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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8862/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720259000682179000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il dì 9.5.2025 alla sola DP2 ed all'Avvocatura dello Stato e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 dello stesso mese, impugna:
- il sollecito di pagamento n. 01720259000682179000;
- emesso da: Agenzia Entrate Riscossione di Benevento;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- anno d'imposta: 2018;
- tributo: imposta di registro;
- data di notifica atto: 26.3.2025;
- importo complessivo: € 541,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) eccesso di potere per travisamento e sviamento;
motivazione erronea, contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa poiché la tassazione riguarda un giudizio davanti alla Corte d'Appello che la
Suprema Corte ha rinviato ad altra sezione della medesima Corte di merito;
-) violazione del giusto procedimento di legge;
eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Il 7.7.2025 si costituisce la DP2 che rappresenta e documenta di aver ridotto la pretesa poiché l'imposta sarebbe dovuta in misura di € 200,00 e non 400,00, come inizialmente addebitata;
eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, poiché non impugnata la cartella prodromica a suo tempo notificata e che il ricorrente non ha eccepito di non aver ricevuto, pertanto chiede in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via principale, dichiararsi dovuta l'imposta di registro per la somma di
€ 264,10 come da provvedimento di sgravio allegato.
La DP2, oltra al provvedimento di sgravio parziale, allega prova della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec del 4.9.2019.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il G.U. prende atto della riduzione della pretesa ma rileva che, non essendo stata impugnata la prodromica cartella regolarmente notificata, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, la violazione dell'art. 10 del D. L.vo 546/92 che prevede quali parti del processo, oltre agli Enti impositori, gli agenti della riscossione che hanno emesso l'atto e, nel caso di specie,
l'Agenzia Entrate Riscossione che ha notificato il sollecito di pagamento impugnato non è stata chiamata in giudizio. E' evidente l'errore commesso dal ricorrente che nel ricorso ha fatto confusione tra l'ente riscossore e quello impositore, infatti ha indicato che il ricorso è proposto “
Contro
: Agenzia delle Entrate-Riscossione Napoli 3 – Direzione provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 3 in persona del Dirigente p.t. dom. to per la funzione presso la sede dell'ufficio in Napoli alla Indirizzo_1 (cap 50142) pec: Email_2; rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (c.f. P.IVA_1 pec:Email_3) con sede in Napoli alla Indirizzo_2”. In atti il ricorso risulta poi notificato alla DP2 ed, inutilmente, all'Avvocatura dello Stato ma non all'Agenzia Entrate
Riscossione che ha emesso l'atto.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per € 255,00 in favore della DP2
Napoli.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8862/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720259000682179000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il dì 9.5.2025 alla sola DP2 ed all'Avvocatura dello Stato e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 dello stesso mese, impugna:
- il sollecito di pagamento n. 01720259000682179000;
- emesso da: Agenzia Entrate Riscossione di Benevento;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- anno d'imposta: 2018;
- tributo: imposta di registro;
- data di notifica atto: 26.3.2025;
- importo complessivo: € 541,10;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) eccesso di potere per travisamento e sviamento;
motivazione erronea, contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa poiché la tassazione riguarda un giudizio davanti alla Corte d'Appello che la
Suprema Corte ha rinviato ad altra sezione della medesima Corte di merito;
-) violazione del giusto procedimento di legge;
eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Il 7.7.2025 si costituisce la DP2 che rappresenta e documenta di aver ridotto la pretesa poiché l'imposta sarebbe dovuta in misura di € 200,00 e non 400,00, come inizialmente addebitata;
eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, poiché non impugnata la cartella prodromica a suo tempo notificata e che il ricorrente non ha eccepito di non aver ricevuto, pertanto chiede in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in via principale, dichiararsi dovuta l'imposta di registro per la somma di
€ 264,10 come da provvedimento di sgravio allegato.
La DP2, oltra al provvedimento di sgravio parziale, allega prova della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec del 4.9.2019.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il G.U. prende atto della riduzione della pretesa ma rileva che, non essendo stata impugnata la prodromica cartella regolarmente notificata, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, la violazione dell'art. 10 del D. L.vo 546/92 che prevede quali parti del processo, oltre agli Enti impositori, gli agenti della riscossione che hanno emesso l'atto e, nel caso di specie,
l'Agenzia Entrate Riscossione che ha notificato il sollecito di pagamento impugnato non è stata chiamata in giudizio. E' evidente l'errore commesso dal ricorrente che nel ricorso ha fatto confusione tra l'ente riscossore e quello impositore, infatti ha indicato che il ricorso è proposto “
Contro
: Agenzia delle Entrate-Riscossione Napoli 3 – Direzione provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 3 in persona del Dirigente p.t. dom. to per la funzione presso la sede dell'ufficio in Napoli alla Indirizzo_1 (cap 50142) pec: Email_2; rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (c.f. P.IVA_1 pec:Email_3) con sede in Napoli alla Indirizzo_2”. In atti il ricorso risulta poi notificato alla DP2 ed, inutilmente, all'Avvocatura dello Stato ma non all'Agenzia Entrate
Riscossione che ha emesso l'atto.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese per € 255,00 in favore della DP2
Napoli.