Art. 4.
Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge e' effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.
Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge e' effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.