CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 9173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9173 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di NO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ill OTh Penale Sent. Sez. 1 Num. 9173 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da NI AL avverso il provvedimento dello stesso Tribunale del 12 gennaio 2021 che aveva dichiarato la non valida espiazione dell'affidamento in prova a far data dal 27 novembre 2017 per inottemperanza alla prescrizione di provvedere al risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato. In particolare, il Tribunale, pur confermando la declaratoria di non valida espiazione dell'affidamento in prova, ha concesso allo stesso di proseguire la espiazione in regime di detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Torino, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che deduce la violazione di legge in quanto il reato in espiazione (rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, cod. proc. pen.) rientra tra i reati dell'art.
4-bis ord. pen. per cui non sono ammesse misure alternative. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La norma attributiva del potere è l'art. 47-ter, corrrttk 1, ord. pen. che dispone "la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609- quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale". Pertanto, la condanna per un reato previsto dall'art.
4-bis ord. peri, è ostativa alla concessione del beneficio della detenzione domiciliare dell'art. 47-ter ord. pen. Il reato dell'art. 628, comma 3, cod. pen., per cui è stato condannato il ricorrente, è riportato nell'elencazione dei reati del comma 1-ter dell'art.
4-bis citato. Ne consegue che la condanna per il reato dell'art. 628, comma 3, cod. pen. è ostativa all'applicazione dell'istituto dell'art. 47-ter ord. pen. Per completezza, si aggiunge che la costruzione della proposizione normativa, di cui all'art. 47-ter ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art.
4-bis ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art.
4-bis ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art.
4-bis ord. pen. Ne deriva l'irrilevanza - ai fini dell'esclusione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene inflitte per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, cod. pen. - della insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il ricorso, pertanto, è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ill OTh Penale Sent. Sez. 1 Num. 9173 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da NI AL avverso il provvedimento dello stesso Tribunale del 12 gennaio 2021 che aveva dichiarato la non valida espiazione dell'affidamento in prova a far data dal 27 novembre 2017 per inottemperanza alla prescrizione di provvedere al risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato. In particolare, il Tribunale, pur confermando la declaratoria di non valida espiazione dell'affidamento in prova, ha concesso allo stesso di proseguire la espiazione in regime di detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Torino, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che deduce la violazione di legge in quanto il reato in espiazione (rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, cod. proc. pen.) rientra tra i reati dell'art.
4-bis ord. pen. per cui non sono ammesse misure alternative. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La norma attributiva del potere è l'art. 47-ter, corrrttk 1, ord. pen. che dispone "la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609- quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale". Pertanto, la condanna per un reato previsto dall'art.
4-bis ord. peri, è ostativa alla concessione del beneficio della detenzione domiciliare dell'art. 47-ter ord. pen. Il reato dell'art. 628, comma 3, cod. pen., per cui è stato condannato il ricorrente, è riportato nell'elencazione dei reati del comma 1-ter dell'art.
4-bis citato. Ne consegue che la condanna per il reato dell'art. 628, comma 3, cod. pen. è ostativa all'applicazione dell'istituto dell'art. 47-ter ord. pen. Per completezza, si aggiunge che la costruzione della proposizione normativa, di cui all'art. 47-ter ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art.
4-bis ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art.
4-bis ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art.
4-bis ord. pen. Ne deriva l'irrilevanza - ai fini dell'esclusione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene inflitte per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, cod. pen. - della insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il ricorso, pertanto, è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.