integralmente compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE IC | RI EN |
IL SEGRETARIO