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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 26/01/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14495/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionalr Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002025901023521000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1005/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato, con condanna della resistente al pagamento delle spese di giustizia e di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, di rigettare la avversa domanda e condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato costituito o manlevare l'Agenzia delle Entrate
Riscossione dalle spese di giudizio. La Regione Campania chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 30/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando il sollecito di pagamento notificato il 29/7/2025, relativa all'asserito mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, per complessivi €.402,66.
In pari data (30/7/25) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'avvenuto pagamento del tributo, la prescrizione del credito, la mancata ricezione di atti prodromici.
In data 11/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza della legittimazione passiva e l'insussistenza di prescrizione/decadenza.
Il 17/12/2025 la Regione Campania depositava tempestive controdeduzioni, precisando che la ricorrente aveva impugnato la stessa cartella prodromica già oggetto di precedente ricorso deciso con sentenza di rigetto (CGT NA n.18097/29/2025, udienza del 22/09/2025), eccependo la regolare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'atto impugnato, il difetto di legittimazione passiva inerente la riscossione.
Il 19/12/2025 la Regione Campania depositava, per tempo, memorie illustrative con cui contestava l'eccezione di avvenuto pagamento della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince che il sollecito di pagamento riguardava la cartella di pagamento già impugnata con ricorso rigettato da questa Corte, con sentenza n.18097/29/2025 depositata il 27/10/2025, che considerava tempestiva e regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico della Regione
Campania e quella della cartella notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, concludendo con la condanna alle spese di €.150 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Non si accoglie l'eccezione di prescrizione, poiché il sollecito impugnato (notificato il 29/7/2025) risulta tempestivo, rispetto alla cartella di pagamento sottesa, notificata pochi mesi prima in data 3/3/2025. Pure si rigetta l'eccezione dell'avvenuto pagamento, tra l'altro già proposta col precedente ricorso rigettato, perché la ricorrente non ne ha fornito alcuna prova.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da attribuirsi al procuratore antistatario e per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da attribuirsi al procuratore antistatario e per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14495/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionalr Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002025901023521000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1005/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato, con condanna della resistente al pagamento delle spese di giustizia e di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, di rigettare la avversa domanda e condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato costituito o manlevare l'Agenzia delle Entrate
Riscossione dalle spese di giudizio. La Regione Campania chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in data 30/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando il sollecito di pagamento notificato il 29/7/2025, relativa all'asserito mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, per complessivi €.402,66.
In pari data (30/7/25) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'avvenuto pagamento del tributo, la prescrizione del credito, la mancata ricezione di atti prodromici.
In data 11/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza della legittimazione passiva e l'insussistenza di prescrizione/decadenza.
Il 17/12/2025 la Regione Campania depositava tempestive controdeduzioni, precisando che la ricorrente aveva impugnato la stessa cartella prodromica già oggetto di precedente ricorso deciso con sentenza di rigetto (CGT NA n.18097/29/2025, udienza del 22/09/2025), eccependo la regolare tempestiva notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'atto impugnato, il difetto di legittimazione passiva inerente la riscossione.
Il 19/12/2025 la Regione Campania depositava, per tempo, memorie illustrative con cui contestava l'eccezione di avvenuto pagamento della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina degli atti depositati, si evince che il sollecito di pagamento riguardava la cartella di pagamento già impugnata con ricorso rigettato da questa Corte, con sentenza n.18097/29/2025 depositata il 27/10/2025, che considerava tempestiva e regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico della Regione
Campania e quella della cartella notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, concludendo con la condanna alle spese di €.150 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Non si accoglie l'eccezione di prescrizione, poiché il sollecito impugnato (notificato il 29/7/2025) risulta tempestivo, rispetto alla cartella di pagamento sottesa, notificata pochi mesi prima in data 3/3/2025. Pure si rigetta l'eccezione dell'avvenuto pagamento, tra l'altro già proposta col precedente ricorso rigettato, perché la ricorrente non ne ha fornito alcuna prova.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da attribuirsi al procuratore antistatario e per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da attribuirsi al procuratore antistatario e per €.250,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore della Regione Campania.