CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17622 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: SO AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore Avv. Daniela DEL ZORDO in sost. dell'Avv. Massimo BIFFA, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17622 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato, la pronuncia di condanna emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Terni nei confronti di UL ZI in relazione al delitto previsto dall'art.449 cod. pen. per avere cagionato l'incendio di alcuni terreni nel Comune di Amelia per colpa consistita in imprudenza e in particolare nell'aver incendiato residui vegetali nella sua proprietà. In Amelia il 28 settembre 2018. 2. Il processo si è svolto con rito abbreviato sulla base della relazione della pattuglia dei Carabinieri di Amelia, giunti sul posto a seguito di segnalazione quando l'incendio era ancora attivo, dalla quale emergeva che l'incendio avesse interessato 1,5 ettari di terreno coltivati a oliveto e risultasse aver avuto origine dalla condotta di UL ZI, che aveva bruciato dei residui vegetali, e dall'improvviso levarsi del vento. 3. Il Tribunale aveva ritenuto che nel mese di settembre, in quanto periodo dell'anno caratterizzato da variazioni atmosferiche, si sarebbe dovuto tenere conto che l'accensione del fuoco fosse da tenere costantemente sotto controllo, a prescindere dalle rassicuranti previsioni meteorologiche. L'imprudenza del UL era stata, dunque, individuata nell'omesso costante controllo del fuoco a fronte della prevedibilità del rischio di propagazione delle fiamme in considerazione della possibile repentina variazione atmosferica. 4. La Corte di appello di Perugia, dopo aver rigettato la censura secondo la quale, in base al Rapporto dei Vigili del Fuoco, l'incendio non avrebbe creato alcun pericolo per l'incolumità pubblica, a tal fine valorizzando le conseguenze dell'interessamento di 1,5 ettari di oliveto e l'avvicinamento del fuoco all'abitazione del proprietario dei terreni incendiati, ha tuttavia escluso la colpa dell'imputato. Dapprima, confutando la fondatezza dell'assunto secondo il quale il mese di settembre sarebbe caratterizzato da variazioni atmosferiche;
poi, mettendo in evidenza che l'assunto secondo il quale il UL non avrebbe costantemente controllato il fuoco era privo di riscontro. Ha ritenuto, per converso, provato, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e in assenza di elementi contrari, che il UL avesse iniziato l'attività nelle prime ore del mattino in una giornata in cui le previsioni meteefologiche non indicavano vento né folate di vento, avesse 2 predisposto un tubo collegato a una cisterna d'acqua e vari secchi già pieni di acqua, avesse fatto due mucchi di residui di potatura degli ulivi, uno a monte e uno a valle, avesse deciso di bruciare prima un mucchio e poi l'altro, dopo aver bruciato il primo mucchio fosse sceso a valle con il tubo collegato all'acqua. Tali elementi istruttori, secondo la Corte territoriale, erano dimostrativi di una condotta prudente. Nessun elemento di riscontro fondava, invece, l'assunto secondo il quale il UL non avrebbe controllato costantemente il fuoco. 5. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia deducendo, con unico motivo, manifesta mancanza e illogicità della motivazione. Ritiene che la Corte abbia escluso ogni forma di imprudenza sulla base di una imprevedibile folata di scirocco, omettendo la motivazione in merito alla repentinità che caratterizzò l'alzarsi del vento, all'intensità delle folate o a cosa fece l'imputato per impedire la propagazione del fuoco. Ritiene, poi, manifestamente illogico sostenere che il controllo costante delle fiamme da parte del UL fosse provato dalle misure di prudenza adottate, considerato che il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare è in genere sufficiente a prevenire il rischio di un incendio e che l'essersi invece verificato l'incendio dimostra che il UL non intervenne tempestivamente o, se lo fece, che in ogni caso le cautele adottate erano inadeguate. Contesta il giudizio d'imprevedibilità del vento sulla base dell é previsioni meteo, essendo notorio che le previsioni non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta, e ritiene che per giungere a escludere la colpa l'imprevedibilità debba essere correlata ad un evento di intensità straordinaria ed eccezionale. 6. Il difensore di ZI UL ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiene necessario precisare che oggetto di addebito nel presente processo è l'aver cagionato l'incendio di alcuni terreni coltivati a oliveto nel Comune di Amelia per una superficie di 1,5 ettari di terreno. I fatti che la pubblica accusa aveva allegato erano l'accensione dei residui vegetali nel fondo di proprietà dell'imputato quale causa dell'evento e, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità dell'alzarsi del vento, dunque l'imprudenza del UL nell'aver acceso il fuoco senza provvedere al suo costante controllo. Tale precisazione si rende necessaria 3 perché, per quanto «cagionare un incendio» possa equivalere sul piano giuridico a «non impedirne il propagarsi», nei termini di cui all'art. 40, comma 2, cod.pen., tale operazione non appartiene al presente processo, in cui nessun elemento fattuale né probatorio risulta essere stato allegato in tal senso a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Sarebbe stato, infatti, a tale fine, necessario sviluppare l'indagine per chiarire se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione avrebbe impedito il propagarsi delle fiamme sino all'insorgere del rischio per l'incolumità pubblica nelle specifiche condizioni date. Tale iniziale rilievo rende manifestamente infondato l'addebito di omessa motivazione formulato nel ricorso, giacchè la Corte non avrebbe avuto l'obbligo di spiegare «cosa fece l'imputato per impedire la propagazione del fuoco», non essendo questa la condotta ascrittagli e non essendo, conseguentemente, necessario scandagliare una colpa omissiva che non aveva formato oggetto del processo. 2. Un secondo rilievo concerne la costruzione giurisprudenziale del vizio di manifesta illogicità della motivazione. Secondo la Corte di legittimità, tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, ovvero a verificare che la motivazione sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708 - 01). 2.1. Sul tema dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto credibile quanto riferito dall'imputato in merito alla scelta dell'orario mattutino e del giorno in cui le previsioni meteorologiche indicavano assenza di vento, alla divisione delle sterpaglie in due mucchi bruciati in successione e non contemporaneamente, alla predisposizione di secchi pieni d'acqua e di un tubo collegato ad una cisterna piena d'acqua. Su tale valutazione della prova non vi è contestazione. Neppure si contesta il rilievo, presente nella motivazione, secondo il quale è stato affermato che l'imputato non avesse controllato costantemente il fuoco senza alcun riscontro in proposito. 2.2. Il Procuratore ricorrente deduce, piuttosto, l'illogicità dell'affermazione secondo la quale «la presenza del UL, il suo costante controllo delle fiamme, il suo intervento per spegnerle trovano riscontro nel fatto che egli stesso ebbe ad approntare le misure di prudenza». Il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare affinchè il fuoco non si propaghi, si sostiene, è in genere sufficiente a prevenire il 4 rischio di un incendio. Il propagarsi del fuoco, si sostiene ancora, è la prova di un intervento intempestivo o dell'adozione di cautele inadeguate. 2.3. Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale profilo di censura non colga nel segno;
in altre parole, non sia idoneo a dimostrare che la motivazione sia affetta dal vizio di manifesta illogicità. Oltre a ricadere nell'equivoco iniziale di sovrapporre la causalità di una colpa omissiva, non contestata, alla colpa che ai fini della sussistenza del reato deve assistere la condotta attiva di colui che cagioni un incendio, la doglianza reputa manifestamente illogico il giudizio afferente la colpa come se non possa assumersi come prudente una condotta rivelatasi inidonea ad evitare l'evento. 3. Giova, tuttavia, ricordare che l'elemento soggettivo del reato di incendio colposo, per assistere la condotta di colui che ha posto le condizioni perché il fuoco si propaghi, deve coprire anche la diffusività del fuoco nelle condizioni di tempo e di luogo in cui esso si accenda, dunque le condizioni meteorologiche e ambientali alle quali si correla l'origine del fuoco. L'agente in tanto può considerarsi imprudente in quanto, con valutazione ex ante nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il fuoco venga acceso, abbia trascurato di valutare qualche prevedibile elemento che lasciava presagire che il fuoco si sarebbe diffuso ovvero abbia trascurato di adottare gli accorgimenti utili a prevenirne la diffusione. Allorché la colpa si sostanzi nella violazione di comuni regole di prudenza, perché sia configurabile la figura del reato è necessario, inoltre, che l'evento lesivo, dal quale dipende l'esistenza del reato, sia prevedibile e cioè tale da poter essere previsto da una qualsiasi persona, avveduta e coscienziosa, nella situazione data. I giudici di merito hanno, a tal fine, non illogicamente posto l'accento sulla scelta dell'imputato di accendere il fuoco nelle prime ore del mattino di una giornata priva di vento secondo le previsioni meteorologiche. Tale ragionamento è esente da manifesta illogicità. Altrettanto esente da manifesta illogicità è il ragionamento secondo il quale l'aver fatto due mucchi di residui vegetali, appiccando il fuoco prima ad uno e poi all'altro, e l'aver predisposto un tubo collegato all'acqua e vari secchi già pieni d'acqua, date le condizioni di tempo e di luogo in cui il fuoco era stato acceso, costituissero cautele indicative di un comportamento prudente in quanto utili a prevenire la diffusione del fuoco. La correttezza logica di tali passaggi argomentativi si apprezza anche alla luce dell'ulteriore precisazione, fatta dai giudici di appello, secondo la quale fosse priva di fondamento l'affermazione per cui l'evento dannoso sarebbe stato ex ante prevedibile in quanto il mese di settembre è «caratterizzato da variazioni atmosferiche», così completandosi il discorso giustificativo dell'imprevedibilità dell'evento posto a base dell'assoluzione. 5 4. Va aggiunto che il rito abbreviato può rivelarsi una valida scelta difensiva sia con riguardo al vantaggio che l'imputato possa trarne sotto il profilo sanzionatorio sia con riguardo al ben più consistente vantaggio che l'imputato possa trarre dall'insufficienza dell'attività d'indagine a condurre alla sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 4.1. Il processo a rito abbreviato può, infatti, essere caratterizzato da lacune nella ricostruzione del fatto che giovano alla difesa, posto che ai sensi dell'art.533, comma 1, cod. proc. pen. si può pervenire alla condanna dell'imputato solo in caso di prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 4.2. Nel caso concreto, l'assenza di elementi istruttori idonei a chiarire ulteriormente il tempo intercorso tra innesco e propagazione del fuoco, il grado di diffusività delle fiamme, la durata delle operazioni di spegnimento e, per altro verso, il rapporto tra la causa della propagazione del fuoco e le condizioni atmosferiche descritte dai meteorologi, ha indotto i giudici a valorizzare in senso assolutorio le cautele adottate dal UL, valutandone l'idoneità a prevenire il propagarsi delle fiamme in proporzione agli elementi istruttori a disposizione della Corte di merito. A conferma di ciò, lo stesso Procuratore ricorrente censura il ragionamento seguito nella sentenza impugnata adducendo argomenti generici fondati su ciò che accade «in genere» quando chi è tenuto a vigilare intervenga prontamente oppure sul fatto «notorio» che le previsioni meteorologiche non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 DEPOSITATO IN CAEU.ERjA
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore Avv. Daniela DEL ZORDO in sost. dell'Avv. Massimo BIFFA, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17622 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato, la pronuncia di condanna emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Terni nei confronti di UL ZI in relazione al delitto previsto dall'art.449 cod. pen. per avere cagionato l'incendio di alcuni terreni nel Comune di Amelia per colpa consistita in imprudenza e in particolare nell'aver incendiato residui vegetali nella sua proprietà. In Amelia il 28 settembre 2018. 2. Il processo si è svolto con rito abbreviato sulla base della relazione della pattuglia dei Carabinieri di Amelia, giunti sul posto a seguito di segnalazione quando l'incendio era ancora attivo, dalla quale emergeva che l'incendio avesse interessato 1,5 ettari di terreno coltivati a oliveto e risultasse aver avuto origine dalla condotta di UL ZI, che aveva bruciato dei residui vegetali, e dall'improvviso levarsi del vento. 3. Il Tribunale aveva ritenuto che nel mese di settembre, in quanto periodo dell'anno caratterizzato da variazioni atmosferiche, si sarebbe dovuto tenere conto che l'accensione del fuoco fosse da tenere costantemente sotto controllo, a prescindere dalle rassicuranti previsioni meteorologiche. L'imprudenza del UL era stata, dunque, individuata nell'omesso costante controllo del fuoco a fronte della prevedibilità del rischio di propagazione delle fiamme in considerazione della possibile repentina variazione atmosferica. 4. La Corte di appello di Perugia, dopo aver rigettato la censura secondo la quale, in base al Rapporto dei Vigili del Fuoco, l'incendio non avrebbe creato alcun pericolo per l'incolumità pubblica, a tal fine valorizzando le conseguenze dell'interessamento di 1,5 ettari di oliveto e l'avvicinamento del fuoco all'abitazione del proprietario dei terreni incendiati, ha tuttavia escluso la colpa dell'imputato. Dapprima, confutando la fondatezza dell'assunto secondo il quale il mese di settembre sarebbe caratterizzato da variazioni atmosferiche;
poi, mettendo in evidenza che l'assunto secondo il quale il UL non avrebbe costantemente controllato il fuoco era privo di riscontro. Ha ritenuto, per converso, provato, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e in assenza di elementi contrari, che il UL avesse iniziato l'attività nelle prime ore del mattino in una giornata in cui le previsioni meteefologiche non indicavano vento né folate di vento, avesse 2 predisposto un tubo collegato a una cisterna d'acqua e vari secchi già pieni di acqua, avesse fatto due mucchi di residui di potatura degli ulivi, uno a monte e uno a valle, avesse deciso di bruciare prima un mucchio e poi l'altro, dopo aver bruciato il primo mucchio fosse sceso a valle con il tubo collegato all'acqua. Tali elementi istruttori, secondo la Corte territoriale, erano dimostrativi di una condotta prudente. Nessun elemento di riscontro fondava, invece, l'assunto secondo il quale il UL non avrebbe controllato costantemente il fuoco. 5. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia deducendo, con unico motivo, manifesta mancanza e illogicità della motivazione. Ritiene che la Corte abbia escluso ogni forma di imprudenza sulla base di una imprevedibile folata di scirocco, omettendo la motivazione in merito alla repentinità che caratterizzò l'alzarsi del vento, all'intensità delle folate o a cosa fece l'imputato per impedire la propagazione del fuoco. Ritiene, poi, manifestamente illogico sostenere che il controllo costante delle fiamme da parte del UL fosse provato dalle misure di prudenza adottate, considerato che il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare è in genere sufficiente a prevenire il rischio di un incendio e che l'essersi invece verificato l'incendio dimostra che il UL non intervenne tempestivamente o, se lo fece, che in ogni caso le cautele adottate erano inadeguate. Contesta il giudizio d'imprevedibilità del vento sulla base dell é previsioni meteo, essendo notorio che le previsioni non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta, e ritiene che per giungere a escludere la colpa l'imprevedibilità debba essere correlata ad un evento di intensità straordinaria ed eccezionale. 6. Il difensore di ZI UL ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiene necessario precisare che oggetto di addebito nel presente processo è l'aver cagionato l'incendio di alcuni terreni coltivati a oliveto nel Comune di Amelia per una superficie di 1,5 ettari di terreno. I fatti che la pubblica accusa aveva allegato erano l'accensione dei residui vegetali nel fondo di proprietà dell'imputato quale causa dell'evento e, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità dell'alzarsi del vento, dunque l'imprudenza del UL nell'aver acceso il fuoco senza provvedere al suo costante controllo. Tale precisazione si rende necessaria 3 perché, per quanto «cagionare un incendio» possa equivalere sul piano giuridico a «non impedirne il propagarsi», nei termini di cui all'art. 40, comma 2, cod.pen., tale operazione non appartiene al presente processo, in cui nessun elemento fattuale né probatorio risulta essere stato allegato in tal senso a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Sarebbe stato, infatti, a tale fine, necessario sviluppare l'indagine per chiarire se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione avrebbe impedito il propagarsi delle fiamme sino all'insorgere del rischio per l'incolumità pubblica nelle specifiche condizioni date. Tale iniziale rilievo rende manifestamente infondato l'addebito di omessa motivazione formulato nel ricorso, giacchè la Corte non avrebbe avuto l'obbligo di spiegare «cosa fece l'imputato per impedire la propagazione del fuoco», non essendo questa la condotta ascrittagli e non essendo, conseguentemente, necessario scandagliare una colpa omissiva che non aveva formato oggetto del processo. 2. Un secondo rilievo concerne la costruzione giurisprudenziale del vizio di manifesta illogicità della motivazione. Secondo la Corte di legittimità, tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, ovvero a verificare che la motivazione sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708 - 01). 2.1. Sul tema dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto credibile quanto riferito dall'imputato in merito alla scelta dell'orario mattutino e del giorno in cui le previsioni meteorologiche indicavano assenza di vento, alla divisione delle sterpaglie in due mucchi bruciati in successione e non contemporaneamente, alla predisposizione di secchi pieni d'acqua e di un tubo collegato ad una cisterna piena d'acqua. Su tale valutazione della prova non vi è contestazione. Neppure si contesta il rilievo, presente nella motivazione, secondo il quale è stato affermato che l'imputato non avesse controllato costantemente il fuoco senza alcun riscontro in proposito. 2.2. Il Procuratore ricorrente deduce, piuttosto, l'illogicità dell'affermazione secondo la quale «la presenza del UL, il suo costante controllo delle fiamme, il suo intervento per spegnerle trovano riscontro nel fatto che egli stesso ebbe ad approntare le misure di prudenza». Il pronto intervento di chi è obbligato a vigilare affinchè il fuoco non si propaghi, si sostiene, è in genere sufficiente a prevenire il 4 rischio di un incendio. Il propagarsi del fuoco, si sostiene ancora, è la prova di un intervento intempestivo o dell'adozione di cautele inadeguate. 2.3. Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale profilo di censura non colga nel segno;
in altre parole, non sia idoneo a dimostrare che la motivazione sia affetta dal vizio di manifesta illogicità. Oltre a ricadere nell'equivoco iniziale di sovrapporre la causalità di una colpa omissiva, non contestata, alla colpa che ai fini della sussistenza del reato deve assistere la condotta attiva di colui che cagioni un incendio, la doglianza reputa manifestamente illogico il giudizio afferente la colpa come se non possa assumersi come prudente una condotta rivelatasi inidonea ad evitare l'evento. 3. Giova, tuttavia, ricordare che l'elemento soggettivo del reato di incendio colposo, per assistere la condotta di colui che ha posto le condizioni perché il fuoco si propaghi, deve coprire anche la diffusività del fuoco nelle condizioni di tempo e di luogo in cui esso si accenda, dunque le condizioni meteorologiche e ambientali alle quali si correla l'origine del fuoco. L'agente in tanto può considerarsi imprudente in quanto, con valutazione ex ante nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il fuoco venga acceso, abbia trascurato di valutare qualche prevedibile elemento che lasciava presagire che il fuoco si sarebbe diffuso ovvero abbia trascurato di adottare gli accorgimenti utili a prevenirne la diffusione. Allorché la colpa si sostanzi nella violazione di comuni regole di prudenza, perché sia configurabile la figura del reato è necessario, inoltre, che l'evento lesivo, dal quale dipende l'esistenza del reato, sia prevedibile e cioè tale da poter essere previsto da una qualsiasi persona, avveduta e coscienziosa, nella situazione data. I giudici di merito hanno, a tal fine, non illogicamente posto l'accento sulla scelta dell'imputato di accendere il fuoco nelle prime ore del mattino di una giornata priva di vento secondo le previsioni meteorologiche. Tale ragionamento è esente da manifesta illogicità. Altrettanto esente da manifesta illogicità è il ragionamento secondo il quale l'aver fatto due mucchi di residui vegetali, appiccando il fuoco prima ad uno e poi all'altro, e l'aver predisposto un tubo collegato all'acqua e vari secchi già pieni d'acqua, date le condizioni di tempo e di luogo in cui il fuoco era stato acceso, costituissero cautele indicative di un comportamento prudente in quanto utili a prevenire la diffusione del fuoco. La correttezza logica di tali passaggi argomentativi si apprezza anche alla luce dell'ulteriore precisazione, fatta dai giudici di appello, secondo la quale fosse priva di fondamento l'affermazione per cui l'evento dannoso sarebbe stato ex ante prevedibile in quanto il mese di settembre è «caratterizzato da variazioni atmosferiche», così completandosi il discorso giustificativo dell'imprevedibilità dell'evento posto a base dell'assoluzione. 5 4. Va aggiunto che il rito abbreviato può rivelarsi una valida scelta difensiva sia con riguardo al vantaggio che l'imputato possa trarne sotto il profilo sanzionatorio sia con riguardo al ben più consistente vantaggio che l'imputato possa trarre dall'insufficienza dell'attività d'indagine a condurre alla sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 4.1. Il processo a rito abbreviato può, infatti, essere caratterizzato da lacune nella ricostruzione del fatto che giovano alla difesa, posto che ai sensi dell'art.533, comma 1, cod. proc. pen. si può pervenire alla condanna dell'imputato solo in caso di prova della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 4.2. Nel caso concreto, l'assenza di elementi istruttori idonei a chiarire ulteriormente il tempo intercorso tra innesco e propagazione del fuoco, il grado di diffusività delle fiamme, la durata delle operazioni di spegnimento e, per altro verso, il rapporto tra la causa della propagazione del fuoco e le condizioni atmosferiche descritte dai meteorologi, ha indotto i giudici a valorizzare in senso assolutorio le cautele adottate dal UL, valutandone l'idoneità a prevenire il propagarsi delle fiamme in proporzione agli elementi istruttori a disposizione della Corte di merito. A conferma di ciò, lo stesso Procuratore ricorrente censura il ragionamento seguito nella sentenza impugnata adducendo argomenti generici fondati su ciò che accade «in genere» quando chi è tenuto a vigilare intervenga prontamente oppure sul fatto «notorio» che le previsioni meteorologiche non sono mai caratterizzate da una precisione territoriale assoluta. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 DEPOSITATO IN CAEU.ERjA