TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2263 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Eduardo Dalbono, 11 presso lo studio dell'avv. Manuela Guariniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Napoli Controparte_1 C.F._2 al Corso Italia, 33 presso lo studio dell'avv. Rosa Mallardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 2263/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 20-9-2004, dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il 14-5- Per_1 Per_2
2005)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 5251/2015 del
Tribunale di Napoli (pubblicata in data 10-4-2015), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1)Viene posto a carico del IG. , l'assegno di mantenimento del solo figlio , Parte_1 Per_2 essendo divenuto il figlio economicamente autosufficiente, da corrispondersi mensilmente Per_1 alla IG.ra , nella misura di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 coordinate già conosciute al ricorrente;
il predetto assegno, sarà soggetto a rivalutazione ISTAT, dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza di divorzio.
2) La IG.ra percepirà interamente gli assegni unici erogati per il figlio;
CP_1 Per_2
3) La IG.ra , nel dichiararsi economicamente autosufficiente, rinuncia esclusivamente CP_1 all'assegno divorzile;
le spese straordinarie, per il mantenimento del figlio ricadranno sui Per_2 genitori nella misura del 50% pro capite, secondo Protocollo di Intesa in vigore presso l'Adito
Tribunale.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
2 V.G. n. 2263/2025
I compensi spettanti al procuratore del ricorrente, ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, vengono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in NAPOLI il 20-9-2004 (atto n. 24, parte I, sez. F, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) tra (nato a [...] il 22- Parte_1
1-1968) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2263 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Eduardo Dalbono, 11 presso lo studio dell'avv. Manuela Guariniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Napoli Controparte_1 C.F._2 al Corso Italia, 33 presso lo studio dell'avv. Rosa Mallardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 2263/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 20-9-2004, dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il 14-5- Per_1 Per_2
2005)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 5251/2015 del
Tribunale di Napoli (pubblicata in data 10-4-2015), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1)Viene posto a carico del IG. , l'assegno di mantenimento del solo figlio , Parte_1 Per_2 essendo divenuto il figlio economicamente autosufficiente, da corrispondersi mensilmente Per_1 alla IG.ra , nella misura di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_1 coordinate già conosciute al ricorrente;
il predetto assegno, sarà soggetto a rivalutazione ISTAT, dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza di divorzio.
2) La IG.ra percepirà interamente gli assegni unici erogati per il figlio;
CP_1 Per_2
3) La IG.ra , nel dichiararsi economicamente autosufficiente, rinuncia esclusivamente CP_1 all'assegno divorzile;
le spese straordinarie, per il mantenimento del figlio ricadranno sui Per_2 genitori nella misura del 50% pro capite, secondo Protocollo di Intesa in vigore presso l'Adito
Tribunale.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
2 V.G. n. 2263/2025
I compensi spettanti al procuratore del ricorrente, ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, vengono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in NAPOLI il 20-9-2004 (atto n. 24, parte I, sez. F, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) tra (nato a [...] il 22- Parte_1
1-1968) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26.9.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3